Vendita di beni e servizi per Odv e Aps

(La scheda è aggiornata a dicembre 2020)

Nel codice del Terzo settore sono previste specifiche disposizioni (contenute negli articoli 84 e 85) che disciplinano il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), e che definiscono le attività svolte e la loro classificazione nella sfera della commercialità o non commercialità.

In particolare, le attività di vendita di beni e prestazione di servizi e quelle di somministrazione di alimenti e bevande (normalmente considerate attività commerciali se svolte dietro versamento di un corrispettivo e in forma organizzata e non occasionale), sono considerate non commerciali per espressa previsione normativa, qualora siano svolte da Aps e Odv secondo specifiche modalità definite dalla legge.

CHI COINVOLGE

La normativa esplicitata coinvolge le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato.

COME FUNZIONA

ATTIVITÀ DI VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Per le Odv la normativa distingue le attività di vendita di beni in:

  • vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
  • cessione di beni prodotti direttamente dagli assistiti e dai volontari.

Entrambe le tipologie non costituiscono esercizio di un’attività commerciale, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e le attività siano svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Si tratta sostanzialmente di attività che vengono utilizzate per reperire risorse finanziarie necessarie per il sostentamento dell’ente.

Per le Aps non si considerano commerciali:

  • in via generale, tutte le attività svolte dall’ente, dietro pagamento di corrispettivi specifici, ricomprendendo pertanto tra queste anche le vendite, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali in favore degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, o di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, ovvero ancora nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
  • le vendite di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (stessa norma prevista per le Odv);
  • le cessioni effettuate anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamenti di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

In relazione alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, il codice riconosce la non commercialità delle stesse se svolte nel rispetto di determinati requisiti.

Per le Odv, si tratta di attività svolte in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, organizzati dall’ente in via occasionale. Le modalità di svolgimento di tali attività sono sempre quelle già citate in precedenza per le cessioni e le prestazioni di servizi, ovvero non vi deve essere impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato e l’attività deve essere condotta al solo fine di reperire risorse finanziarie per l’ente.

Solo per le Aps ricomprese tra gli enti assistenziali riconosciuti dal ministero dell’Interno la normativa prevede la non commercialità di tali attività, anche se effettuate a fronte di pagamento di corrispettivi specifici, qualora esse siano effettuate presso la sede in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, o di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, ovvero ancora nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
  • per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti precedentemente indicati.

Si ricorda che, in ogni caso e in deroga a quanto soprariportato circa le Aps, si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “codice del Terzo settore”: artt. 84, comma 1, 85

ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE

Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà:

  • l’art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Sempre a partire da tale momento, saranno definitivamente abrogati:

ENTRATA IN VIGORE

La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore diventerà operativa e applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.

La possibilità di utilizzare le disposizioni agevolative descritte nella presente scheda scatterà quindi da quel momento, fino al quale continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti.

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