Al via le domande di contributi per formazione e Terzo settore

Gli enti gestori di attività formative possono richiedere un contributo entro il prossimo 17 febbraio. Ecco i requisiti di ammissione e la modulistica

Gli enti privati gestori di attività formative (legge n. 40/1987) per l’anno 2025 possono presentare domanda istanza di contributo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro il prossimo 17 febbraio.

Tutte le disposizioni sono indicate nel decreto ministeriale n. 8/2024.

Il contributo è destinato agli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore.

L’ente di coordinamento (cioè l’ente che svolge attività di coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori di attività formative) deve:

  • aver svolto comprovata attività di coordinamento da almeno un anno da quando è presentata l’istanza di contributo;
  • non deve trovarsi in alcuna delle cause ostative alla percezione del contributo;
  • dichiarare, in sede di istanza, un minimo di enti coordinati operativi, tale da garantire le funzioni di coordinamento in almeno cinque Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui almeno una Regione del Mezzogiorno. Ai fini dell’operatività, gli enti coordinati devono dimostrare di aver realizzato almeno 100 ore di unità di durata standard di formazione, nell’ambito dell’attività formativa dichiarata/attestata (articolo 3);
  • possedere una struttura tecnica e organizzativa idonea allo svolgimento delle attività oggetto di contributo, nella misura minima di tre risorse umane, di cui almeno due dipendenti dedicati a tali mansioni, assunti a tempo pieno o part time per l’intero arco dell’annualità precedente alla presentazione dell’istanza, in applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Ai fini del calcolo del numero dei due dipendenti i lavoratori part time sono computati proquota;
  • gli enti coordinati dichiarati devono essere dotati di accreditamento regionale alla formazione.

Infine, l’ente di coordinamento e gli enti coordinati non possono essere presenti in più di una istanza, pena l’inammissibilità delle istanze e le ore di attività formativa dichiarate/attestate da parte degli enti di coordinamento devono risultare attuate esclusivamente dai rispettivi enti coordinati, pena l’inammissibilità dell’istanze.

L'erogazione dell'acconto (80%) è subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria e alla verifica di regolarità contributiva.

Il saldo (20%) è erogato dopo la trasmissione del bilancio consuntivo e delle verifiche amministrativo-contabili.

Di seguito la documentazione necessaria:
• Decreto direttoriale n. 4 del 15 gennaio 2025
• Modulistica aggiornata in word ed excel solo allegati A.15
• Indicazioni operative del 15 gennaio 2025
• FAQ del 18 marzo 2024
• FAQ del 22 novembre 2024
• Circolare del 16 aprile 1997

© Foto in copertina di Nadia Bologna, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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