Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale devono inserire in piattaforma il numero di associati, volontari e lavoratori entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. Ecco come fare
Fra gli adempimenti in materia di trasparenza legati all’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ve ne è uno che riguarda nello specifico le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps): tali enti sono tenuti ad aggiornare nel Runts il numero di associati, di volontari e di eventuali lavoratori, e lo devono fare entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il decreto ministeriale 106 del 2020, all’art.8, comma 6, lettera r), offre indicazioni più precise riguardo al tipo di aggiornamento che deve essere effettuato.
Per quanto riguarda gli associati, si specifica che deve essere aggiornato il numero di coloro ai quali è riconosciuto il diritto di voto, distinguendoli per:
Tali informazioni sono fondamentali poiché il codice del Terzo settore dispone per Odv e Aps regole specifiche riguardo alla compagine associativa, la quale deve essere composta:
Si ricorda che, nel caso in cui il numero di associati si riduca al di sotto dei limiti menzionati, gli stessi enti devono aggiornare l’informazione al Runts entro 30 giorni dal verificarsi di tale riduzione e devono reintegrare il numero minimo entro un anno, pena la cancellazione dal registro unico (che può essere evitata chiedendo l’iscrizione in un’altra sezione del Runts).
Allo stesso modo è fondamentale indicare, qualora si tratti di Odv e Aps che hanno come associati enti giuridici, l’eventuale sezione del Runts in cui tali enti siano iscritti, segnalando se si tratti o meno della stessa sezione in cui è iscritto l’ente che sta effettuando l’aggiornamento.
Il codice del Terzo settore prevede infatti che gli eventuali associati enti giuridici di un’Odv o di un’Aps possano essere solamente altri enti del Terzo settore (Ets) o altri enti senza scopo di lucro (fra questi ultimi vi rientrano anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito questo aspetto nella nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020), a condizione:
Anche tale dato è fondamentale per valutare il rispetto della proporzione menzionata e quindi il mantenimento della qualifica di Odv o Aps: qualora essa venisse meno, la conseguenza è la cancellazione dell’ente dalla sezione di riferimento del registro unico.
Altre informazioni da aggiornare sono quelle relative:
Anche questo è un dato imprescindibile e necessario per Odv e Aps, dato che entrambe devono svolgere la loro attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Infine, ulteriore dato da aggiornare è quello degli eventuali lavoratori in forza presso le Odv e le Aps, intendendosi per tali i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Il dato che deve essere aggiornato nel Runts riguarda esclusivamente tali tipologie di lavoratori.
Il codice del Terzo settore prevede anche in questo caso dei limiti stringenti riguardo alla possibilità per Odv e Aps di avvalersi di lavoratori, il cui numero:
Sulla nozione di “lavoratore”, e su cosa debba essere ricompreso in essa ai fini del computo delle percentuali menzionate, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti con la nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, alla quale si rimanda.
Il termine che le Odv e le Aps devono rispettare per aggiornare tali informazioni è quello del prossimo 30 giugno 2025, con riferimento al 31 dicembre dell’anno appena trascorso.
Ciò significa che i dati degli associati, dei volontari e degli eventuali lavoratori sono quelli relativi al 31 dicembre 2024.
Nonostante la scadenza non sia così vicina, il consiglio per gli enti è comunque quello di effettuare il prima possibile la rilevazione di quelle informazioni e di procedere alla comunicazione sulla piattaforma del Runts.
Per comunicare i dati menzionati in precedenza, le Odv e le Aps devono effettuare sul Runts una pratica di “variazione” aggiornando le relative informazioni nella sezione “Dati principali”.
Nello specifico:
Per poter inviare la pratica di variazione in esame, comunicando i dati obbligatori menzionati, sarà necessario – se non già fatto - anche procedere ad un aggiornamento delle persone titolari di cariche sociali precedentemente indicate, dato che da settembre 2024 la denominazione delle cariche elencate nella piattaforma sono variate nell’ottica di procedere ad un riordino e ad una più compiuta razionalizzazione delle stesse (per approfondimenti si veda l’articolo Registro unico Terzo settore: come aggiornare le cariche sociali).
Per poter fare accesso ed operare sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza interagire con gli uffici competenti, le organizzazioni devono necessariamente dotarsi di alcuni strumenti digitali di comunicazione:
Per comprendere come operare sul Runts è possibile consultare le guide e i video-tutorial presenti sul sito di Cantiere terzo Settore.
Nel caso vi siano difficoltà nell’accesso alla piattaforma o richieste di approfondimento di alcune questioni, si consiglia di contattare l’ufficio del Runts territorialmente competente e chiedere assistenza al Centro di servizio per il volontariato o al Forum del terzo settore territoriale di riferimento.
© Foto in copertina di Antonio Presta, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"