Con l’entrata in vigore del codice del Terzo settore e con il decreto ministeriale del 5 marzo 2020, che ha approvato gli schemi di bilancio, sono stati introdotti modelli specifici e definiti di rendicontazione per gli enti del Terzo Settore (Ets).
La relazione di missione è uno dei documenti obbligatori che (unitamente allo stato patrimoniale e al rendiconto gestionale) compongono il bilancio di esercizio che devono approvare gli Ets non commerciali con ricavi, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori a 220.000 euro (o per gli Ets che, facoltativamente, adottano tale modello pur non superando tale limite)
La relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
CHI COINVOLGE
Gli Ets non commerciali i cui ricavi, proventi, entrate siano pari o superiori a 220.000 euro sono obbligati ad adottare un bilancio di esercizio redatto secondo il principio della competenza economica, che contenga i tre documenti sopraelencati: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, oltre alla relazione dell’organo di controllo e/o di revisione (qualora presente).
Gli enti che nell’anno precedente non hanno superato la suddetta soglia dei 220.000 euro possono facoltativamente:
Pur non essendo previsto dalla norma, che impone schemi di bilancio definiti e fissi, appare opportuno segnalare come anche negli Ets “piccoli” (con entrate annuali inferiori a 220.000 euro) che adottano il rendiconto per cassa possa essere importante riportare elementi, informazioni e dati (anche in maniera molto sintetica) di “rendicontazione sociale” in una eventuale relazione/esposizione informativa ai soci.
Le informazioni da riportare nella relazione di missione sono in parte tipiche del mondo societario e in parte specifiche per gli Ets (da una parte, infatti, prevede l’esposizione di dati numerici e contabili e dall’altra elementi specifici di rendicontazione sociale e “di missione” circa la finalità, gli obiettivi perseguiti dall’ente e le modalità).
Le informazioni da riportare nella relazione di missione possono essere suddivise idealmente in tre macro-sezioni:
Nella relazione di missione possono inoltre essere fornite informazioni e dati circa la natura commerciale o meno delle attività svolte anche in funzione del rispetto dei parametri di commercialità dell’ente al momento in cui sarà operativa la “parte fiscale” della riforma.
La relazione di missione, secondo quanto previsto dallo schema ministeriale, è articolata in 24 punti. Nel redigere i vari punti si applica il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, adeguando il contenuto allo scopo di garantire una informazione completa, chiara, veritiera e corretta in merito alla gestione dell’ente.
Il modulo della relazione si apre con la previsione di esclusione, prevedendo che le informazioni vadano indicate “se rilevanti” e si conclude con la facoltà di completamento, prevedendo che l’ente possa riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando queste sono ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.
La relazione di missione deve indicare nello specifico:
1) le informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del Terzo settore richiamate nello statuto, l’indicazione della sezione del registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte;
2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente;
3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;
4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
5) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale;
8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche;
10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;
11) un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;
13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1 del codice del Terzo settore, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
14) l’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate;
15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni;
16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente;
17) la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
18) l’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. L’analisi è coerente con l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’ente e dell’andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L’analisi contiene, quando necessario per la comprensione dell’attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l’organizzazione fa parte;
19) l’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari;
20) l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale;
21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse;
22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano:
Il prospetto deve essere accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi appena descritti;
23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, nel caso in cui tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell’ente;
24) una descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella sezione C del rendiconto gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall’art. 87, comma 6 del codice del Terzo settore dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’art. 79, comma 4, lettera a) dello stesso codice e successive modificazioni ed integrazioni.
L’ente può riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.
L’obbligo di redigere la relazione di missione è in capo agli Ets non commerciali che abbiano entrate annuali pari o superiori a 220.000 euro l’anno, e che di conseguenza sono obbligati a redigere un bilancio di esercizio nella forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale ed appunto relazione di missione). Sono obbligati a redigerla anche gli Ets non commerciali che hanno entrate annuali inferiori a 220.000 euro e che scelgono di redigere il bilancio di esercizio nella forma completa appena menzionata.
La relazione di missione, in quanto parte del bilancio di esercizio, deve essere depositata al Runts entro il 30 giugno di ogni anno.
L’obbligo di approvare schemi di bilancio fissi e definiti è una novità introdotta dalla Riforma del terzo settore. In precedenza, non vi erano obbligatori schemi di bilancio specifici e i riferimenti in tema di rendicontazione economica erano rappresentati dalle disposizioni del codice civile e/o da specifiche normative di settore: tale situazione permane ancora oggi per gli enti non profit che decidano di non acquisire la qualifica di Ets.
I nuovi schemi di bilancio si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le Onlus, a partire dalla redazione del bilancio di esercizio per l’anno 2021.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 13
Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”
La scheda è aggiornata a febbraio 2024.