L’associazione di promozione sociale (Aps) è una categoria di ente del Terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi.
Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Come già indicato nel paragrafo precedente sulle Odv, anche nelle Aps l’apporto del corpo associativo allo svolgimento delle attività è determinante nelle modalità con le quali esse vanno a realizzarsi: le attività associative devono essere svolte prevalentemente dagli associati in forma di attività di volontariato.
A differenza delle organizzazioni di volontariato (Odv), i destinatari delle attività svolte dalle Aps possono essere i propri associati, i loro familiari e anche i terzi.
Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che:
Ad esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
Un’Aps deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps.
Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Decorso tale termine, nel caso la base associativa non sia stata integrata e in assenza di indicazione di iscrizione ad altra sezione da parte dell’ente, l’ufficio territorialmente competente del Runts provvede alla cancellazione dal registro dell’ente.
Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell’assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps già associate.
Le Aps, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente.
Possono poi svolgere:
Le Aps si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle proprie attività, dell’operato volontario dei propri associati. Possono avvalersi anche di volontari non associati. I volontari associati o non associati svolgono le proprie attività nel rispetto dell’art. 17 del codice del Terzo settore (cfr. Volontariato e rapporti di lavoro).
Le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell’ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell’organizzazione.
In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati). Nel computo del numero dei lavoratori si considerano i lavoratori dipendenti e i parasubordinati, escludendo i lavoratori occasionali e quelli che svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.
Come specificato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale nelle Aps si può atteggiare in termini di attività di volontariato nel caso in cui risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.
Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti maturati dalle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Aps hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi possono essere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione. In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
Le Aps devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
Le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell’ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell’organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati).
Come specificato in una circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.
Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti maturati dalle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Aps hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi possono essere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
È d’obbligo che la denominazione dell’ente contenga l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”. L’utilizzo improprio della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “Aps”, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, da parte di soggetti diversi dalle Aps iscritte nella apposita sezione del Runts, è punito con una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
Come noto, per diventare Aps è necessario iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore nella apposita sezione “Associazioni di promozione sociale”, possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni particolari rivolte alle Aps indicate negli artt. 35 e 36, oltre che a quelle generali, del codice del Terzo settore.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
Per tutti gli Ets la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”.
Per le Aps, sono considerate non commerciali:
Le Aps possono svolgere attività d’interesse generale e attività diverse in forma commerciale, ovviamente dotandosi di partita Iva. Le Aps che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfetario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.
Come già più sopra segnalato, la base associativa di una Aps può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o da enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps già associate.
Nel caso di enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che associano un numero non inferiore a 500 Aps tale limite non si applica.
La normativa previgente affidava alle Aps il conseguimento di finalità di promozione e di utilità sociale. Con la riforma del Terzo settore, dette finalità sono ricondotte a quelle previste per la generalità degli Ets: dunque ad oggi devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.
Possono essere Aps solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute.
È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone fisiche o almeno 3 Aps.
È obbligatorio indicare nella denominazione la sigla “Aps” o la dizione “associazione di promozione sociale”.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 35, 36, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 75, 85.4, 86, 89, 91, 99, 101, 104
ABROGAZIONI
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
La normativa sulle Aps è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Le disposizioni inerenti i regimi fiscali agevolati per le Aps, così come per tutti gli Ets, sono ancora condizionate dall’autorizzazione della Commissione europea. Con l’acquisizione di tale autorizzazione, a partire dal periodo d’imposta successivo è resa possibile l’entrata in vigore anche dei nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets, e quindi anche per le Aps. Con tale atto si conclude definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entra in vigore nella sua completezza. Fino ad allora, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, per le Aps gli articoli 20 e 21 della legge 383/2000, in coordinamento con l’art. 73 e seguenti e con l’art. 148 del Tuir (dpr 917/1986).
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali contenute nel codice del Terzo settore sono già applicabili per tutti gli Ets, e quindi anche per le Aps. Le medesime indicazioni valgono per le previsioni in merito alle detrazioni e alle deduzioni sulle erogazioni liberali contenute nel Cts.