Bilancio o rendiconto

(La scheda è aggiornata a gennaio 2025)

Gli enti del Terzo settore non commerciali devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro, e quello degli Ets dotati di personalità giuridica ma con entrate non superiori a 60.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono invece redigere il bilancio di esercizio ai sensi delle disposizioni del codice civile in tema di società per azioni ma, se non sono imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio secondo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio degli Ets.

Per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro il rendiconto per cassa può indicare entrate e uscite in forma aggregata, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica.

Nella tabella sottostante si riepilogano in forma schematica le diverse casistiche di redazione del bilancio previste dal nuovo art. 13 del codice del Terzo settore.

TIPOLOGIA DI ETS

VOLUME DI ENTRATE

REDAZIONE DEL BILANCIO

Ets privo di personalità giuridica

Pari o inferiore a 60.000 euro

– Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa nella nuova forma semplificata

– Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa (Modello D degli attuali schemi)

– Possibilità di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione)

Superiore a 60.000 euro e fino a 300.000 euro

– Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa (Modello D degli attuali schemi)

– Possibilità di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione)

Superiori a 300.000 euro

Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione)

Ets dotato di personalità giuridica

Pari o inferiore a 60.000 euro

– Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa nella nuova forma semplificata

– Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa (Modello D degli attuali schemi)

– Possibilità di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione)

Superiore a 60.000 euro e fino a 300.000 euro

Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione)

Superiori a 300.00 euro

Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione)

COME FUNZIONA

Il bilancio dell’esercizio precedente, insieme ai rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi (qualora effettuate) e all’eventuale bilancio sociale, deve essere depositato ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), ai fini della pubblicazione.

Gli Ets commerciali, così come le imprese sociali, depositano il bilancio di esercizio e il bilancio sociale presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione. Quest’ultimo è reso pubblico sul proprio sito web.

Il Cts sottende l’utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore non commerciali, mentre per gli Ets privi di personalità giuridica con dimensione economica non superiore ai 300.000 euro e gli Ets con personalità giuridica con dimensione economica non superiore a 60.000 che intendono redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa, consente l’utilizzo del principio di cassa.

Ai fini dell’individuazione degli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente. Nell’analisi del volume complessivo si escludono le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le “alienazioni” a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla “gestione corrente” dell’ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.

CASI SPECIFICI

RELAZIONE DI MISSIONE

Gli enti del Terzo settore non commerciali che adottano il bilancio secondo il principio della competenza economica devono redigere anche la relazione di missione.

L’ente dà atto nella relazione di missione dei principi e criteri di redazione adottati nel bilancio e illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

BILANCIO SOCIALE

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale. Si tratta di uno strumento di rendicontazione che tiene conto non solo degli aspetti economici, ma anche dell’impatto sociale dell’ente del Terzo settore.

RENDICONTI DELLE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Gli enti del Terzo settore non commerciali, comprese le Odv e le Aps con regime forfetario di cui all’art. 86, che effettuano raccolte pubbliche di fondi nell’anno precedente, devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico, da redigersi su modello ufficiale rilasciato dal Ministero del lavoro e politiche sociali, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascun evento. I rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi devono essere tenuti e conservati finché non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta. I rendiconti delle raccolte fondi dovranno essere depositati con il bilancio presso il Runts, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

OBBLIGHI E DIVIETI

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica che è stata approvata con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali .

Nel bilancio, l’organo di amministrazione documenta anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli enti di Terzo settore, inoltre, danno conto del rispetto del limite di differenza retributiva tra lavoratori dipendenti posto dalla legge indicandolo nel bilancio sociale o nella relazione di missione. Tale differenza non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma disciplina per gli Ets non commerciali la redazione del bilancio di esercizio in maniera differente in relazione alla dimensione economica dell’ente e al riconoscimento o meno della personalità giuridica, e prevede comunque l’obbligo di depositare ogni anno presso il Runts, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio (nella forma del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa), i rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi svolte nell’esercizio precedente e l’eventuale bilancio sociale.

Sono inoltre stati previsti per la prima volta dei modelli di bilancio obbligatori per tutti gli Ets.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 13, 25, 48, 60, 61 comma 1c, 87, 95

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 9-10.

Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 9 agosto 2024 “Legge 4 luglio 2024, n.104, recante Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19740 del 29 dicembre 2021 “Articolo 13 del Codice del Terzo settore. Modelli di bilancio. Applicazione del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 alle ONLUS

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 5941 del 5 aprile 2022 “Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.lgs. n. 117/2017”

Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17146 del 15 novembre 2022 “Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore”

ENTRATA IN VIGORE

I nuovi schemi di bilancio si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le Onlus, a partire dalla redazione del bilancio di esercizio per l’anno 2021.

REGIME TRANSITORIO

A partire dal 1° gennaio 2021, gli Ets applicano i principi di redazione dei bilanci secondo quanto previsto dal D.m. 5 marzo 2020. La precettività delle disposizioni di cui all’articolo 13 del Codice e del medesimo decreto si impone anche nei riguardi delle Onlus iscritte alla relativa anagrafe, come indicato dalla Nota n. 19740 del 29 dicembre 2021.

La scheda è aggiornata a gennaio 2025.

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