Breve guida al 5 per mille per gli enti del Terzo settore

Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di devolvere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, una percentuale pari al 5 per mille dell’imposta Irpef a enti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale (beneficiari).

Non si tratta in realtà di una vera e propria donazione, visto che i contribuenti sono comunque obbligati dalla legge a destinare il 5 per mille della loro imposta Irpef; qualora non venga indicata alcuna scelta, le somme in questione vanno allo Stato.

Il 5 per mille si affianca all’8 per mille, destinato allo Stato o alle confessioni religiose con cui lo Stato ha concluso un’intesa, e al 2 per mille ai partiti politici. Tali strumenti non sono alternativi fra loro, potendo quindi il contribuente esprimere una scelta per ognuno di essi.

La disposizioni normative fondamentali sul 5 per mille sono contenute nel decreto legislativo n. 111 del 2017 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020.

I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille della propria Irpef a favore di enti che operano nelle seguenti finalità:

  • sostegno degli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  • finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Resta inoltre possibile la destinazione del contributo anche per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016) e per il sostegno agli enti gestori delle aree protette (la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2019).

Ogni tipologia di ente deve presentare richiesta di iscrizione da inoltrare in modalità telematica all’amministrazione competente entro il 10 aprile di ogni anno, utilizzando i modelli fac-simile disponibili nel sito web dell’amministrazione di riferimento. Per gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e per gli enti gestori dei parchi il termine per la presentazione dell’istanza d’iscrizione è invece il 28 febbraio.

Entro il 20 aprile l’amministrazione competente pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti ammessi.

Fino al 30 aprile il legale rappresentante dell’ente o un suo delegato può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione (secondo le modalità indicate dalle amministrazioni di riferimento). L’elenco aggiornato con le variazioni apportate è reso pubblico entro il 10 maggio, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).

Per gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, è possibile richiedere la rettifica per eventuali errori di iscrizione da parte del legale rappresentante nell’apposita piattaforma del Ministero della Cultura entro il 1° aprile.

L’accreditamento regolarmente eseguito da parte dei beneficiari ha carattere permanente: in altre parole, se l’ente mantiene i requisiti per l’accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi.

A quest’ultimo proposito, entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, puntualmente aggiornato.

Rispetto alla disciplina previgente, per gli enti che sono iscritti nell’elenco permanente non è più obbligatorio inviare entro il 30 giugno una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante.

L’iscrizione degli enti del Terzo settore al 5 per mille si basa sull’elenco permanente degli enti accreditati, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno.

Si possono verificare tre diverse tipologie di situazioni, riportate di seguito.

  • Gli enti che sono iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e che sono inclusi nell’elenco permanente sono considerati in automatico accreditati al 5 per mille. Essi sono comunque chiamati ad inserire in piattaforma il codice Iban laddove questo non sia mai stato comunicato al Ministero: per farlo occorre presentare .
  • Gli enti che sono iscritti al Runts, qualora non si siano mai accreditati al 5 per millee quindi non compaiano nell’elenco permanente, se vogliono accreditarsi devono presentare un’apposita istanza tramite la piattaforma del Runts.
  • Gli enti di nuova iscrizione al Runts, se intendono accreditarsi al 5 per mille, lo devono fare direttamente in sede di iscrizione al registro unico, barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo obbligatoriamente il codice Iban o, in alternativa e per gli enti che non dispongano ancora di conto corrente intestato, la provincia della tesoreria dello Stato.

La comunicazione dell’Iban è fondamentale e necessaria affinché l’ente possa ricevere sul proprio conto corrente le somme del 5 per mille di cui risulterà eventualmente beneficiario.

Il termine ordinario per accreditarsi al5 per mille è quello del 10 aprile; ci si può accreditare anche in data successiva purché entro il 30 settembre, e si potrà rientrare fra i beneficiari del contributo tramite un versamento di 250 euro.

Per poter accedere al beneficio del 5 per mille in relazione ad una specifica annualità, l’ente deve comunque risultare iscritto al Runts entro il 31 dicembre di quello stesso anno.

Il decreto legge n. 202 del 2024 (cosiddetto “Milleproroghe”) ha previsto che anche per l’anno 2025 le Onlus iscritte all’Anagrafe unica continuano ad essere destinatarie del 5 per mille con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal dpcm 23 luglio 2020. Per esse resta quindi ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

È importante anzitutto sottolineare che le Onlus che sono presenti nell’ elenco permanente degli enti accreditati per il 2025, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte al 5 per mille anche per il 2025.

Le Onlus che devono accreditarsi sono quindi solo quelle non iscritte in tale elenco permanente, le quali presentano l’istanza all’Agenzia delle entrate.

La domanda deve essere presentata entro il 10 aprile 2025esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati oppure da intermediari abilitati (quali Caf o commercialisti) utilizzando l’apposito modello. Ci si può accreditare anche in data successiva purché entro il 30 settembre 2025, e si potrà rientrare fra i beneficiari del contributo tramite un versamento di 250 euro.

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), esse devono essere anzitutto iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), oltre che essere affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva, e quindi essere riconosciute ai fini sportivi dal Coni.

Possono partecipare al riparto del 5 per mille quelle in cui è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività in uno dei seguenti settori:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In forza della convenzione stipulata dal Coni con l’Agenzia delle entrate, l’istanza deve essere trasmessa a quest’ultima esclusivamente in via telematicautilizzando un apposito modello messo a disposizione.

Per le particolarità legate all’iscrizione delle altre tipologie di enti che possono beneficiare del 5 per mille, si rinvia al vademecum  “5 per mille, istruzioni per l’uso”.
La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno ed è poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto.

Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (solitamente entro il 30 giugno), l’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.

Il contribuente effettua la scelta di destinazione del suo 5 per mille apponendo la firma in uno dei riquadri presenti nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi, e che corrispondono alle diverse finalità a cui può essere destinato il contributo.

Può essere effettuata una sola scelta di destinazione: ciò significa che l’apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

Oltre alla firma in una delle sezioni, è possibile indicare anche il codice fiscale del soggetto specifico a cui il contribuente intende assegnare direttamente il proprio 5 per mille.

Agli enti che si sono correttamente accreditati, e che sono quindi iscritti negli elenchi del 5 per mille, spetta la quota loro destinata in base alle scelte dei contribuenti.

Più precisamente, ad essi spetta:

  • la quota del 5 per mille loro direttamente destinata dai contribuenti (i quali, oltre ad aver apposto la firma, hanno anche indicato il codice fiscale degli enti beneficiari);
  • la quota che è loro assegnata in modo indiretto e che proviene dalle scelte dei contribuenti che hanno apposto la firma per una delle finalità (ad esempio, “sostegno degli enti del Terzo settore”, “finanziamento degli enti della ricerca sanitaria”, ecc.) senza però indicare alcun codice fiscale o indicandone uno errato o riferibile ad un soggetto non accreditato. Tali somme vengono ripartite, nell’ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale.

Gli enti che si sono accreditati presso più amministrazioni partecipano al riparto del contributo per ciascuna categoria con le modalità appena menzionate.

Qualora non venga effettuata alcuna scelta, oppure qualora la scelta sia nulla (ad esempio perché è stata apposta una firma in più riquadri), il 5 per mille va allo Stato.

Le quote il cui importo è inferiore a 100 euro non sono corrisposte all’ente e sono ripartite all’interno della medesima finalità con le modalità di assegnazione indiretta sopra indicate.

L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al ministero dell’Economia e delle finanze i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’Irpef per il periodo d’imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro Irpef.

Tali importi sono ripartiti con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate all’erogazione sulla base dei dati già comunicati dall’Agenzia delle entrate.

Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati (IBAN) necessari per il pagamento delle somme assegnate. Se non lo fanno entro il termine menzionato, perdono il diritto a percepire il contributo.

Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi appositamente predisposti dall’Agenzia delle entrate.

Nel caso dei redditi percepiti dai cittadini nel 2024, e pertanto denunciati nel 2025, l’ente che partecipa alla ricezione del 5 per mille 2025 deve comunicare il proprio Iban entro il 30 settembre 2028 e l’amministrazione competente dovrà effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2028. Nell’esempio appena prospettato, qualora l’ente abbia comunicato fin da subito l’IBAN in maniera corretta, l’amministrazione competente erogherà comunque le somme spettanti già entro il 31 dicembre 2026.

Tutti i beneficiari delle quote di 5 per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’impiego delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto e la relazione illustrativa devono essere conservati per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.

Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto, all’amministrazione competente all’erogazione delle somme per consentirne il controllo.

Tali enti sono anche i soli che hanno l’obbligo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio del rendiconto, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.

Per gli enti beneficiari di un contributo di ammontare inferiore a 20.000 euro è quindi una mera facoltà quella di pubblicare il rendiconto sul proprio sito web.

Il Decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 ha disposto le linee guida e la modulistica per la rendicontazione del 5 per mille destinato agli enti del Terzo settore.

Gli enti del Terzo settore che hanno ricevuto un contributo inferiore a 20.000 euro devono utilizzare l’apposito modello previsto dalle linee guida ministeriali.

Gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro devono redigere e trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa esclusivamente mediante la piattaforma dedicata, disponibile sul portale servizi lavoro del Ministero. Per attivare la piattaforma relativa alla rendicontazione del 5 per mille è possibile consultare l’utile guida presente sul sito di Cantiere Terzo Settore.
Per le istruzioni operative inerenti all’utilizzo della piattaforma è possibile consultare il manuale utente reso disponibile nella sezione del sito del Ministero dedicata alla rendicontazione del contributo.
Per tali enti la rendicontazione tramite piattaforma è l’unica possibile e ammessa, e il Ministero infatti non accetterà altre forme di redazione e trasmissione al di fuori della piattaforma stessa (ad esempio trasmessi a mezzo PEC o raccomandata).

Per maggiori approfondimenti relativi alla redazione del rendiconto e della relazione illustrativa, corredati anche da esempi pratici di redazione di tali documenti, si rinvia al vademecum  “5 per mille, istruzioni per l’uso”.

In caso di omessa pubblicazione sul sito (per gli enti che ne sono obbligati), l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario a effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni, e in caso di inerzia provvede all’imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito.

Il dpcm 23 luglio 2020 elenca inoltre i casi per i quali l’amministrazione competente può richiedere indietro le somme del 5 per mille erogate. Il recupero delle somme avverrà:

  • quando è dichiarato il falso, anche attraverso documentazione;
  • quando il 5 per mille è impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dall’ente o per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille;
  • quando non è stata redatta la rendicontazione;
  • quando non è stata inviata la rendicontazione e la relazione illustrativa dall’organizzazione che ha ricevuto un 5 per mille pari o superiore a 20.000 euro;
  • quando, su richiesta del Ministero, non è stata inviata la rendicontazione e la relazione illustrativa dall’ente che ha ricevuto un 5 per mille inferiore a 20.000 euro;
  • quando l’ente non ha i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per ricevere il 5 per mille;
  • quando l’ente ha cessato l’attività in generale o quell’attività che dà diritto a ricevere il 5 per mille.

Al termine del contradditorio tra l’ente e l’amministrazione competente, se questa produce un provvedimento contestativo, l’ente ha 60 giorni per riversare all’erario la somma contestata. La somma deve essere rivalutata al tasso d’inflazione e maggiorata degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Nel caso in cui l’erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali, oltre a quanto sopra riferito, vedrà l’amministrazione competente trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria.

Nel caso l’ente non ottemperi al versamento entro il termine fissato viene disposto il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso (compresi rivalutazione e interessi).

 

VERIF!CO, LA SOLUZIONE GESTIONALE PER IL TERZO SETTORE PROPOSTA DAI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO SEMPLIFICA LA RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE.

PER SAPERNE DI PIÙ verifico.org

La cassetta degli Attrezzi

Vademecum, format,
guide e tanti
strumenti per il non profit

vai alla sezione
cassetta degli attrezzi

Registrati alla Newsletter

Un Progetto di

forum terzo settore
CSVnet