Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del Terzo settore (Ets) costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma le Odv, insieme alle Aps (associazioni di promozione sociale), rappresentano nel Codice del Terzo settore gli unici soggetti in cui gli associati sono componente determinante alla realizzazione delle attività e al perseguimento dello scopo, poiché le attività associative devono essere svolte prevalentemente dagli associati in forma di attività di volontariato. La loro azione, inoltre, è eterodiretta, e cioè a favore di terzi.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Odv fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Odv.
Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Decorso tale termine, nel caso la base associativa non sia stata integrata e in assenza di indicazione di iscrizione ad altra sezione da parte dell’ente, l’ufficio territorialmente competente del Runts provvede alla cancellazione dal registro dell’ente.
Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza, e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell’assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv già associate.
Le Odv, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente.
Possono poi svolgere:
Le Odv si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle proprie attività, dell’operato volontario dei propri associati. Possono avvalersi anche di volontari non associati. I volontari associati o non associati svolgono le proprie attività nel rispetto dell’art. 17 del codice del Terzo settore (leggi anche Volontariato e rapporti di lavoro).
Le Odv possono avvalersi di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. Nel computo del numero dei lavoratori si considerano i lavoratori dipendenti e i parasubordinati, escludendo i lavoratori occasionali e quelli che svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.
I componenti degli organi sociali, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell’organo di controllo.
Con la nota n. 18244 del 30 novembre 2021 il Ministero ha considerato come illegittimo, e quindi non ammessa, la possibilità per un’Odv di retribuire i propri associati per l’attività lavorativa svolta.
Come specificato nella Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6214 del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma anche l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio della carica sociale nelle Odv è da atteggiarsi in termini di attività di volontariato.
Le Odv sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti maturati dalle Odv, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi possono essere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione. In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere oggetto, in via prioritaria, di affidamento in convenzione alle Odv, iscritte da almeno sei mesi nel Runts, aderenti ad una rete associativa nazionale e accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.
Le Odv hanno diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei centri di servizio per il volontariato. Inoltre, esprimono almeno un membro nell’Organismo nazionale di controllo (Onc) e due negli Organismi territoriali di controllo (Otc) sui Csv.
È d’obbligo che la denominazione dell’ente contenga l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv”.
L’indicazione illegittima della locuzione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv”, ed anche l’utilizzo di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere adoperata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato iscritte nella apposita sezione del Runts.
Nel caso di utilizzo illegittimo, è previsto il pagamento di una sanzione che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Inoltre, se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
Come noto, per diventare Odv è necessario iscriversi all’apposita sezione “Organizzazioni di volontariato” del registro unico nazionale del Terzo settore, possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni particolari rivolte alle Odv indicate negli artt. 32, 33 e 34, oltre che a quelle generali, del codice del Terzo settore.
Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall’assemblea tra le persone fisiche associate oppure sono indicati, tra i propri associati, dagli enti associati.
A quest’ultimo proposito, come specificato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6214 del 9 luglio 2020, gli enti designatori devono appartenere necessariamente alla base associativa dell’ente di riferimento (è quindi escluso che una quota – pur minoritaria – di amministratori sia indicata da soggetti terzi). Quanto alle modalità di designazione da parte degli enti associati, esse possono essere individuate direttamente dallo statuto dell’ente interessato o demandate, ma sempre per decisione dell’ente e con precise limitazioni, agli ordinamenti interni degli enti associati.
Come per tutti gli Ets, anche nelle Odv non può essere nominato amministratore un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.
Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell’organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso e può essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nello svolgimento della loro funzione.
Per lo svolgimento e il funzionamento delle attività, le Odv possono avere le seguenti entrate:
Attività non commerciale
Per tutti gli Ets la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”.
Riguardo specificamente le organizzazioni di volontariato, a queste attività già qualificate dal legislatore come “non commerciali” si sommano altre attività che, nel caso in cui siano svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non sono considerate commerciali:
Attività commerciale
Le misure fiscali per le Odv sono tra le più favorevoli.
Le Odv possono svolgere attività commerciale, ovviamente dotandosi di partita Iva. Qualora però svolgano attività di interesse generale con modalità commerciale, essa sarà considerata attività diversa e quindi soggetta ai relativi limiti.
Le Odv che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfetario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.
Donazioni
Solo per le Odv la detraibilità delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.
Imposta di registro
Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv sono esenti dall’imposta di registro. Per le altre agevolazioni si fa riferimento alla normativa generale per gli Ets.
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono sottoposte al rispetto del codice della Protezione Civile (decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018).
Possono essere Odv solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute (secondo la normativa previgente, le Odv potevano assumere la forma giuridica che ritenevano più adeguata, tra cui quella delle fondazioni).
È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.
Prima della riforma, una Odv poteva essere tale solamente se operava nell’ambito della solidarietà. Oggi le Odv possono svolgere attività in uno o più ambiti previsti dal codice del Terzo settore, dove sono menzionate attività di diverso tipo (quali ad esempio quelle culturali o educative) nell’ambito delle attività d’interesse generale. Una Odv, in quanto Ets, può infatti perseguire non solo finalità solidaristiche, ma anche civiche e di utilità sociale.
La riforma introduce il limite di lavoratori impiegati (non superiore al 50% del numero dei volontari): in forza della normativa precedente si considerava il regolare funzionamento dell’Odv e il numero occorrente per qualificare o specializzare l’attività svolta. Questo profilo risultava allora regolato diversamente da ogni Regione o Provincia autonoma.
Sino all’intervento della riforma esisteva soltanto il registro di ogni singola Regione o Provincia autonoma.
La riforma ha introdotto un registro unico nazionale, omogeneo nelle modalità e criteri di funzionamento.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 4, 17, 18, 32-34, 46, 56, 61-66, 67,68, 72, 73, 74, 78, 79, 83, 84, 86, 89, 101
Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4011 del 10 marzo 2022 “Regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro”.
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
La normativa sulle Odv è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Le disposizioni inerenti i regimi fiscali agevolati per le Odv, così come per tutti gli Ets, sono ancora condizionate dall’autorizzazione della Commissione europea. Con l’acquisizione di tale autorizzazione, a partire dal periodo d’imposta successivo è resa possibile l’entrata in vigore anche dei nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets. Con tale atto si conclude definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entra in vigore nella sua completezza.
Fino ad allora, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, l’art. 8 della Legge quadro sul volontariato n. 266/1991, che disciplina il regime delle imposte dirette e indirette di una Odv.
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali contenute nel codice del Terzo settore sono già applicabili per tutti gli Ets, e quindi anche per le Odv. Le medesime indicazioni valgono per le previsioni in merito alle detrazioni e alle deduzioni sulle erogazioni liberali contenute nel Cts.
La scheda è aggiornata a gennaio 2023.