Raccolta fondi

È il complesso delle attività e iniziative che un ente del Terzo settore (Ets) svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L’attività di raccolta fondi è disciplinata dall’art. 7 del codice del Terzo settore e rappresenta una delle tre categorie fondamentali di attività che un Ets può svolgere: le altre due sono le attività di interesse generale e le attività diverse.

COME FUNZIONA

In via generale gli Ets, anche qualora lo statuto non lo preveda espressamente, possono realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, con l’impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari dipendenti.

Le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice.

Per la realizzazione della raccolta fondi l’Ets può impiegare sia risorse proprie che di terzi. Di conseguenza, l’ente potrà ricorrere al personale interno, o avvalersi di volontari, nel rispetto dell’articolo 17 del Codice, oppure delegare in tutto o in parte a soggetti terzi la realizzazione della racconta fondi anche avvalendosi di figure specializzate nel fundraising.

In ogni caso, le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’evento o della campagna devono tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti.

Le linee guida ministeriali elencano una serie di tecniche attraverso le quali un ente del Terzo settore può raccogliere fondi (Es. raccolta fondi attraverso organizzazione di eventi, merchandising, salvadanai, face to face, donazioni on line, per il sostegno a distanza ed altre).

Altre modalità per ottenere risorse finanziarie da parte degli Ets sono:

Inoltre, gli Ets possono essere destinatari di diritti di uso in comodato o in concessione di immobili pubblici, anche per singole iniziative.

In forza della normativa vigente, poi, lo Stato, le regioni e le province autonome sono tenuti a promuovere le opportune iniziative per favorire l’accesso degli Ets ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei.

Il codice del Terzo settore ha inoltre introdotto meccanismi volti a facilitare la diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.

CASI SPECIFICI

RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Costituiscono una particolare tipologia di raccolta fondi, la quale prevede la cessione (anche tramite la vendita) di beni di modico valore o servizi ai sovventori in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tali eventi non vengono considerati attività commerciale, anche laddove i beni o i servizi siano venduti ad un prezzo determinato, proprio perché possono essere effettuati solamente a livello occasionale, e quindi in numero limitato durante l’anno.

Gli Ets non commerciali che effettuano durante l’anno questa specifica tipologia di raccolta fondi devono redigere, per ogni raccolta effettuata, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, inserendolo all’interno del bilancio di esercizio.
La previsione relativa alle raccolte pubbliche occasionali di fondi è stata inserita nel codice del Terzo settore riprendendola letteralmente dal Testo unico delle imposte sui redditi.

5 PER MILLE

Gli enti beneficiari del riparto del 5 per mille sono soggetti a specifici obblighi di rendicontazione e trasparenza secondo le modalità e i termini previsti, da ultimo, dal dpcm del 23 luglio 2020 e dal decreto direttoriale n. 396 del 13/12/2022.

ENTI FILANTROPICI

Nel caso degli enti filantropici, l’atto costitutivo deve indicare i principi ai quali attenersi per la gestione e destinazione del patrimonio, delle raccolte fondi e in genere delle risorse, oltre che in merito alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

IMPRESA SOCIALE

La riforma contempla norme specifiche per le imprese sociali, dando loro la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative, e prevedendo misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.

Anche per le imprese sociali non è esclusa la possibilità di organizzare raccolte fondi in quanto Ets.

OBBLIGHI E DIVIETI

Nello svolgimento delle attività di raccolta fondi gli Ets devono rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida in materia.

Gli enti del Terzo settore devono fornire, in maniera trasparente, una serie di informazioni ai potenziali donatori e portatori di interesse: dagli obiettivi della raccolta fondi ai progetti finanziati con la stessa, ai tempi previsti per la realizzazione del progetto ecc.

I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull’iniziativa di raccolta fondi.

Per il principio di correttezza, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy. Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi.

Gli Ets non devono inoltre attuare comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori.

RENDICONTAZIONE DELLE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Gli obblighi di rendicontazione variano, a seconda che l’attività di raccolta fondi abbia il carattere dell’abitualità o dell’occasionalità.

In entrambi i casi i dati delle raccolte fondi vengono comunque indicati in un’apposita sezione del bilancio (rendiconto di gestione o rendiconto di cassa), ed illustrati nella relazione di missione per gli enti che superano i 220.000 euro di proventi-entrate.

Per le raccolte pubbliche occasionali di fondi devono essere però predisposti specifici rendiconti che vanno allegati al bilancio.

Gli Ets non commerciali, comprese le Odv e le Aps che si avvalgono del regime forfetario speciale, devono inserire quindi all’interno del bilancio di esercizio un rendiconto specifico, per le raccolte pubbliche occasionali di fondi, dal quale devono risultare, anche attraverso una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate nel corso dell’esercizio. Uno schema di rendiconto specifico per le raccolte pubbliche occasionali di fondi è allegato alle linee guida ministeriali.

I rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, unitamente al bilancio di esercizio, devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del terzo settore (Runts), ai fini della pubblicazione.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il codice del Terzo settore formalizza giuridicamente l’attività di raccolta fondi, disciplinandola in dettaglio e ammettendo, tra l’altro, il fundraising come attività svolta in forma stabile e organizzata, nonché prevedendo forme adeguate di rendicontazione.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “codice del Terzo settore”: artt. 7, 79, 87

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 18

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”: art.143, c.3, lett. a)

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 Giugno 2022, “Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore”.

ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE

Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà più l’art. 143, c.3, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Le disposizioni relative alla nuova parte fiscale diventeranno operative solamente a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.

ENTRATA IN VIGORE

Per gli enti del Terzo settore, la riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La scheda è aggiornata a ottobre 2023.

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