Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale
Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione tra cui si annoverano gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, destinatari dell’agevolazione per i redditi derivanti dalle attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, ancorché commerciali, a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”;
c- bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
In merito invece alla detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, si tratta (ex art. 1, commi 44 -47, della legge 178/2020) dell’abbattimento del 50% degli utili dall’imponibile quando si tratti di enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 del citato art. 1 della legge 178/2020. Il beneficio è subordinato alla circostanza che il risparmio di imposta sia diretto a finanziare quelle attività di interesse generale, accantonando l’eventuale importo “non ancora erogato” nell’anno in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente, circostanza che deve risultare da apposita delibera dell’organo competente.
Sotto il profilo fiscale viene inoltre ricordato che i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale sono esenti dall’Ires anche per gli enti filantropici e che tale agevolazione riguarda anche i redditi derivanti dalla gestione degli immobili, inclusa la locazione, a condizione che non siano inseriti in un ”contesto produttivo” ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell’ente filantropico e, non sia configurabile, nell’attività di gestione, un’attività organizzata in forma d’impresa.
A dissipare il dubbio interviene l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 474 del 11/12/2023.
Ripercorrendo la disciplina normativa, l’Agenzia ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo. Il committente avrà applicato il combinato disposto degli artt. 67 e 69 del testo unico delle imposte sui redditi ai compensi sportivi erogati da gennaio a giugno 2023 assoggettando a ritenuta i compensi di importo superiore a 10.000 euro mentre potrà fruire del residuo bonus di euro 5.000 sui compensi da lavoro sportivo erogati nel periodo luglio – dicembre 2023.
Il dubbio nasce dalla circostanza che nel 2018 l’Agenzia delle entrate (risposta ad interpello pubblicata il 28 dicembre 2018, n. 152) si era espressa in termini negativi, conformandosi ad un’interpretazione restrittiva della giurisprudenza prevalente, ma successivamente, la circolare n. 15/E del 17 maggio 2022 aveva affermato tale possibilità in capo agli ”enti religiosi” civilmente riconosciuti e agli altri soggetti di cui al citato articolo 6 del dpr 601/73 quando la locazione si configura, in concreto, in un mero godimento del patrimonio immobiliare e non una attività di impresa immobiliare ed i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.
Ebbene l’Agenzia delle entrate, sulla scorta di quanto recentemente indicato nella circolare 15/E, ha ribadito che anche in questo caso è possibile beneficiare del taglio del 50% dell’Ires sui redditi da locazione proprio perché
In particolare, il documento riepiloga il regime Iva delle prestazioni nei termini che possono essere così sintetizzati:
Soggetti prestatori | Tipo di prestazione | Trattamento IVA |
Esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza | Diagnosi, cura e riabilitazione della persona | Esente come in passato |
Stabilimenti termali | Cure termali | Esente come in passato |
Enti ospedalieri;
Cliniche e case di cura convenzionate; Società di mutuo soccorso con personalità giuridica; ONLUS (in futuro Enti del Terzo settore di natura non commerciale) |
Ricovero e cura della persona | Esente come in passato |
Maggior comfort alberghiero alle persone ricoverate | Imponibile al 10% come in passato | |
Alloggio agli accompagnatori delle persone ricoverate | Imponibile al 10% (in passato al 22%) | |
Case di cura non convenzionate | Ricovero e cura della persona | Esente per la componente che si riferisce alla prestazione acquistata presso un professionista sanitario; imponibile al 10 % per la parte restante (in passato tutto al 22%) |
Maggior comfort alberghiero alle
persone ricoverate |
Imponibile al 10% come in passato | |
Alloggio agli accompagnatori delle
persone ricoverate |
Imponibile al 10% come in passato | |
Strutture turistiche
ricettive |
Alloggio ai clienti | Imponibile al 10% come in passato |
Un comune ritiene che sia dovuta l’imposta sia sull’istanza di vidimazione che sul documento vidimato ma l’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 333 del 4/07/2023, ricorda che l’art. 82 del Codice del terzo settore prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società». L’operazione è quindi esente da marca da bollo.
Negli altri casi invece è necessario versare l’imposta. Questo sia quando siano i singoli a cui sono intestati i documenti che terzi organizzatori diversi da quelli sopra indicati, nel qual caso per richieste cumulative l’imposta di bollo deve essere moltiplicata per il numero delle persone in relazione alle quali viene richiesto l’attestato ai sensi dell’articolo 13 del Dpr n. 642 del 1972.
I principali chiarimenti riguardano:
indici sintomatici della natura sostanzialmente pubblicistica indicati sempre dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017;
Si ricorda che l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
Il quesito è stato posto da una società in possesso del riconoscimento di ente formativo relativamente a corsi di inglese organizzati a beneficio di due società, di cui una in possesso del medesimo riconoscimento. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di operare in regime di esenzione IVA nei confronti di entrambi i committenti in quanto:
Il rimborso è calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri (ex art. 39, comma 5, del Codice di protezione civile). L’Agenzia evidenzia che non si configura obbligo di fatturazione ma che il rimborso, rappresentando il lucro cessante, deve essere tassato come reddito da lavoro autonomo e quindi soggetto a ritenuta a titolo di acconto salvo i casi di esenzione.
Si ricorda che il codice del Terzo settore vieta il riconoscimento di rimborsi forfettari/compensi ai volontari degli enti del Terzo settore ma prevede una espressa deroga con riferimento “agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74”, il ossia soccorso alpino e speleologico.
Anche per beneficiare dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20), con riferimento alle ”prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)”, è necessario verificare che sia resa da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, il che può avvenire qualora sia previsto un apposito albo dei soggetti che forniscono servizi educativi o sia previsto l’accreditamento per svolgere l’attività o, ancora, il servizio sia finanziato direttamente da enti pubblici. Si ricorda che in prospettiva (ossia dall’esercizio successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea in merito ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del terzo settore) gli enti del Terzo settore – ma solo quelli non commerciali – potranno invece applicare l’esenzione Iva per i servizi educativi in quanto assimilati alle Onlus.