Il Ministero apre alla possibilità di utilizzare le risorse erogate nel 2019 e di rendicontarle entro 18 mesi. Possibile reindirizzare i fondi per rispondere alle nuove emergenze dettate dalle misure per il contagio da Covid 19, ma solo se previsto dallo statuto
Più tempo per utilizzare le risorse del 5 per mille antecedenti al 2017 e per rendicontarle. Lo ha stabilito la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella nota n. 4344 inviata a Forum Nazionale del Terzo Settore e CSVnet il 19 maggio 2020. Le indicazioni rispondono a specifici quesiti posti alla direzione a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che stanno incidendo in modo importante sulle attività delle organizzazioni non profit. Possibile anche utilizzare le risorse per fronteggiare nuovi bisogni ma solo se previsto dallo statuto.
La proroga prevista dalla legge di conversione del decreto “Cura Italia” per le risorse del 5 per mille relative al 2017 vale anche per quelle relative agli anni precedenti, a condizione che siano state erogate – secondo il criterio di cassa – nel 2019 e per le quali la scadenza del termine di utilizzo non sia precedente al 31 gennaio 2020, data iniziale dell’emergenza dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Anche in questo caso, quindi, sarà possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille entro il 31 ottobre 2020 e rendicontarli entro 18 mesi dalla loro erogazione. Le indicazioni valgono per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus. La nota ribadisce inoltre che gli enti destinatari del contributo del 5 per mille possono accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e portandole a rendicontazione anche in annualità successive.
Come si legge nella nota, inoltre, “dal nuovo termine così prorogato decorrono altresì i 30 giorni previsti dall’articolo 12, comma 3 del citato D.P.C.M. 23.04.2010 entro i quali i soggetti destinatari di importi pari o superiori a 20.000 euro sono tenuti ad adempiere all’obbligo di trasmissione del rendiconto”.
La nuova situazione cambia le esigenze delle comunità in cui operano gli enti del terzo settore. Su questo la Direzione generale apre alla possibilità di utilizzare le risorse per rispondere all’emergenza ma ribadisce che saranno considerate ammissibili le spese sostenute solo nel caso in cui rientrino nell’oggetto sociale e siano coerenti con gli statuti degli enti stessi.