Enti sportivi non profit, i dubbi sui versamenti sospesi

La legge di Bilancio 2021 ha sollevato temporaneamente molte organizzazioni da determinati obblighi di versamento nei mesi di gennaio e febbraio, ma rimangono da chiarire alcuni aspetti

Con la legge 178 del 30/12/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, è stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2021. Ecco una prima disamina delle disposizioni di interesse per gli enti sportivi e del Terzo settore analizzando le disposizioni di sospensione dei versamenti previsti dai commi 36 e 37.

Le disposizioni della norma

Le diposizioni in commento prevedono la sospensione dei versamenti in scadenza tra giorno 1 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021 per federazioni sportive nazionali (Fsn), enti di promozione sportiva (Eps) e associazioni e società sportivo dilettantistiche (rispettivamente Asd e Ssd) rispettino le seguenti condizioni:

1. abbiano sede legale, domicilio fiscale o sede operativa in Italia;

2. operino nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del Dpcm del 24 gennaio 2020.

La norma prevede lo spostamento senza applicazione di sanzioni ed interessi dei seguenti versamenti:

- delle ritenute fiscali alla fonte su lavoro dipendente e assimilato;

- dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

- dell’imposta sul valore aggiunto;

- delle imposte sui redditi.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, il 30 maggio 2021 in unica soluzione o in 24 rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data: i versamenti dei mesi di dicembre 2021 e 2022 dovranno essere invece effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

A quali enti sportivi si applica

Per una corretta individuazione degli enti sportivi beneficiari della proroga dei versamenti è necessario richiamare il contenuto del dpcm del 24 ottobre 2020 che prevede, visto il periodo emergenziale in corso, che possano essere organizzati solo eventi e competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale: l’individuazione degli eventi e competizioni nazionali organizzabili è stata delegata (vedi dpcm del 3 dicembre 2020) ai singoli organismi sportivi nazionali (Fsn, Dsa e Eps), le cui indicazioni di eventi e competizioni nazionali sono state riconosciute dal Coni che le ha pubblicate sul proprio sito al seguente link.

Non appaiano però chiari diversi aspetti della disposizione in commento:

- perché la norma faccia riferimento alle sole competizioni sportive e non anche agli eventi, come previsto dal dpcm richiamato, creando un’incertezza circa la lista degli eventi e competizioni pubblicate sul sito del Coni a seguito delle disposizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020. L’utilizzo del termine “competizione sportiva” deve lasciare intendere che il legislatore intendeva forse riferirsi ai “campionati sportivi” e non anche alle manifestazioni che si svolgano nel breve lasso di alcuni giorni?

- se la norma faccia riferimento alle sole competizioni in corso di svolgimento alla data di approvazione della Legge di bilancio, alla data di approvazione del dpcm richiamato, oppure a tutte le competizioni di interesse nazionale deliberate a seguito del dpcm.

Al momento solo le Asd e Ssd che partecipano ai campionati federali di alto livello hanno la certezza di poter beneficiare della proroga dei versamenti di cui in oggetto, e forse è proprio questa la vera ratio della norma in commento: infatti, stante la crisi di liquidità che coinvolge tutti i sodalizi sportivi che partecipano a quei campionati (anche a causa del venir meno da ormai molti mesi dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti al pubblico) e le stringenti norme federali che prevedono penalizzazioni in punti per le società sportive che non effettuano i versamenti erariali nei termini di legge, si è voluto evitare che le classifiche fossero sconvolte dai punti di penalizzazione per inadempienze amministrative.

Quindi, a parte i suddetti soggetti sportivi e gli organismi nazionali organizzatori di tali competizioni sportive, non è ancora chiaro quali siano i soggetti che potranno beneficiare con certezza della proroga dei versamenti. Per tutte le Asd e Ssd partecipanti ad una delle competizioni presenti nella lista pubblicata dal Coni, bisognerà attendere una nota di prassi interpretativa, che ci si auspica possa essere pubblicata in tempi molto rapidi atteso che i primi versamenti oggetto di slittamento sono scaduti il 16 gennaio, per avere la certezza dell’applicabilità della proroga.

Di converso appare chiaro che le Asd/Ssd non ancora iscritte alle competizioni organizzate dagli organismi sportivi nazionali o che svolgono esclusivamente in questo difficile periodo attività corsistiche on-line, sebbene gravemente colpite dalle norme di chiusura degli impianti sportivi e delle attività previste dai vari Dpcm, non potranno godere della proroga dei versamenti.

Ovviamente il comportamento naturale per tutti i sodalizi sportivi che non abbiano problemi di liquidità sarà, in assenza della pubblicazione di indicazioni di prassi che chiariscano la situazione, di provvedere al versamento di quanto dovuto, mentre per quelli che abbiano tali problemi sarà di attendere i chiarimenti e a seconda delle indicazioni che verranno fornite beneficiare della proroga o, di converso, effettuare i versamenti con pagamento anche degli interessi e sanzioni per il tardivo versamento.

Altre considerazioni

Si segnala, inoltre, che:

- per i soli contributi previdenziali e assistenziali e per quelli assicurativi, oltre ad essere previsto lo slittamento dei versamenti, è anche prevista la sospensione degli adempimenti;

- non è chiaro il motivo dello slittamento dei versamenti delle sole imposte sui redditi e non anche quelli relative all’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap);

- pare un refuso l’indicazione della scadenza del termine di liquidazione dei versamenti sospesi al 30 maggio e non alla fine dello stesso mese. Peraltro, la norma non fornisce alcuna indicazione sui termini di versamento delle rate successive alla prima con eccezione di quelle dei mesi di dicembre 2021 e 2022: devono quindi essere versate entro la fine di ogni mese o entro il giorno 30 di ogni mese?

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