Organo di controllo e di revisione

Oltre alle forme di controllo esterno, il codice del Terzo settore ha previsto anche degli strumenti di controllo interno degli Ets, fra cui rientrano l’organo di controllo e la revisione legale dei conti.

COME FUNZIONA

ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo deve essere nominato obbligatoriamente nelle fondazioni del Terzo settore.

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore esso deve essere nominato quando sono stati costituiti patrimoni destinati oppure quando siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Il componente dell’organo monocratico o almeno uno dei componenti dell’organo collegiale dovrà essere scelto fra gli iscritti delle categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 e cioè iscritto:

  • nella sezione A “Commercialisti” dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • nell’albo degli Avvocati;
  • nell’albo dei Consulenti del lavoro;
  • fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;
  • fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali dei conti.

All’organo di controllo sono affidate alcune fondamentali competenze in relazione alla vita in generale degli Ets, ed in particolare:

  • vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto;
  • vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
  • monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attestare, qualora l’ente rediga il bilancio sociale, che sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

All’organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l’obbligatorietà dell’organo di revisione: in tal caso, l’organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La nomina dell’organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del codice del Terzo settore.

Il revisore legale o la società di revisione legale devono essere iscritti nell’apposito registro.

CASI SPECIFICI

CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)

Gli enti gestori dei Csv devono obbligatoriamente nominare un organo di controllo, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dimensionali menzionati in precedenza. Il presidente di tale organo è nominato dall’Organismo territoriale di controllo (Otc).

OBBLIGHI E DIVIETI

Le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell’organo cui è demandata l’approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest’ultimo di formulare il proprio giudizio sull’operato dell’organo amministrativo. Costituiscono quindi documenti allegati al bilancio medesimo che viene depositato annualmente entro il 30 giugno.

I componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni.

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un Ets può essere esercitata anche dall’organo di controllo, qualora nominato.

Ogni associato, oppure almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all’assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo può indagare sui fatti e presentare le sue conclusioni all’assemblea, convocandola qualora i fatti risultino di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma disciplina un sistema di controllo interno all’Ets, affidando tale compito in particolare all’organo di controllo e subordinando l’obbligatorietà della nomina di quest’ultimo alla dimensione economica dell’ente.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”artt. 15, 22, 28, 29, 30

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.11560 del 2 novembre 2020 “art. 30, comma 2 e art.31, comma 1 d.lgs. n. 117/2017 – Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti. Decorrenza obbligo.”

Si vedano. anche le Norme di comportamento dell’organo di controllo pubblicate l’11 dicembre 2020 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti in contabilità.

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.17146 del 15 novembre 2022 “Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La scheda è aggiornata a luglio 2023

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