Accreditamento

COS'È

L’accreditamento è il procedimento istruttorio attraverso il quale l’Organismo nazionale di controllo (Onc) valuta il possesso da parte di un’associazione riconosciuta del terzo settore dei requisiti giuridici, tecnico-organizzativi e gestionali necessari per essere centro di servizio per il volontariato (Csv). Solo dopo il suo accreditamento, il Csv può utilizzare le risorse del Fondo unico nazionale (Fun) ad esso conferite al fine di “organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore”.

COME FUNZIONA

L'Organismo nazionale di controllo stabilisce il numero di enti accreditabili come Csv nel territorio nazionale, assicurando la presenza di almeno uno per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra Csv.

A tal fine, l’Organismo nazionale di controllo accredita:

  1. un Csv per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri;
  2. un Csv per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).

In presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi, i criteri elencati possono essere derogati con un atto motivato dell'Onc. In ogni caso, il numero massimo di Csv accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello della previgente normativa. L’Onc nell’ottobre 2018 ha stabilito 49 enti accreditabili Csv.

DIVIETI E OBBLIGHI

In caso di revoca dell'accreditamento o scioglimento dell'ente accreditato come Csv, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del Fun mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'Onc.

L’accreditamento si articola nelle seguenti fasi:

  • l’Organismo nazionale di controllo indice una procedura di selezione di una associazione riconosciuta del terzo settore da accreditare quale centro servizio per il volontariato;
  • le associazioni interessate presentano la propria candidatura all’Organismo territoriale di controllo (Otc) competente per ambito territoriale che istruisce quelle giudicate ammissibili;
  • l’Onc, nel rispetto dei criteri della procedura selettiva, valuta le candidature ammissibili, formula una graduatoria pubblica e accredita l’associazione che ha ottenuto il punteggio più alto. L’accreditamento è registrato nell’elenco nazionale dei Csv.

Il mantenimento dei requisiti di accreditamento è verificato con cadenza almeno biennale dall’Organismo territoriale di controllo; il venir meno di tali requisiti comporta la decadenza dall’accreditamento come Csv.

L'accreditamento è revocabile da parte dell’Onc ma tale misura si configura, evidentemente, come l’extrema ratio, a conclusione di un iter che vede una gradualità di provvedimenti (sanatoria di irregolarità riscontrate, richiesta di rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del Csv). Contro i provvedimenti dell'Onc è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

DIVIETI E OBBLIGHI

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come Csv o di revoca dell'accreditamento, le risorse del Fun ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'Onc, che le destina all'ente accreditato come Csv in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri centri di servizio della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fun.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come Csv o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del Fun mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'Onc.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Attraverso l’accreditamento viene attribuita la qualifica-funzione di Csv ad un’associazione riconosciuta di terzo settore munita dei requisiti previsti dalla legge. L’associazione accreditata è un ente del terzo settore (Ets) e dunque un Ets-Csv, se e finché accreditato come tale. L’accreditamento è fonte di obblighi e vincoli, ma è anche potere/dovere di utilizzare le risorse del Fun.

L’Onc stabilisce il numero degli enti accreditabili come Csv sull’intero territorio nazionale evitando sovrapposizioni di competenze presenti nel passato in alcuni contesti regionali (come nel caso dei due centri provinciali a Foggia e due regionali nel Lazio).

Si persegue uniformità di trattamento sul piano nazionale sotto il profilo delle attività esercitabili dai Csv e dei controlli sui Csv, grazie all’opera di coordinamento dell’Onc.

Viene introdotto l’elenco nazionale degli Ets-Csv tenuto dall’Onc, mentre in passato erano previsti elenchi regionali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”artt. 61, 63, 64, 66, 101 comma 6

Decreto 19 gennaio 2018  “Costituzione dell'organismo nazionale di controllo”

ABROGAZIONI

Decreto 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”

ENTRATA IN VIGORE

Dal 03/08/2017 per le norme del codice del terzo settore.

REGIME TRANSITORIO

L’Onc ha indetto per il 2019 una procedura suddivisa in due fasi: la prima fase consiste nella raccolta e valutazione di una Manifestazione di interesse da parte degli “enti già istituiti come Csv in forza del D.M. 8 ottobre 1997” o eventualmente “l’ente risultante dalla loro fusione o aggregazione”; la seconda fase avrà invece ad oggetto la valutazione definitiva dell’ente che abbia nella prima fase manifestato interesse ad essere valutato.

Se la valutazione definitiva sarà positiva, gli enti presentatori sono accreditati Csv ai sensi del codice del terzo settore.

Se la valutazione definitiva sarà negativa, gli enti presentati non sono accreditati e l’Onc procede senza indugio alla pubblicazione di un bando per l’accreditamento di altri enti secondo le norme del Codice. Nelle more dell’accreditamento di altri soggetti, gli enti gestori valutati negativamente conservano tuttavia l’accreditamento provvisorio al fine di salvaguardare, senza soluzione di continuità, la funzione di sostegno e qualificazione del volontariato.

La scheda è aggiornata al 20 maggio 2019.

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