Come funziona
Il codice del Terzo settore (o “Cts”) è intervenuto a riorganizzare la legislazione complessiva di alcune categorie di enti riconducibili nella “nuova” nozione di “Terzo settore”, prevedendo l’implementazione di un apposito registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”) nel quale potersi volontariamente iscrivere.
Il Runts è uno strumento che permette di perseguire i principi di omogeneità, trasparenza, pubblicità sanciti nella legge delega n. 106 del 2016. È un registro attraverso il quale riorganizzare il sistema di registrazione degli enti che “volontariamente” desiderino iscriversi in esso, ottenendo in tal modo di poter fruire di differenti ed importanti agevolazioni.
La locuzione “ente del Terzo settore” (in acronimo “Ets”) ha, pertanto, assunto il compito di identificare una “qualifica civilistica” che determina, a sua volta, vantaggi di differente tipologia per l’ente che la assuma.
L’iscrizione nel registro rappresenta il momento fondamentale per l’ente che voglia acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” ed è elemento costitutivo della stessa, oltre che strumento per la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la struttura dell’ente.
Nel registro possono iscriversi (o comunque confluire secondo specifiche procedure e modalità) sia gli enti di nuova costituzione sia gli enti già costituiti che vogliono qualificarsi quali “Ets”, scegliendo la sezione che ritengano si adatti meglio al raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alle modalità operative o al proprio sistema di governance.
Il Runts è istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed è gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
È pubblico ed accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
Il Runts costituisce l’elemento centrale per l’esistenza degli Ets, e ad esso sono collegate:
L’iscrizione al Runts e la conseguente acquisizione della qualifica di “ente del Terzo settore”, come già accennato, non è obbligatoria ma lo diviene nel caso in cui l’ente voglia fruire delle agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale nuova qualifica.
Inoltre, solo per gli enti del Terzo settore (dunque per coloro che ottengono l’iscrizione nel Runts), il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avviene secondo specifiche modalità previste dalla nuova disciplina. Infatti, l’acquisizione dello status di persona giuridica, sino ad oggi gestito dalle Prefetture/Commissariato del Governo o dalle Regioni/Province autonome (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000), sarà regolata per gli Ets attraverso un’apposita procedura e differente (art. 22 del Cts).
La funzione e le procedure di attuazione e gestione del Runts sono attualmente disciplinate dagli articoli da 45 a 54 del codice del Terzo Settore e nel decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (“decreto Runts”): quest’ultimo si compone di 40 articoli che disciplinano le procedure di iscrizione, le modalità per il deposito degli atti oltre che le regole finalizzate alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro stesso.