Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo primario il superamento del precedente sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione era affidata alle Regioni e alle Province autonome.
L’iscrizione al Runts ha efficacia costitutiva in relazione all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (Ets): detto in altre parole, per diventare Ets è necessario iscriversi in tale registro. Il registro ha inoltre una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi. L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo settore.
Il Runts è attivo dal 23 novembre 2021.
Possono iscriversi al Runts le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Il popolamento del Registro ha previsto per le organizzazioni di volontariato (Odv) e per le associazioni di promozione sociale (Aps), che erano iscritte ai registri di riferimento, il processo di trasmigrazione conclusosi il 7 novembre 2022. Le Onlus invece scelgono in quale sezione del Runts collocarsi avendo come termine il 31 marzo dell’anno successivo all’acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali previsti dal codice del Terzo settore.
Le organizzazioni non governative (Ong) di cui alla legge 125 del 2014, già riconosciute idonee ai sensi della legge 49 del 1987, possono presentare richiesta di iscrizione al Runts, previo adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice.
Il Runts è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma la gestione dello stesso avviene principalmente su base territoriale. All’ufficio statale del Runts si affiancheranno infatti gli uffici regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano).
Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, assicurando omogeneità ed uniformità nell’applicazione delle regole di accesso e permanenza nel registro.
Il Runts si compone delle seguenti sezioni:
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
L’iscrizione deve osservare la seguente procedura, disciplinata in dettaglio dal decreto ministeriale 106 del 2020:
In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.
Per gli enti del Terzo settore aderenti a reti associative: se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
In caso di diniego all’iscrizione nel registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
Nel Runts devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:
Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno i bilanci (di esercizio e, eventualmente, quello sociale) e i rendiconti e le relazioni illustrative per ogni eventuale raccolta pubblica fondi effettuata nell’esercizio precedente.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.
Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni appena riportate sono onerati gli amministratori. In caso di violazione, si applicano le stesse sanzioni previste per il registro delle imprese ovvero:
La cancellazione di un ente dal Runts può avvenire:
Gli uffici del Runts provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli Ets iscritti nel Runts presentino ancora i requisiti previsti per l’iscrizione.
Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell’ente dal registro.
Nel caso in cui vi sia un provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
L’ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti e intenzionato a continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul Terzo settore, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Runts. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo dell’ufficio del Runts territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del Terzo settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel Runts.
Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel Runts sono opponibili – quindi efficaci – ai terzi soltanto dopo la pubblicazione nel registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Gli atti restano non opponibili ai terzi per 15 giorni dalla pubblicazione, qualora questi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
Oltre che nel Runts, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Nel caso delle fondazioni del Terzo settore, i poteri di controllo e vigilanza dell’autorità governativa, previsti dal codice civile, sono esercitati dall’ufficio del Runts territorialmente competente.
Gli enti che contestualmente all’iscrizione al Runts intendono acquisire la personalità giuridica devono seguire una particolare procedura:
La normativa di riforma introduce un registro unico nazionale del Terzo settore, che si sostituisce alla pluralità di registri speciali previsti dalla vecchia disciplina.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 11, 26, 32, 35, 41, 45-54, 56-57, 72-73, 83-84, 89-90, 92, 95, 98-102, 104
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020
Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021
A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore sono abrogati:
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”: art. 6
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”: artt. 7, 8, 9 e 10
Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è operativo dal 24 novembre 2021.