La riforma definisce l’operatore volontario del servizio civile universale il giovane impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all’estero. Gli operatori sono selezionati secondo bandi pubblici e svolgono le attività previste nell’ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto stipulato tra l’operatore volontario, l’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono diventare operatori volontari del servizio civile universale, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 18 anni e non superato i 28.
L’ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.
È causa di esclusione dal servizio civile universale avere:
I soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.
La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell’indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all’albo di servizio civile universale, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. È necessario garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità.
Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell’insediamento dichiarano di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All’esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
Il rapporto di servizio civile universale è definito da un vero e proprio contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Nel contratto è riportata la data di inizio attestata dal responsabile dell’ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, nonché le norme di comportamento alle quali l’operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.
Le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il parere dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.
Ai fini pensionistici, alcune categorie di soggetti possono riscattare i periodi corrispondenti al servizio civile universale in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, sempre che gli stessi non siano già coperti da contribuzione in qualcuno di questi regimi. Si tratta dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione relativa alla normativa di riferimento (art. 2 comma 26).
Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
L’assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile universale è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Per i periodi di svolgimento del servizio civile universale in Paesi al di fuori dell’Unione europea l’assistenza sanitaria è garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di intervento.
In materia di tutela e sostegno della maternità, agli operatori volontari del servizio civile universale si applicano le disposizioni normative tipiche dei lavoratori subordinati. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l’assegno previsto dal servizio ridotto di un terzo, a carico del fondo nazionale per il servizio civile.
Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato è valutato nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche. Nella compilazione delle graduatorie di merito per i concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei propri bandi anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.
Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità in caso di servizio civile all’estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell’anno di riferimento. Con cadenza biennale si provvede all’incremento dell’assegno mensile sulla base della variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In fase di prima applicazione, l’assegno mensile è quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all’estero, alla data di entrata in vigore del decreto relativo al servizio civile universale.
L’assegno mensile viene corrisposto nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto, tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche.
Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
Gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.
Il cambiamento più rilevante è la previsione dell’adeguamento biennale dell’assegno mensile alla variazione Istat dell’inflazione. È un aumento di piccole dimensioni, ma che supera l’immobilismo che è durato dal dicembre 2001.
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 1 comma 2, 9 comma 1, 14, 15, 16, 17, 18 comma 4, 5, 6.
La normativa di riferimento è entrata in vigore il 18 aprile 2017 e maggio 2019 per adeguamento importo assegno mensile. Invece la nuova organizzazione dell’orario (25 ore settimanali e nuovo monte ore) entra in vigore con i progetti depositati a gennaio 2019 e operativi nel 2021.
La scheda è aggiornata a giugno 2022.
Per tutti gli aggiornamenti sul servizio civile universale (avvisi, circolari, ecc.) è possibile visitare il sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Nello specifico, si segnala la sezione nel menù principale “Servizio civile” organizzata per temi. Si consiglia, inoltre, di consultare periodicamente la sezione “News” e le “Faq”. Per i dati generali sugli enti di servizio civile accreditati è possibile consultare la sezione “Albo di servizio civile universale” (accessibile anche tramite ricerca per filtri). Per accedere ai dati specifici dei singoli progetti, invece, è necessario accedere tramite login e password all’“Area riservata”.