Tutte le imprese sociali, a prescindere dalla loro forma giuridica, devono produrre e depositare determinati documenti informativi, analoghi a quelli previsti per le imprese “tradizionali”.
In sostanza, il fatto di svolgere attività imprenditoriale, fa sì che, anche quando le imprese sociali siano enti del Libro I del codice civile (associazioni, fondazioni, comitati), esse si uniformino agli obblighi previsti per le imprese del Libro V.
Queste previsioni riguardano quindi tutte le imprese sociali indifferentemente dalla forma giuridica originaria, tenendo però conto del fatto che le disposizioni individuate si applichino “in quanto compatibili” rispetto alla natura civilistica di ciascun ente; la norma infatti vuole uniformare le informazioni da raccogliere e depositare a garanzia della trasparenza, verso terzi, dell’impresa sociale.
I decreti applicativi su obblighi di pubblicità e trasparenza, così come sulla valutazione di impatto prevedono obblighi diversi a seconda dell’attività svolta e, soprattutto, della dimensione di impresa (fatturato, patrimonio, unità impiegate, ecc.).
Rispetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, un’impresa sociale deve:
Gli enti religiosi sono tenuti a quanto specificato limitatamente alle sole attività qualificate, dallo statuto o in un apposito regolamento, di imprenditorialità sociale e non alle altre attività relative alla loro specifica natura quali ad esempio le attività di culto.
I gruppi di imprese sociali sono tenuti a presentare anche i documenti elencati, compreso il bilancio sociale, in forma consolidata; rappresentando cioè, a cura dell’impresa capogruppo, i dati relativi a tutte le organizzazioni che ne fanno parte.
Oltre agli obblighi di deposito presso il registro delle imprese, nelle modalità che le discipline civilistiche prevedono per ciascuna forma di impresa, le imprese sociali devono pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.
La precedente disciplina dell’impresa sociale prevedeva solo l’obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, ma non tutte le prescrizioni relative alla redazione del bilancio e al suo deposito in analogia a qualsiasi altra impresa. Era già prevista la redazione del bilancio sociale.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” art. 9
Rispetto alla specificazione degli obblighi in termini di scritture contabili, si fa riferimento a quanto il codice civile prevede per la generalità delle imprese, aggiungendo la previsione del bilancio sociale.
La disciplina contabile e di bilancio delle imprese sociali è pienamente in vigore dal 3 agosto 2017, la redazione del bilancio sociale nella forma voluta dal decreto ministeriale 4 luglio 2019 è obbligatoria dall’esercizio 2020.
La scheda è aggiornata a giugno 2022.