Monitoraggio Agenzia delle entrate 2022

Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale pubblicate nel 2023

GENNAIO 2022

Sul tema interviene l’Agenzia delle entrate (Risposta n. 1 del 3 gennaio 2022) ritenendo possibile applicare il regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 22) del decreto Iva, in quanto sono rispettati i seguenti vincoli:

  • i tour virtuali sono realizzati in diretta attraverso delle vere e proprie visite personalizzate, con possibilità di interazione dei clienti con la guida turistica abilitata;
  • i tour sono realizzati in “musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.

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Sul punto interviene l’Agenzia delle entrate (Risposta n. 25 del 14 gennaio 2022) evidenziando come non considera «servizi prestati tramite mezzi elettronici», «i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto», come nel caso in esame. Per contro, ci si trova di fronte a servizi elettronici, come specificato dallo stesso articolo 7, paragrafo 1, del medesimo Regolamento, quando la fornitura dei servizi avviene attraverso Internet o una rete elettronica e la loro natura «rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione».

Nella risposta ad interpello, alla cui lettura integrale si rinvia, vengono riassunti i requisiti per poter applicare l’esenzione Iva alla prestazione didattica.

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Sul tema interviene l’Agenzia delle entrate (Risposta n. 1 del 3 gennaio 2022) ritenendo possibile applicare il regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 22) del decreto Iva, in quanto sono rispettati i seguenti vincoli:

  • i tour virtuali sono realizzati in diretta attraverso delle vere e proprie visite personalizzate, con possibilità di interazione dei clienti con la guida turistica abilitata;
  • i tour sono realizzati in “musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.

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FEBBRAIO 2022

L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 3 del 4 febbraio 2022, interviene sulle principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge di 30 dicembre 2021, n. 234

Nel provvedimento di prassi si segnalano chiarimenti sulla sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive (commi 923 e 924)

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Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5 del 25 febbraio 2022.

All’interno del provvedimento di prassi è presente un approfondimento sulle modifiche alla disciplina Iva degli enti associativi che, si ricorda, saranno operative dal 1° gennaio 2024.

Si tratta di disposizioni che renderebbero le operazioni effettuate da enti non commerciali a carattere associativo conformi alle indicazioni previste dall’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE15. In forza di esse, infatti, le operazioni ivi previste risulterebbero non più escluse dal campo di applicazione dell’Iva, bensì rilevanti ai fini dell’imposta, sebbene in regime di esenzione. A ciò consegue che “per le operazioni ivi richiamate effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano – salvo i casi di opzione per la “dispensa dagli adempimenti” di cui all’articolo 36 bis del dpr n. 633 del 1972 – le disposizioni di cui al Titolo II del medesimo decreto, concernenti, ad esempio, l’obbligo di fatturazione o di trasmissione dei corrispettivi, di comunicazione delle liquidazioni periodiche e di dichiarazione annuale delle operazioni effettuate. Inoltre, diversamente dalla disciplina attualmente in vigore, l’ammontare di tali operazioni contribuirà alla determinazione del volume d’affari di cui all’articolo 20 del decreto Iva”.

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Sul tema interviene l’Agenzia delle entrate rispondendo all’istanza di interpello n. 47 del 21 gennaio 2022. Qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del dpr n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Tuttavia, qualora il medesimo soggetto usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del dpr n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del già menzionato Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

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MARZO 2022

L’Agenzia delle entrate viene interpellata (Risposta ad Interpello n. 92/2022) in merito al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato che effettuano, nel rispetto delle finalità statutarie, servizio di trasporto sanitario.

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Una cooperativa sociale Onlus nell’ambito della propria attività educativa intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini vendendo online una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della cooperativa, scaricabili online: si tratta di una prestazione di servizi educativi, con applicazione dell’iva al 5%, o di una cessione di beni con applicazione dell’Iva al 22%?

L’Agenzia (Risposta n. 148 del 22 marzo 2022) ritiene che non si possa parlare di servizi educativi atteso che “tutorial constano di videoregistrazioni che gli utenti possono scaricare massivamente da internet, per poi essere guidati nell’utilizzo del materiale acquistato nella scatola, e non già di corsi
on line destinati ai bambini, i quali possono interagire, con la stessa modalità, con gli educatori”. Le schede illustrative e i video tutorial non sembrerebbero configurano un “servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni.

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APRILE 2022

Nell’ambito della comunicazione istituzionale degli enti del Terzo settore il sodalizio potrebbe acquistare fotografie realizzate da professionisti. L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 188 del 12 aprile 2022 chiarisce che è possibile applicare l’aliquota agevolata del 10% – ai sensi n. 127- septiesdecies) della Tabella A, Parte III, dpr 633 del 1972 – a condizione che “le fotografie siano eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”. Conclude l’Agenzia evidenziando che “Resta inteso che qualora il Contribuente fornisca un servizio omnicomprensivo, ad esempio, di foto, video e anche dell’eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione sarà assoggettata all’aliquota Iva ordinaria”.

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No, come chiarito l’Agenzia delle entrate con la Risposta ad interpello n. 189 del 12 aprile 2022, atteso che “le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD Istante, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo”.  

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Il direttore dell’Agenzia delle entrate – con il provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 – ha approvato il modello che dovrà essere presentato in via telematica entro il 30 giugno, anche se la stampa specializzata ipotizza una proroga della scadenza. Avverso il provvedimento che ha adottato il modello si segnala inoltre il ricorso al Tar Lazio presentato dalle associazioni Aidc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec e da numerosi commercialisti che hanno agito in proprio e come amministratori di società.

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L’Agenzia delle entrate, con la Risposta ad interpello n. 221/2022 del 27 aprile 2022, offre alcuni chiarimenti in merito al trattamento Iva della gestione di servizi di assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici a seguito del quesito proposto da una impresa sociale.

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Sul punto si attende l’entrata in vigore della riforma ma nell’attesa è utile esaminare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 190 del 13 aprile 2022.

L’Agenzia – così come le numerose sentenze della Cassazione intervenute in questi ultimi mesi – ricorda quindi che l’istituto non è utilizzabile per chi svolge professionalmente tale attività. Questo è sicuramente un tema delicato atteso che:

– la professionalità non presuppone la titolarità della partita iva nè l’esclusività dell’attività,

– la continuità dell’attività ne può costituire un indicatore,

– la titolarità della laurea in scienze motorie ne può costituire un indicatore mentre i titoli di qualificazione rilasciati dagli organismi sportivi riconosciuti dal Coni non sono stati considerati qualificanti una attività professionale (in tal senso circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016)

L’Agenzia delle entrate non interviene sul tema del necessario tesseramento degli allenatori ma nella risposta a interpello n. 189 del 12 aprile 2022 l’Agenzia aveva evidenziato come l’istituto fosse condizionato alla circostanza che non fosse “collegato all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo”. Il vincolo associativo garantisce inoltre ai collaboratori la possibilità di incidere sulle decisioni dell’associazione così come la possibilità di candidarsi a rivestire la carica di amministratore, con ciò evidenziando l’assenza di etero-organizzazione nelle collaborazioni.

L’Agenzia infine non interviene neppure sul tema delle qualifiche richieste per lo svolgimento delle attività: si ricorda però che su tali aspetti è competente l’Organismo sportivo riconosciuto dal Coni a cui l’associazione o società sportiva risulta affiliata.

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L’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 238 del 29/4/2022, affronta i seguenti quesiti:

1) a quali soggetti possano essere erogate le liberalità ai fini della fruizione della deduzione fiscale da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa;

2) se l’attivazione di conti bancari vincolati, da parte dei beneficiari, debba ritenersi precondizione essenziale per l’applicazione alla società donante del regime di favore di cui all’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020;

3) se, ai fini della deducibilità fiscale delle erogazioni, il donante sia tenuto ad accertare il loro impiego effettivo, da parte dei beneficiari, a sostegno dell’emergenza da covid-19.

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MAGGIO 2022

L’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 312 del 27/5/2022, affronta i seguenti quesiti:

  • sussiste o meno l’obbligo dichiarativo ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) in capo ad un ente non commerciale esente?
  • nel caso di risposta affermativa, come si compila la dichiarazione dei redditi?

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GIUGNO 2022

La circolare Adm n. 24/2022 del 22 giugno 2022 contempla la riapertura dei termini – dal 27 giugno p.v. e fino a tutto il 31 luglio 2022 – per la presentazione delle autodichiarazioni finalizzate ad acquisire il nulla osta per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera cbis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore. Allo stesso tempo però un emendamento in sede di conversione del Decreto 36/2022 (decreto Pnrr) prevede l’esonero dalla trasmissione dell’autodichiarazione restando invece l’onere di versare l’imposta sugli intrattenimenti.

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Secondo l’Agenzia delle entrate, nella risposta ad istanza di interpello n. 341 del 23/06/2022, è possibile in questi casi accedere al superbonus ancorché non sia possibile ricorrere al cappotto termico effettuando altri interventi ed osservando specifici vincoli.

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L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 340 del 23/06/2022, riepiloga i termini di accesso al superbonus (Art. 119 del DL 19/5/2020, n. 34) da parte di enti del Terzo settore:

– deve trattarsi di una Onlus, OdV o Aps che si occupa di servizi sociosanitari,

– i relativi membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica e questo dal 1° giugno 2021 e tale condizione deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione;

– gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10- bis dell’articolo 119”.

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In linea con l’”Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024″ predisposto dal Mef, congiuntamente alle previsioni del Pnrr, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21 del 20 giugno 2022, definisce le linee guida dell’attività di accertamento per le proprie strutture.

Con riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, si legge nella circolare che l’attività delle Direzioni regionali e provinciali sarà indirizzata ad intercettare i soggetti che, utilizzando abusivamente la qualifica di soggetti non – profit, svolgono di fatto attività inidonee a perseguire scopi istituzionali; in tale ambito, l’attività di controllo, oltre ad assumere un ruolo importante in termini di deterrenza, avrà come principale obiettivo il recupero a tassazione delle agevolazioni indebitamente fruite. Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, alla verifica dell’effettiva destinazione ad attività socialmente meritevoli delle risorse raccolte tramite campagne di raccolta fondi a cui, si ricorda, sono dedicate linee guida tese a garantire trasparenza sia nella presentazione della campagna che nella sua rendicontazione.

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L’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, con la circolare n. 21 del 06 giugno 2022, chiarisce i termini del Protocollo d’intesa stipulato con il Coni in materia di applicazione della normativa sugli apparecchi utilizzati dalle Federazioni sportive. L’utilizzo a fini sportivi consente l’accesso a semplificazioni e agevolazioni fiscali ma è condizionato dalla sussistenza di una serie di vincoli. L’agevolazione riguarda infatti solo un numero limitato di giochi (che non potrà essere superiore al 15% del numero di tesserati della singola Asd/Ssd) e la Asd/Ssd deve essere in possesso di certificati attestanti la regolarità e la conformità per l’utilizzo a fini sportivi di tali giochi. Tali certificati vengono rilasciati dall’Adm su richiesta delle Federazioni Sportive affiliate al Coni, chiamate a inviare entro il 24 giugno p.v. alla pec dir.giochi.apparecchi@pec.adm.gov.it una scheda riportante i dati delle Asd/Ssd affiliate, il numero dei rispettivi tesserati ed il numero degli apparecchi certificati a fini sportivi, sempre non superiore al 15% del numero di tesserati della singola Ssd/Asd e la tipologia di apparecchio ad uso sportivo oggetto di certificazione.

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L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 345/2022, è intervenuta sul tema della certificazione unica relativamente alle indennità Covid-19 erogate ai percettori compensi sportivi.

L’Agenzia conferma che con riferimento all’indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19, la società erogante individuata dal Governo, in qualità di sostituto d’imposta dovrà trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica, gli emolumenti non imponibili ai fini delle imposte sui redditi erogati ai sensi dell’art. 44, D.L. n. 73/2021 entro il entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022 in quanto contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

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LUGLIO 2022

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 26 del 13.07.2022, ha offerto chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tra i quesiti affrontati, la circostanza o meno che gli enti non commerciali titolari di partita iva, compresi gli enti del terzo settore, siano tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati
per gli acquisti inerenti le attività istituzionali

L’Agenzia ha evidenziato che “in ragione delle recenti modifiche introdotte dall’articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione.

In particolare, l’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede che «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».

L’estensione in corso d’anno a soggetti prima esclusi – tipicamente coloro “che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398» (secondo la formulazione prima vigente)” – ha portato ad estendere l’obbligo con gradualità: dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e, a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Alla luce di quanto sopra e nei limiti accennati, gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente”.

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L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 40 del 15.07.2022, ha offerto alcuni chiarimenti sul sistema di deduzione dalla base imponibile IRAP e sulle modalità di presentazione del relativo dichiarativo alla luce delle novità introdotte con il Decreto semplificazioni.

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AGOSTO 2022

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 439 del 29/08/2022 ha offerto chiarimenti in merito al trattamento fiscale – attuale e futuro – di un ente “religioso civilmente riconosciuto” con ramo Ets.

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SETTEMBRE 2022

Con due risposte (455 e 456 del 16 settembre 2022) fornite a due distinti interpelli presentati rispettivamente da un’associazione sportiva dilettantistica e da un’associazione di promozione sociale, entrambe intenzionate a rendere fruibili anche alle persone disabili gli ambienti, che detengono l’una in concessione, l’altra in proprietà, l’Agenzia, conferma la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 119-ter del Dl “Rilancio” (decreto legge n.  34/2020).

Agevolazione consistente nella detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

A QUESTO LINK LA RISPOSTA NUMERO 455.

A QUESTO LINK LA RISPOSTA NUMERO 456.

OTTOBRE 2022

Il comma 1051 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 prevede che «A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal  16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 9/E del 2021, tale agevolazione si applica anche “gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata“.

È pertanto necessario verificare se i “beni strumentali nuovi” siano strumentali ad attività qualificabili, ai fini fiscali, come aventi natura commerciale.

Per quanto concerne le ONLUS il requisito si verificherebbe esclusivamente con riferimento alle attività accessorie – fiscalmente agevolate ma per natura commerciali – e non anche per le attività istituzionali che nascono fiscalmente neutre e in cui è necessario collocare le attività tipizzate dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 460/97 a condizione che siano dirette a soggetti svantaggiati, a meno che non siano a solidarietà immanente, circostanza che si configura nei settori tassativamente elencati al comma 4 del medesimo articolo 10 quali l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficienza.

Nel caso in esame, l’Istante dichiara di svolgere per gli anni d’imposta 2021 e 2022 le seguenti attività: ” accoglienza minori tolti alle famiglie d’origine con decreto del Tribunale minorile” e di “accoglienza di richiedenti asilo così come richiesto dal competente Ufficio Territoriale Governativo”. Al riguardo, si ritiene che tali attività essendo svolte nell’esclusivo perseguimento di “finalità di solidarietà sociale” rientrano tra i settori istituzionali previsti dal comma 1, dell’articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 e, come sopra illustrato, non si qualificano commerciali, ai fini delle imposte dirette ai sensi dell’art. 150 del TUIR. Ne consegue l’impossibilità di accedere a cd. “credito d’imposta per beni strumentali nuovi”.

A QUESTO LINK ALLA RISPOSTA DI INTERPELLO N. 522 DEL 2022.

Non è sufficiente qualificarsi come soggetto senza scopo di lucro iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore che opera esclusivamente nell’ambito dello spettacolo per poter fruire dell’agevolazione, essendo viceversa necessario che l’ente destinatario dell’erogazione sia di natura pubblica.

Questo il principale rilievo contenuto nella risposta ad interpello n. 526 del 26/10/2022 dell’Agenzia delle entrate, cui questa è giunta anche grazie al parere reso dal Ministero della Cultura.

Si ricorda che il cosiddetto Art bonus garantisce un credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico- orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Sul tema si rinvia anche alla circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

A QUESTO LINK LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO N. 526 DEL 26 OTTOBRE 2022 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

NOVEMBRE 2022

L’Agenzia delle entrate, interpellata da un ordine religioso, evidenzia che nelle fusioni degli enti non commerciali si rende necessario verificare se i beni che “passano” da un ente all’altro siano o meno relativi ad un’attività d’impresa. Se infatti sono relativi ad un’attività di impresa e destinati ad un’attività di impresa, l’operazione di fusione non è da considerare “realizzativa” e può, quindi, beneficiare della neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 172, comma 1, del Tuir.

In caso contrario avremo:

  1. beni strumentali all’attività di impresa che non confluiscono in un’attività d’impresa dell’ente incorporante: si generano plusvalenze imponibili a causa della loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  2. beni non strumentali all’attività di impresa che confluiscono in attività di impresa: generano in capo all’ente incorporato, sempre che ne sussistano i presupposti, una plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del Tuir;
  3. beni non relativi all’impresa che confluiscono nell’attività istituzionale dell’incorporante: l’operazione sarà fuori dal regime d’impresa.

Nel caso di specie, l’istante, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, rappresenta che procederà ad incorporare due enti ecclesiastici civilmente riconosciuti appartenenti alla medesima struttura religiosa (“Congregazione”) e che detta fusione verrà realizzata mantenendo in capo all’ente incorporante la destinazione originaria dei beni all’attività istituzionale o commerciale, come già rinvenibile in capo agli enti incorporati, in sostanza “aggregando” rispettivamente, le attività istituzionali con i relativi patrimoni e le attività commerciali con i relativi patrimoni.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene che relativamente ai beni in regime di impresa che confluiranno nel novero dei beni dell’ente incorporante in regime d’impresa, la fusione potrà avvenire in neutralità fiscale, ai sensi degli articoli 172 e 174 del Tuir.

Con riguardo, invece, ai beni non rientrati nel regime di impresa che permarranno nel contesto dell’attività istituzionale, occorre esaminare se con l’operazione di fusione in esame si realizzano le ipotesi di tassazione delle plusvalenze a titolo di redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.

Al riguardo, visti gli effetti evolutivo-modificativi ed estintivo-successori propri dell’operazione di fusione (cfr. Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2006 n. 2637; Cass. Sez. Un. 30 luglio 2021 n. 21970; Cass. ordinanza 27 settembre 2022, n. 28269), si ritiene che l’operazione di fusione prospettata determini un passaggio di beni dagli enti incorporati all’ente incorporante che non produce l’emersione di fattispecie “realizzative” ai sensi del richiamato articolo 67 del Tuir.

Per quanto riguarda l’Iva non costituiscono cessioni di beni “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti” (art.2, terzo comma, lettera f), del dpr 633/1972) per cui si applica l’imposta di registro in misura fissa, trattandosi di enti “appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale”.

A QUESTO LINK LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO N. 555 DEL 2022.

DICEMBRE 2022

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022, anticipa i contenuti non ancora ufficiali della legge di bilancio che prevede la rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del Dpcm 24 ottobre 2020, scaduti il 22 dicembre 2022.

Il provvedimento prevede che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del tre per cento delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l’intero importo contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento “2022”.

A QUESTO LINK LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 586 del 14 dicembre 2022, torna sul tema del bonus energia dopo la circolare n. 36/2022.

Una Onlus si chiede se possa beneficiare del bonus energia svolgendo anche attività commerciale (tali sono le attività connesse a quelle istituzionali) senza liquidare però le imposte in quanto ricavi decommercializzati. Trasmette in ogni caso la dichiarazione con riferimento ai redditi da fabbricati e redditi diversi per cui, in ogni caso, genera un reddito imponibile ai fini Ires.

L’Agenzia conferma quanto già affermato con la menzionata circolare n. 36/2022: possono beneficiare delle misure agevolative anche le Onlus ma il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale esercitata, ancorché decommercializzata. Si ricorda che per poter quantificare l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nello svolgimento di attività commerciale è necessario, in assenza di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano “una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)”.

A QUESTO LINK LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Anche l’impresa sociale costituita nella forma di consorzio non societario può garantire a chi effettua erogazioni liberali nei relativi confronti i benefici fiscali previsti dall’articolo 83 del Codice del terzo settore. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 593 del 19/12/2022.

A QUESTO LINK LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

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