Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale pubblicate nel 2023
Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale pubblicate nel 2023
Nella risposta ad interpello, alla cui lettura integrale si rinvia, vengono riassunti i requisiti per poter applicare l’esenzione Iva alla prestazione didattica.
Nel provvedimento di prassi si segnalano chiarimenti sulla sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive (commi 923 e 924)
All’interno del provvedimento di prassi è presente un approfondimento sulle modifiche alla disciplina Iva degli enti associativi che, si ricorda, saranno operative dal 1° gennaio 2024.
Si tratta di disposizioni che renderebbero le operazioni effettuate da enti non commerciali a carattere associativo conformi alle indicazioni previste dall’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE15. In forza di esse, infatti, le operazioni ivi previste risulterebbero non più escluse dal campo di applicazione dell’Iva, bensì rilevanti ai fini dell’imposta, sebbene in regime di esenzione. A ciò consegue che “per le operazioni ivi richiamate effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano – salvo i casi di opzione per la “dispensa dagli adempimenti” di cui all’articolo 36 bis del dpr n. 633 del 1972 – le disposizioni di cui al Titolo II del medesimo decreto, concernenti, ad esempio, l’obbligo di fatturazione o di trasmissione dei corrispettivi, di comunicazione delle liquidazioni periodiche e di dichiarazione annuale delle operazioni effettuate. Inoltre, diversamente dalla disciplina attualmente in vigore, l’ammontare di tali operazioni contribuirà alla determinazione del volume d’affari di cui all’articolo 20 del decreto Iva”.
L’Agenzia (Risposta n. 148 del 22 marzo 2022) ritiene che non si possa parlare di servizi educativi atteso che “tutorial constano di videoregistrazioni che gli utenti possono scaricare massivamente da internet, per poi essere guidati nell’utilizzo del materiale acquistato nella scatola, e non già di corsi
on line destinati ai bambini, i quali possono interagire, con la stessa modalità, con gli educatori”. Le schede illustrative e i video tutorial non sembrerebbero configurano un “servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni.
L’Agenzia – così come le numerose sentenze della Cassazione intervenute in questi ultimi mesi – ricorda quindi che l’istituto non è utilizzabile per chi svolge professionalmente tale attività. Questo è sicuramente un tema delicato atteso che:
– la professionalità non presuppone la titolarità della partita iva nè l’esclusività dell’attività,
– la continuità dell’attività ne può costituire un indicatore,
– la titolarità della laurea in scienze motorie ne può costituire un indicatore mentre i titoli di qualificazione rilasciati dagli organismi sportivi riconosciuti dal Coni non sono stati considerati qualificanti una attività professionale (in tal senso circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016)
L’Agenzia delle entrate non interviene sul tema del necessario tesseramento degli allenatori ma nella risposta a interpello n. 189 del 12 aprile 2022 l’Agenzia aveva evidenziato come l’istituto fosse condizionato alla circostanza che non fosse “collegato all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo”. Il vincolo associativo garantisce inoltre ai collaboratori la possibilità di incidere sulle decisioni dell’associazione così come la possibilità di candidarsi a rivestire la carica di amministratore, con ciò evidenziando l’assenza di etero-organizzazione nelle collaborazioni.
L’Agenzia infine non interviene neppure sul tema delle qualifiche richieste per lo svolgimento delle attività: si ricorda però che su tali aspetti è competente l’Organismo sportivo riconosciuto dal Coni a cui l’associazione o società sportiva risulta affiliata.
1) a quali soggetti possano essere erogate le liberalità ai fini della fruizione della deduzione fiscale da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa;
2) se l’attivazione di conti bancari vincolati, da parte dei beneficiari, debba ritenersi precondizione essenziale per l’applicazione alla società donante del regime di favore di cui all’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020;
3) se, ai fini della deducibilità fiscale delle erogazioni, il donante sia tenuto ad accertare il loro impiego effettivo, da parte dei beneficiari, a sostegno dell’emergenza da covid-19.
– deve trattarsi di una Onlus, OdV o Aps che si occupa di servizi sociosanitari,
– i relativi membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica e questo dal 1° giugno 2021 e tale condizione deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione;
– gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10- bis dell’articolo 119”.
Con riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, si legge nella circolare che l’attività delle Direzioni regionali e provinciali sarà indirizzata ad intercettare i soggetti che, utilizzando abusivamente la qualifica di soggetti non – profit, svolgono di fatto attività inidonee a perseguire scopi istituzionali; in tale ambito, l’attività di controllo, oltre ad assumere un ruolo importante in termini di deterrenza, avrà come principale obiettivo il recupero a tassazione delle agevolazioni indebitamente fruite. Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, alla verifica dell’effettiva destinazione ad attività socialmente meritevoli delle risorse raccolte tramite campagne di raccolta fondi a cui, si ricorda, sono dedicate linee guida tese a garantire trasparenza sia nella presentazione della campagna che nella sua rendicontazione.
L’Agenzia conferma che con riferimento all’indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19, la società erogante individuata dal Governo, in qualità di sostituto d’imposta dovrà trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica, gli emolumenti non imponibili ai fini delle imposte sui redditi erogati ai sensi dell’art. 44, D.L. n. 73/2021 entro il entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022 in quanto contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Tra i quesiti affrontati, la circostanza o meno che gli enti non commerciali titolari di partita iva, compresi gli enti del terzo settore, siano tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati
per gli acquisti inerenti le attività istituzionali
L’Agenzia ha evidenziato che “in ragione delle recenti modifiche introdotte dall’articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione.
In particolare, l’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede che «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».
L’estensione in corso d’anno a soggetti prima esclusi – tipicamente coloro “che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398» (secondo la formulazione prima vigente)” – ha portato ad estendere l’obbligo con gradualità: dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e, a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Alla luce di quanto sopra e nei limiti accennati, gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente”.
Agevolazione consistente nella detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 9/E del 2021, tale agevolazione si applica anche “gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata“.
È pertanto necessario verificare se i “beni strumentali nuovi” siano strumentali ad attività qualificabili, ai fini fiscali, come aventi natura commerciale.
Per quanto concerne le ONLUS il requisito si verificherebbe esclusivamente con riferimento alle attività accessorie – fiscalmente agevolate ma per natura commerciali – e non anche per le attività istituzionali che nascono fiscalmente neutre e in cui è necessario collocare le attività tipizzate dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 460/97 a condizione che siano dirette a soggetti svantaggiati, a meno che non siano a solidarietà immanente, circostanza che si configura nei settori tassativamente elencati al comma 4 del medesimo articolo 10 quali l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficienza.
Nel caso in esame, l’Istante dichiara di svolgere per gli anni d’imposta 2021 e 2022 le seguenti attività: ” accoglienza minori tolti alle famiglie d’origine con decreto del Tribunale minorile” e di “accoglienza di richiedenti asilo così come richiesto dal competente Ufficio Territoriale Governativo”. Al riguardo, si ritiene che tali attività essendo svolte nell’esclusivo perseguimento di “finalità di solidarietà sociale” rientrano tra i settori istituzionali previsti dal comma 1, dell’articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 e, come sopra illustrato, non si qualificano commerciali, ai fini delle imposte dirette ai sensi dell’art. 150 del TUIR. Ne consegue l’impossibilità di accedere a cd. “credito d’imposta per beni strumentali nuovi”.
Questo il principale rilievo contenuto nella risposta ad interpello n. 526 del 26/10/2022 dell’Agenzia delle entrate, cui questa è giunta anche grazie al parere reso dal Ministero della Cultura.
Si ricorda che il cosiddetto Art bonus garantisce un credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico- orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Sul tema si rinvia anche alla circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.
A QUESTO LINK LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO N. 526 DEL 26 OTTOBRE 2022 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
In caso contrario avremo:
Nel caso di specie, l’istante, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, rappresenta che procederà ad incorporare due enti ecclesiastici civilmente riconosciuti appartenenti alla medesima struttura religiosa (“Congregazione”) e che detta fusione verrà realizzata mantenendo in capo all’ente incorporante la destinazione originaria dei beni all’attività istituzionale o commerciale, come già rinvenibile in capo agli enti incorporati, in sostanza “aggregando” rispettivamente, le attività istituzionali con i relativi patrimoni e le attività commerciali con i relativi patrimoni.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene che relativamente ai beni in regime di impresa che confluiranno nel novero dei beni dell’ente incorporante in regime d’impresa, la fusione potrà avvenire in neutralità fiscale, ai sensi degli articoli 172 e 174 del Tuir.
Con riguardo, invece, ai beni non rientrati nel regime di impresa che permarranno nel contesto dell’attività istituzionale, occorre esaminare se con l’operazione di fusione in esame si realizzano le ipotesi di tassazione delle plusvalenze a titolo di redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.
Al riguardo, visti gli effetti evolutivo-modificativi ed estintivo-successori propri dell’operazione di fusione (cfr. Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2006 n. 2637; Cass. Sez. Un. 30 luglio 2021 n. 21970; Cass. ordinanza 27 settembre 2022, n. 28269), si ritiene che l’operazione di fusione prospettata determini un passaggio di beni dagli enti incorporati all’ente incorporante che non produce l’emersione di fattispecie “realizzative” ai sensi del richiamato articolo 67 del Tuir.
Per quanto riguarda l’Iva non costituiscono cessioni di beni “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti” (art.2, terzo comma, lettera f), del dpr 633/1972) per cui si applica l’imposta di registro in misura fissa, trattandosi di enti “appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale”.
Il provvedimento prevede che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del tre per cento delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l’intero importo contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento “2022”.
Una Onlus si chiede se possa beneficiare del bonus energia svolgendo anche attività commerciale (tali sono le attività connesse a quelle istituzionali) senza liquidare però le imposte in quanto ricavi decommercializzati. Trasmette in ogni caso la dichiarazione con riferimento ai redditi da fabbricati e redditi diversi per cui, in ogni caso, genera un reddito imponibile ai fini Ires.
L’Agenzia conferma quanto già affermato con la menzionata circolare n. 36/2022: possono beneficiare delle misure agevolative anche le Onlus ma il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale esercitata, ancorché decommercializzata. Si ricorda che per poter quantificare l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nello svolgimento di attività commerciale è necessario, in assenza di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano “una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)”.