Il procedimento
La cancellazione degli enti del Terzo settore (Ets) dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è disciplinata dagli articoli 48, 49 e 50 del codice del Terzo settore o Cts, oltre che dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto Runts.
La competenza dei procedimenti è in capo all’ufficio regionale/provinciale del Runts, fatto salvo che per le reti associative (anche ove esse siano contestualmente iscritte in altra sezione), per le quali la competenza è in capo all'ufficio statale.
Qui di seguito si elencano le possibili casistiche (art. 23 del decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o decreto Runts) che possono portare alla cancellazione dell’ente dal registro unico, con il relativo procedimento (art. 24 del citato decreto) che vede come attore principale l’ufficio competente del Runts.
1) Istanza motivata da parte dell’ente, che intende rinunciare alla qualifica di Ets ma continuare ad operare ai sensi del codice civile.
L’ufficio acquisisce la delibera dell’organo competente dell’ente e procede alla cancellazione dal registro; per continuare ad operare l’ente deve procedere alla devoluzione parziale del patrimonio.
2) Scioglimento ed estinzione dell’ente con deposito del bilancio finale di liquidazione oppure, per gli enti dotati di personalità giuridica, con l’ordine da parte dell’autorità giudiziaria di cancellazione dal registro delle persone giuridiche.
L’ufficio dispone la cancellazione dal Runts una volta adempiuti gli obblighi di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’art. 9 del Cts.
3) Situazione in cui l’ente non può più rimanere iscritto al Runts per incompatibilità o carenza dei requisiti a seguito, rispettivamente, di provvedimenti definitivi adottati dall’autorità giudiziaria o tributaria, oppure di accertamento d’ufficio, anche derivante da attività svolte da altre amministrazioni.
L’ufficio competente avvia il procedimento di cancellazione dandone comunicazione motivata all’ente, il quale:
Il procedimento di cancellazione nei casi di cui al punto 3) si conclude:
4) Inutile decorso del termine assegnato dall’ufficio del Runts, con apposita diffida, al fine di adempiere agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni.
Il procedimento di cancellazione da parte dell'ufficio competente si conclude entro 60 giorni dal termine assegnato con la diffida.
Il provvedimento di cancellazione è depositato al Runts a cura dell’ufficio competente. Contro i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) competente per territorio. Nel caso in cui il provvedimento sia adottato dall’ufficio statale del Runts è competente il TAR del Lazio.
In relazione agli Ets iscritti contemporaneamente nella sezione “reti associative” ed in altra sezione, il venir meno dei requisiti per una sola sezione non costituisce causa di cancellazione dal registro.
Per tali enti:
A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all’ufficio competente del Runts la richiesta di parere in merito alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo. Anche l’ente che, successivamente alla cancellazione dal registro unico, intenda continuare ad operare è tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al Runts.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell’ufficio competente del Runts sono nulli, ed i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che hanno commesso la violazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Per le società di mutuo soccorso, la cancellazione dal Runts, in caso di scioglimento o di perdita della qualifica, comporta la devoluzione del patrimonio (art. 8, c. 3 della legge 3818 del 1886). Fa eccezione a tale regola il caso delle società di mutuo soccorso che entro il 31 dicembre 2021 si trasformino in associazioni del Terzo settore.
Per le imprese sociali e le cooperative sociali restano applicabili, anche in tema di devoluzione del patrimonio, le norme speciali relative a tali tipologie di enti.
Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, la devoluzione riguarda esclusivamente l’incremento del patrimonio destinato, realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Runts.
Per gli enti che abbiano conseguito la personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, e per i quali essa sia stata sospesa nel periodo di iscrizione al Runts, la cancellazione dallo stesso comporta che l’ufficio competente, entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione, lo comunichi alle autorità preposte (Prefetture/Commissariato del Governo o Regioni/Province autonome).
La cancellazione dal Runts comporta inoltre l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni previste per le singole tipologie di Ets, oltre che di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli.
La cancellazione non preclude comunque una nuova successiva iscrizione da parte del medesimo ente.