Attività di interesse generale e diverse

(La scheda è aggiornata a gennaio 2023)

Una delle condizioni necessarie per assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (Aig) per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che possono essere qualificate “di interesse generale” sono elencate dalla normativa di riferimento. L’elenco (aggiornabile) delle 26 tipologie spazia dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente, dall’housing all’agricoltura sociale e al commercio equo.

La corretta individuazione di tali attività nello statuto e l’effettivo svolgimento delle stesse sono garanzia per la continuità della condizione di Ets.

Se così non fosse, anche se l’attività svolta sia compresa nell’elenco delle Aig ex art. 5 del Cts ma assente di specifica indicazione nello statuto, il suo svolgimento non sarebbe conforme alla specifica normativa di riferimento con il rischio di porre l’ente nella condizione di perdere la natura di Ets.

È quindi di fondamentale importanza per un Ets che all’interno del proprio statuto sia contenuta una descrizione chiara e completa dell’oggetto sociale, nell’ambito del quale, appunto, l’indicazione delle Aig, che s’intendono svolgere, rappresentano una componente essenziale nella qualificazione dell’Ets.

Gli Ets possono esercitare anche attività diverse da quelle generali, a patto che l’atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ets.

Con il decreto 19 maggio 2021, n. 107, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha indicato i criteri e i limiti applicativi di svolgimento delle attività diverse da parte degli Ets. In particolare, ha definito i criteri qualitativi (strumentalità) e quantitativi (secondarietà) per poter esercitare le eventuali attività diverse statutariamente previste:

  • strumentalità: le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle Aig se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’Ets in via esclusiva per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente;
  • secondarietà: le attività diverse sono secondarie rispetto alle Aig se, in ogni esercizio, ricorrano una delle seguenti condizioni:
  1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’Ets;
  2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’Ets.

A riguardo l’organo di amministrazione dell’Ets, nella documentazione di fine esercizio (art. 13, co, 6 del Cts), deve evidenziare con quale dei due criteri è svolta la valutazione complessiva di fine esercizio della secondarietà delle attività diverse.

È necessario precisare, inoltre, che nel calcolo della percentuale indicata nella “seconda condizione”, è possibile comprende tra i costi complessivi dell’Ets:

  • i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel relativo registro di cui all’art. 17, co. 1, del Cts (per il calcolo, rispetto alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, è indicato come riferimento la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del dlgs 81/2015);
  • le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
  • la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

COME FUNZIONA

Gli Ets possono svolgere le seguenti attività di interesse generale, previste dall’articolo 5 del codice del Terzo settore:

  1. interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
  2. interventi e prestazioni sanitarie;
  3. prestazioni socio-sanitarie;
  4. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
  6. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  7. formazioneuniversitaria e post-universitaria;
  8. ricercascientifica di particolare interesse sociale;
  9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreativedi interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  10. radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
  11. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  12. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismoe al contrasto della povertà educativa;
  13. servizi strumentali ad enti del Terzo settoreresi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  14. cooperazione allo sviluppo;
  15. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  16. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora;
  17. alloggio socialee ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  18. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  19. agricoltura sociale;
  20. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  21. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuitadi alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
  22. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  23. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
  24. cura di procedure di adozione internazionale;
  25. protezione civile;
  26. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le attività di interesse generale individuate dall’ente devono essere obbligatoriamente indicate nello statuto: al fine di ricondurle in modo immediato a quelle elencate dall’articolo 5 del Codice è possibile riportare per intero il testo delle singole lettere lì riportate.

È opportuno precisare che alcune Aig fanno riferimento a una specifica normativa e per la loro applicazione possono ricadere, a seconda dei casi, nella competenza legislativa dello Stato oppure delle Regioni. Per questo, dopo aver individuato e descritto nello statuto le Aig, dovrà essere cura degli amministratori dell’Ets verificare che ogni singola attività di interesse generale venga effettivamente svolta nel rispetto del quadro normativo di riferimento non solo nazionale ma, se pertinente, anche regionale.

Inoltre con specifica nota ministeriale n. 11379 del 4 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha posto l’attenzione sulle nozioni di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale” contenute in alcune attività d’interesse generale delle lettere d), h), i) e k, in cui sono delineate le condizioni e le caratteristiche che queste attività d’interesse generale devono assumere nel loro svolgimento per essere considerabili di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”.

CHI COINVOLGE

Tutti gli Ets, con le rispettive differenze per imprese sociali e cooperative sociali.

CASI SPECIFICI         

Le imprese sociali possono svolgere tutte le attività di interesse generale elencate nell’art. 2 del dlgs 112/2017, che rispetto al precedente elenco prevede l’aggiunta del microcredito ma l’esclusione della:

  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
  • cura di procedure di adozione internazionale;
  • protezione civile.

Nel caso dell’impresa sociale, si intendono svolte in via principale le Aig per le quali i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.

Diversamente, le cooperative sociali, possono svolgere le attività indicate dalla normativa di riferimento, in particolare:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

OBBLIGHI E DIVIETI

È d’obbligo l’indicazione delle attività di interesse generale nello statuto.

È d’obbligo indicare in statuto la previsione relativa alla possibilità di svolgere attività diverse, se l’Ets intende svolgerle.

È d’obbligo documentare la natura secondaria e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale da parte dell’organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

È vietato non svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale da parte dell’Ets.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Le attività di interesse generale costituiscono diretta attuazione delle finalità di tipo civico, solidaristico e di utilità sociale. Attraverso esse, gli Ets dichiarano di “perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale (art. 1 del Cts)”.

Nella normativa previgente la riforma era presente il riferimento al concetto di “attività di utilità sociale”.

Con la riforma è stata introdotta la locuzione “attività di interesse generale”, formula evidentemente più vicina ai bisogni della società civile e che è stata mutuata dalla definizione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 5

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 5, 6, 13, 79 comma 2, 3 e 5

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 2

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3650 del 12 aprile 2019 “Statuti degli enti del Terzo settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità. Artt. 4, comma 1, 5 comma 1 e 21.”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 11379 del 4 agosto 2022

ENTRATA IN VIGORE

Dal 3 agosto 2017 per gli Ets e dal 20 luglio 2017 per le imprese sociali.

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