Le indicazioni per orientarsi
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 31 MARZO 2023
Per orientarsi tra le diverse opzioni (il registro unico nazionale del Terzo settore o Runts contempla sette diverse sezioni) è opportuno valutare i seguenti aspetti:
Nel primo caso – in presenza degli specifici requisiti richiesti - si potrebbe trattare di una organizzazione di volontariato o di un ente filantropico, nel secondo di un’associazione di promozione sociale o di una società di mutuo soccorso e, nel terzo caso, di un ente del Terzo settore generico o di una impresa sociale;
Se l’attività viene garantita prevalentemente grazie al loro apporto, si potrebbe trattare di un’organizzazione di volontariato (Odv) o di una Aps. In particolare nelle Odv il numero dei lavoratori impiegati nell'attività (la cui presenza è esclusivamente ammessa nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta) non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari mentre nelle Aps il numero dei lavoratori impiegati nell'attività (presenza ammessa solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità) non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Se si valuta opportuna l’assunzione della qualifica di impresa sociale, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non potrà invece essere superiore a quello dei lavoratori.
Uno degli aspetti positivi della riforma è in ogni caso rappresentato dalla possibilità di migrare in altra sezione del Runts senza devolvere il patrimonio mentre nel caso in cui l’organizzazione sia cancellata dal Runts per mancanza dei requisiti, la stessa non si estingue ma deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Runts. La scelta della tipologia di Ets da assumere non è pertanto vincolante nel tempo.