Fino al 3 aprile misure sempre più stringenti per arginare il contagio. Le indicazioni finora previste per le zone rosse vengono estese a tutto il paese. Ecco quelle che coinvolgono anche le attività degli enti del terzo settore
È stato firmato ieri 9 marzo in serata, dopo l’annuncio in conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte il nuovo decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, in vigore da oggi 10 marzo, che estende a tutta l’Italia le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020 (Ulteriori misure di contrasto al Coronavirus). Le disposizioni sono valide sino al 03/04/2020 e alcune riguardano anche gli enti del terzo settore, riepilogate qui:
DPCM 9 marzo 2020, Art 1 (estratto)
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
DPCM 8 marzo 2020, Art 1 comma 1 (estratto)
a) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
d) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
e) Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati d promuovere (…) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie
g) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi comprese quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, (…); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (…) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado
l) Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs 22/01/2004, n. 42;
n) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalla 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d);
q) Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto
s) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Art 2 - Misure valide sull’intero territorio nazionale - Comma 1
r) la modalità di lavoro agile [smart working o lavoro a distanza] disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della L 22/05/2017, n. 81, può essere applicata (…) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
SI INVITA ALLA LETTURA COMPLETA DEI PROVVEDIMENTI
SI INVITA AL MASSIMO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI E ALLA LORO PIÙ AMPIA DIFFUSIONE
Allegato 1 - Misure igienico-sanitarie: