Pubblicata una nota informativa su assenza di scopo di lucro, trattamento economico in enti di terzo settore e incompatibilità tra lo status di lavoratore e quello di volontario, anche se occasionale
È stata pubblicata sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la nota informativa n.2088 del 27 febbraio 2020 riferita agli artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del codice del terzo settore a firma del Direttore Generale Lombardi che risponde a quesiti circa: la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL (Art 8 comma 3 lett b); il trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL (art 16); i volontari (art 17).
In particolare, i quesiti cui risponde il ministero attengono alla decorrenza delle disposizioni, all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, ed infine al regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell’ente di terzo settore.
In ordine al profilo temporale, il ministero sottolinea che le disposizioni degli art. 8 e 16 sono immediatamente applicabili a decorrere dalla entrata in vigore del codice (03/08/2017). In base al principio di irretroattività il limite del 40% si applica soltanto ai contratti di lavoro costituiti dopo il 03/08/2017.
Circa l’aspetto soggettivo, il limite del 40% si applica alle ODV e APS iscritte nei rispettivi registri. Per le Onlus continua a trovare applicazione la disciplina appunto prevista per le Onlus (divieto di corresponsione di compensi superiori del 20%) sino a definitiva abrogazione della norma sulla Onlus.
Circa l’aspetto oggettivo, lo sforamento del limite dovrà essere evidenziata da adeguata documentazione comprovante i motivi. Infine, circa la domanda se un lavoratore di un ente può essere un volontario occasionale, il ministero esclude questa possibilità.