La riforma del Terzo settore ha per la prima volta codificato l’obbligo della tenuta di alcuni libri sociali, utili agli associati o aderenti per seguire e controllare la vita degli enti del Terzo settore.
I primi due libri sono a cura dell’organo di amministrazione, il terzo è tenuto dall’organo cui si riferisce.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Diverse dai libri sociali sono le altre scritture obbligatorie, ossia:
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti non si applica il diritto degli associati o degli aderenti di esaminare i libri sociali.
La riforma del Terzo settore ha codificato l’obbligo di tenere i libri sociali, similmente a quanto già previsto per le società.
La norma nulla dice sulla obbligatorietà o meno della loro “vidimazione” da parte di un pubblico ufficiale (es. segretario comunale o notaio).
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 13, 14, 15, 17
La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La scheda è aggiornata a luglio 2023.