Registro volontari, la vidimazione è esente dall’imposta di bollo

Con risposta a interpello, l’Agenzia delle entrate si è espressa ribadendo che gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali e ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, sono esonerati dal pagamento

Con la risposta ad interpello n. 333 del 4 luglio 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiarito come, in relazione al registro dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets), si applica l’esenzione dall’imposta di bollo sia alla domanda di vidimazione che alla vidimazione vera e propria.

Il caso all’origine dell’interpello

L’istanza di interpello è stata presentata da un Comune, al fine di conoscere appunto se la domanda di vidimazione dei registri dei volontari degli Ets, nonché la vidimazione degli stessi da parte del segretario comunale, siano o meno assoggettate al pagamento dell’imposta di bollo.

Si ricorda, infatti, come con la nota n. 12675 del 14 settembre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali abbia precisato come fra i “pubblici ufficiali” titolati alla vidimazione del registro dei volontari rientri anche il segretario comunale.

La soluzione prospettata dal Comune è che tale vidimazione debba essere sottoposta al pagamento dell’imposta, nei termini seguenti:

  • 16,00 euro per la richiesta;
  • 16,00 euro ogni quattro facciate per il registro vidimato.

La risposta dell’Agenzia delle entrate

Nella risposta l’Agenzia ripercorre anzitutto gli adempimenti legati alla tenuta del registro dei volontari, i quali sono contenuti nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2021: per un approfondimento si rinvia all’articolo “Tutte le novità del decreto sull’assicurazione dei volontari”.

L’Agenzia delle entrate ricorda poi come il codice del Terzo settore preveda per gli enti del Terzo settore l’esenzione dall’imposta di bollo in relazione agli atti, documenti, istanze, contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli Ets (art. 82, c. 5). Tale esenzione si applica anche alle cooperative sociali ed alle imprese sociali, ad eccezione per queste ultime di quelle costituite in forma societaria.

Alla luce di tale disposizione l’Agenzia ritiene di non concordare con la soluzione prospettata dal Comune istante: sia la richiesta volta ad ottenere la vidimazione del registro dei volontari, sia la vidimazione stessa, sono esenti dall’imposta di bollo per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali e ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società.

© Foto in copertina di Daniele Guastamacchia, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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