Da segnare in agenda quella del prossimo 30 settembre che interessa gli enti che non si sono iscritti al beneficio nel 2021 e che vogliono sanare la propria posizione. Tutte le date utili per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche
Si avvicinano alcune importanti scadenze relative al 5 per mille.
La prima è quella del prossimo 30 settembre e riguarda la possibilità di sanare la posizione di quegli enti che non si sono iscritti al 5 per mille 2021 nei termini previsti dalla normativa.
Sempre il 30 settembre, ma del 2023, è la data entro la quale gli enti beneficiari del 5 per mille 2020 dovranno comunicare, qualora non l’abbiano ancora fatto, alle amministrazioni competenti i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate.
Le altre scadenze, di ottobre e novembre, sono invece relative alla rendicontazione del 5 per mille 2019.
Entro il 30 settembre 2021 gli enti che non hanno effettuato l’iscrizione al 5 per mille 2021 nel termine previsto (che quest’anno cadeva il 12 aprile) possono sanare tale situazione, presentando la domanda di iscrizione in via telematica (con l’apposito modello per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche) e versando contestualmente una sanzione pari a 250 euro tramite Modello F24 Elide (indicando come codice tributo 8115).
Si ricorda che possono regolarizzare la propria posizione, e quindi essere ammessi nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille 2021, solamente gli enti che erano già in possesso dei requisiti per l’iscrizione al 12 aprile scorso, data della scadenza per la presentazione della domanda.
Gli enti beneficiari del 5 per mille 2020 devono comunicare, entro il 30 settembre 2023 (così come riportato nella sezione dedicata del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), all’amministrazione di riferimento i dati necessari per il pagamento delle somme, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2020 (art. 14, commi 1 e 3 del Dpcm 23 luglio 2020).
Tale comunicazione non deve ovviamente essere effettuata dagli enti che hanno già in passato comunicato tali dati: essi non sono quindi tenuti a comunicarli nuovamente all’amministrazione erogatrice delle somme.
L’adempimento in parola spetta invece agli enti che si sono iscritti per la prima volta nel 2020 e che non hanno ancora comunicato i dati per il pagamento, così come a quegli enti che avessero in precedenza comunicato tali dati e il cui codice Iban è poi cambiato.
Per quanto riguarda gli enti del volontariato (Odv, Aps, Onlus, cooperative sociali, ecc: per l’elenco esaustivo si veda il Vademecum “5 per mille: istruzioni per l’uso”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha effettuato l’ordine di pagamento delle somme del 5 per mille 2020 agli enti che hanno ricevuto un contributo superiore a 500.000 euro e provvederà nelle prossime settimane all’erogazione nei confronti di tutti gli altri enti; per le associazioni sportive dilettantistiche, il Dipartimento per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto ad erogare il contributo lo scorso 17 settembre 2021.
Nonostante il termine scada, come detto, per legge il 30 settembre 2023, il consiglio per gli enti che ancora beneficiari che ancora non l’hanno fatto è quello di comunicare al più presto i dati per il pagamento, senza i quali l’amministrazione competente non può evidentemente erogare le somme a cui essi hanno diritto.
Gli enti del volontariato devono comunicare tali dati direttamente all’Agenzia delle entrate (alla direzione competente per il territorio in cui l’ente ha sede legale), utilizzando l’apposito modello. Si consiglia di inviare il modello tramite raccomandata A/R (allegando un documento d'identità del presidente).
Le associazioni sportive dilettantistiche comunicano invece i dati per il pagamento al Dipartimento per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, seguendo le indicazioni presenti sul sito di riferimento.
Nel 2020 le associazioni e gli altri enti non profit aventi diritto si sono visti erogare sul proprio conto corrente le somme relative alle annualità finanziarie 2018 e 2019, al fine di far fronte alle conseguenze negative legate alla crisi pandemica in corso.
Con la nota n. 3142 del 4 marzo 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla rendicontazione dei due contributi (la quale, si ricorda, deve essere fatta in modo separato), stabilendo in particolare la possibilità per gli enti di accantonare le somme che risultino ancora da spendere per cause legate all’emergenza epidemiologica (viste le limitazioni contenute nei diversi Dpcm, molti enti non hanno potuto svolgere le loro attività istituzionali), riportando nella relazione illustrativa come motivazione dell’accantonamento la semplice dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”, senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione o supporto documentale. Il Ministero ha quindi concesso ulteriori 12 mesi per spendere e rendicontare tali somme.
Abbiamo approfondito la questione nell’articolo “Tutte le scadenze sulla rendicontazione del 5 per mille”, a cui si rimanda.
Qui preme ricordare e riepilogare i termini ordinari per la redazione del rendiconto del 5 per mille 2019 e per l’eventuale invio dello stesso all’amministrazione erogatrice delle somme (per gli enti del volontariato è competente il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; per le associazioni sportive dilettantistiche l’ente di riferimento è il Dipartimento per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).
Per quanto riguarda gli enti del volontariato:
quelli che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 500.000 euro si sono visti erogare le somme il 2 settembre 2020 e quindi dovevano redigere il rendiconto e la relazione illustrativa entro lo scorso 2 settembre 2021, con conseguente obbligo di invio all’amministrazione competente entro il 2 ottobre 2021;
quelli che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro e che si sono visti accreditare le somme alla data del 6 ottobre 2020, hanno tempo fino al 6 ottobre 2021 per poter redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; il termine per la trasmissione del rendiconto (a cui saranno soggetti solo gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro) è il 5 novembre 2021;
la restante parte di enti che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro e che si sono visti accreditare le somme alla data del 16 novembre 2020, hanno tempo fino al 16 novembre 2021 per poter redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; il termine per la trasmissione del rendiconto (a cui saranno soggetti solo gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro) è il 16 dicembre 2021.
Le associazioni sportive dilettantistiche, avendo ricevuto il contributo il 4 febbraio 2021 hanno tempo fino al 4 febbraio 2022 per redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono poi inviare tali documenti entro il 7 marzo 2022.
Nelle seguenti tabelle sono riepilogati i termini ordinari appena menzionati, i quali si possono come detto estendere nel momento in cui le somme dovessero essere accantonate.
5 PER MILLE 2019 |
DATA DI INCASSO |
REDAZIONE |
INVIO DEL RENDICONTO |
Enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 500.000 euro |
2 settembre 2020 |
2 settembre 2021 |
2 ottobre 2021 |
Enti che hanno ricevuto meno di 500.000 euro |
6 ottobre 2020 |
6 ottobre 2021 |
5 novembre 2021 |
Enti che hanno ricevuto meno di 500.000 euro |
16 novembre 2020 |
16 novembre 2021 |
16 dicembre 2021 |
DATA DI INCASSO |
REDAZIONE DI RENDICONTO |
INVIO DEL RENDICONTO (ENTI CON PIÙ DI 20.000 EURO) |
4 febbraio 2021 |
4 febbraio 2022 |
7 marzo 2022 |