Nella legge di conversione vengono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Previste novità anche sul tema disabilità
Nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la legge del 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del cosiddetto dl “Proroga termini” (dl. n. 202/2024).
Si ricorda che la norma posticipa ulteriormente al 1° gennaio 2026 l’operatività del nuovo regime di esenzione Iva per gli enti del Terzo settore (art. 3, comma 10 del dl., disposizione non modificata in sede di conversione). Per ulteriori informazioni si consiglia la lettura dell’articolo “In Gu il dl Milleproroghe con il rinvio del nuovo regime Iva al 1° gennaio 2026”.
Inoltre, la stessa norma proroga al 31 dicembre 2025 (e non più al 31 dicembre 2024) il periodo di transitorietà del 5per mille dell’Irpef per le Onlus, le quali possono quindi accedere al riparto del beneficio relativamente al 2025 (art. 12);
In sede di conversione in legge si interviene anche sul Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, prorogandolo fino al 2027 e fissando l’ammontare dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni di origine bancarie (l’art. 20-bis del “Proroga termini” interviene sull’art. 1, comma 394 della Legge di Bilancio 2015, e quindi legge n. 208/2015).
Tali contributi sono fissati a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Essi non potranno essere più ceduti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi e saranno soggetti alla tassa di registro.
Inoltre, l’art. 20-bis modifica anche le procedure per la concessione dei contributi. In particolare, le Fondazioni dovranno trasmettere entro il 30 aprile all’Acri (Associazione di Fondazioni e di casse di risparmio S.p.a.) le delibere di impegno irrevocabile per il versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate. Entro i successivi 20 giorni l’Acri trasmetterà all’Agenzia delle entrate l’elenco delle Fondazioni finanziatrici. Sarà quindi cura del Direttore dell’Agenzia dell’entrate, entro i successivi 30 giorni, comunicare alle Fondazioni il credito d’imposta ad esse attribuito.
Nella legge di conversione sono state introdotte anche alcune novità sul tema disabilità (art. 19-quater comma 2):
© Foto in copertina di Giancarla Lorenzini, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"