Registro dei volontari

È un registro in cui devono essere iscritti tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del Terzo settore (Ets).

Sempre nel medesimo registro è facoltà dell’ente istituire un’apposita sezione separata per i volontari occasionali.

Il codice non definisce cosa si debba intendere per “volontario occasionale” rimettendo tale definizione ai singoli enti, i quali, per distinguere i volontari non occasionali (e quindi iscritti al registro) da quelli occasionali, potrebbero assumere come criteri quelli dell’assiduità e della continuatività del proprio impegno.

Il registro è obbligatorio ed è legato al sistema di assicurazione dei volontari introdotto dalla riforma.

CHI ESCLUDE

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

COME FUNZIONA

Gli enti del Terzo settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari (associati e non) che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Gli enti medesimi possono istituire un’apposita sezione separata del registro, in cui sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Prima di essere posto in uso, il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato (compreso il segretario comunale), che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

In alternativa l’ente può adottare la tenuta del registro con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile e cioè:

  • le registrazioni contenute nei documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione;
  • le registrazioni costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge;
  • gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale del rappresentante legale o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Per gli enti di Terzo settore aderenti a reti associative, è possibile l’adozione di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione, dalla medesima rete. In tal caso rimane in capo al singolo ente la titolarità degli obblighi relativi alla tenuta del registro, e quindi all’inserimento e alla modifica. La rete associativa può accedere solo in visione alle informazioni contenute.

Nel registro l’ente del Terzo settore deve indicare, per ciascun volontario:

  1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  2. la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
  3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

È inoltre fondamentale procedere ad aggiornare il registro ogni qualvolta ciò sia necessario.

Le medesime informazioni devono essere comunque raccolte per i volontari occasionali e conservate dall’ente.

Qualora l’ente stesso abbia inteso istituire nel registro una sezione separata dedicata ai volontari occasionali, tali informazioni saranno apposte sul registro.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il codice allarga a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari l’obbligo di tenere l’apposito registro in precedenza previsto solo per le organizzazioni di volontariato.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 17

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota n. 7180 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 28 maggio 2021 “Vidimazione registro dei Volontari“

Nota n. 12675 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 14 settembre 2022 “Quesito relativo alla legittimazione dei segretari comunali all’esercizio dell’attività di vidimazione”.

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente il registro dei volontari è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La scheda è aggiornata a giugno 2022.

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