L’iscrizione degli enti con personalità giuridica

Effetti e procedimento

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LA NUOVA PROCEDURA E GLI EFFETTI DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO

Gli enti che, iscrivendosi al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) per ottenere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) in una delle sezioni previste, vogliano o siano obbligati (ad esempio nel caso delle fondazioni) ad assumere la personalità giuridica di diritto privato, seguono una procedura differente rispetto agli enti non riconosciuti.

La procedura prevista per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del codice del Terzo settore o Cts (art. 22) è ammissibile per i soli enti che acquisiscano anche la qualifica di Ets nelle sue differenti tipologie. Per tali enti, l’iscrizione al Runts ha quindi effetto costitutivo non solo in relazione all’acquisizione della qualifica di Ets ma anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica.

La nuova procedura è prevista in deroga a quella già vigente, regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che resta quale riferimento per gli enti che decidono di non iscriversi al Runts.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Gli enti iscritti al Runts o che si costituiscano e contestualmente presentino domanda di iscrizione ad esso, possono presentare anche domanda per l'ottenimento della personalità giuridica con la nuova modalità, ovviamente solo a partire dal momento in cui il registro sarà operativo.

Come per gli enti privi di personalità giuridica, il momento centrale è rappresentato dalla “data x”, individuata dall’ufficio di livello dirigenziale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso il quale è istituito l’ufficio statale del Runts: a decorrere dal giorno successivo a tale data, gli enti possono presentare domanda di iscrizione nel nuovo registro unico.

Tale termine viene pubblicato sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora, a partire dalla data x, non siano ancora pienamente applicabili le procedure telematiche, gli enti possono comunque presentare domanda di iscrizione al registro unico utilizzando una modulistica uniforme sull’intero territorio nazionale, disponibile sul portale Runts.

La presentazione delle domande avviene secondo le indicazioni presenti sul portale, in cui deve essere comunicata anche la data di decorrenza e attivazione delle procedure telematiche ordinarie.

Di seguito due tabelle riassuntive, che delineano gli aspetti procedurali essenziali per l’ottenimento della personalità giuridica secondo le nuove modalità previste dal Cts:

  • per gli enti che ancora ne sono privi (Tabella 1);
  • per gli enti già dotati di personalità giuridica in quanto ad oggi iscritti nei registri tenuti dalle Prefetture/Commissariato del Governo o dalle Regioni/Province autonome (Tabella 2), e che assumono anche la qualifica di Ets.

TABELLA 1

ENTI CHE INTENDONO CONSEGUIRE LA PERSONALITÀ GIURIDICA
(Art.22 del Cts e artt. 16 e 18, decreto Runts)

ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE
ENTI COSTITUITI NON ISCRITTI AL RUNTS
ENTI GIÀ ISCRITTI AL RUNTS

DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO

La figura centrale è quella del notaio, che deve:

      • verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Cts;
      • verificare la sussistenza del patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni). In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da apposita relazione giurata di un revisore legale o società di revisione iscritti nell’apposito registro dei revisori e deve essere allegata all’atto di costituzione;
      • provvedere, entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto, al deposito della documentazione presso l’ufficio competente del Runts e richiedere l’iscrizione dell’ente.

Dall’istanza e dagli allegati devono risultare:

      • l’attestazione del patrimonio minimo richiesto;
      • gli elementi informativi e la documentazione previsti per gli enti privi di personalità giuridica (vedi “schema 1” e "schema 2"), in quanto compatibili.

L’ufficio del Runts competente, verificata la regolarità formale della documentazione:

      • entro 60 giorni dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del Runts indicata nell’istanza;
      • nel caso in cui riscontri irregolarità formali, entro 60 giorni invita il notaio a completare, rettificare o integrare la domanda, nel termine di 30 giorni;
      • trascorsi 30 giorni dall’adempimento delle richieste di cui al precedente punto l’ente richiedente si ritiene iscritto anche in assenza di un provvedimento espresso (“silenzio assenso”).

 

TABELLA 2

ENTI GIÀ DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA
(Art.22 del Cts e art. 17, decreto Runts)

ETS GIÀ IN POSESSO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA CHE INTENDONO ISCRIVERSI AL RUNTS

DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO

Nei casi in cui un’associazione riconosciuta o una fondazione sia già in possesso della personalità giuridica ai sensi del dpr n. 361 del 2000, il notaio che riceve il verbale dell’organo competente, attestante la decisione di iscriversi al Runts, deve:

      • verificare le condizioni previste dall’art. 22 del Cts e dall’art. 16 del decreto Runts (le stesse descritte nella Tabella 1), specificando in quale registro delle persone giuridiche l’ente sia iscritto;
      • provvedere, entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto, al deposito della documentazione presso l’ufficio competente del Runts e richiedere l’iscrizione dell’ente.

Il controllo da parte dell’ufficio competente segue le tempistiche e le modalità descritte nella Tabella 1.

Una volta che l’ente è iscritto nel Runts, la personalità giuridica acquisita sulla base del dpr n. 361 del 2000 è sospesa. Tale sospensione non determina la perdita della stessa bensì l’inapplicabilità delle relative disposizioni, comprese quelle inerenti alle autorità vigilanti sull’istituto della personalità giuridica.

 

La procedura delineata nelle precedenti tabelle non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti e trova invece applicazione, in quanto compatibile, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione (art. 42bis del codice civile) che dispongano la costituzione o il mutamento di o in Ets con personalità giuridica (ad esempio, la scissione di un’associazione in due associazioni Ets con personalità giuridica o la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in fondazione Ets).

ALCUNI ASPETTI CRITICI DELLA NUOVA NORMATIVA

Il decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (decreto Runts) definisce una specifica procedura nel caso in cui il notaio che abbia ricevuto l’atto non ritenga sussistere le condizioni di legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo (art. 22, c. 3 del Cts e art. 19 del decreto Runts).

Il notaio, in tal caso, comunica ai fondatori o amministratori l’assenza di tali condizioni ed essi (oltre agli associati) possono, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, richiedere l’iscrizione al registro, allegando la documentazione prescritta. Entro 60 giorni l’ufficio del Runts può richiedere di rettificare o integrare la documentazione o l’istanza, oppure comunicare i motivi ostativi all’iscrizione. In assenza di un provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.

La procedura appena descritta pone alcuni interrogativi legati al ruolo del notaio nel momento della verifica dei requisiti. Ci si chiede, in particolare, quale sia il comportamento del notaio che riscontri l’assenza delle condizioni di legge sia inerenti alla qualifica di Ets che all'acquisizione della personalità giuridica.

La presentazione dell'istanza da parte dei fondatori, amministratori o associati lascerebbe intendere che egli proceda comunque a rogitare l’atto in quanto, diversamente, non si comprenderebbe come la documentazione possa essere inviata al Runts, se priva del requisito essenziale della forma (atto pubblico).

In merito a tale aspetto, ci si augura, possa esserci un chiarimento in quanto, da un lato, appare anomalo che un atto privo di requisiti possa essere rogitato, dall'altro, risulta evidente che l’istanza debba essere respinta in assenza dei requisiti di legge, comportando pertanto solo un inutile dispendio di tempo e risorse.

Ulteriore criticità sembra essere generata dall’assenza, nel Cts e nel decreto Runts, di una qualsivoglia regolamentazione dell’ipotesi in cui un Ets che abbia acquisito la personalità giuridica ex art. 22 del Cts perda, in un dato momento, la qualifica di Ets.

Posto che la personalità giuridica ex art. 22 Cts risulta valida solo per coloro che rivestono la qualifica di Ets, ci si chiede cosa succeda ad un ente che fuoriesca dal Runts in relazione a tale specifico aspetto, in particolare nel caso in cui esso abbia la natura giuridica di fondazione.

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