Si tratta di importanti modifiche che coinvolgono diversi ambiti, tra cui attività diverse e sponsorizzazioni, personalità giuridica, bilancio, possibilità di delega nel registro unico nazionale del Terzo settore, rapporti di lavoro e tanto altro ancora
Nella seduta di martedì 25 giugno 2024 l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, già approvato dalla Camera dei deputati.
La legge 4 luglio 2024, n. 104 Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2024, interviene modificando alcune disposizioni rilevanti del codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017), i cui contenuti si riportano sinteticamente qui di seguito.
È anzitutto introdotto un periodo aggiuntivo alla fine dell’art. 6 Cts dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche e volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore (Ets) possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale.
È previsto, in particolare, che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
È previsto che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), è efficace ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica.
Riguardo le fondazioni rientranti nel suddetto ambito, è previsto che i controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.
Viene poi integrato l’art. 13 del Cts con semplificazioni per gli enti di piccole dimensioni.
In particolare:
È prevista la possibilità in via ordinaria, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, dell’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
Sono poi apportate alcune modifiche al Cts in riferimento alle ipotesi che determinano l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo settore.
In particolare:
In merito ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale, è elevato da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nelle attività e il numero degli associati.
È previsto che, nel caso in cui successivamente all’iscrizione delle reti associative al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative (100), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro stesso.
Le modifiche concernono la domanda di iscrizione al Runts e i termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, compresi i rendiconti delle raccolte fondi, i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.
In particolare:
È prevista la possibilità di iscrizione al Runts per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più delle attività di interesse generale elencate all’art. 5 Cts.
Sono ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non integra l’ipotesi di scioglimento dell’ente. Tale estensione concerne, con riferimento ad alcuni soggetti che non possono iscriversi al Runts, fattispecie in cui la perdita della qualifica di Onlus deriva dalla futura decorrenza dell’abrogazione della medesima disciplina sulle Onlus.
È disposta la modifica dell’art.16, comma 1 dlgs n. 112/2017 fissando al 3% (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.
È prevista l’estinzione della Fondazione Italia sociale.
Viene modificato il dlgs n. 346/1990 in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
In particolare, sono esclusi dall’ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell’esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni e del Cts (il cui art. 82, comma 2 disciplina una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale).
Viene modificato l’art. 705 del codice civile in materia di dispensa dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità quando degli enti del Terzo settore sono chiamati all’eredità.
La possibilità di deroga viene posta, in particolare, con riferimento all’ipotesi in cui siano chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed Ets ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale.
A questo link una utile tabella riassuntiva a cura di CSV Milano e Fare Non Profit.
© Foto in copertina di Gianmaria Capuano progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"