Sospeso il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali, i premi assicurativi e il versamento Iva. In una tabella riepilogativa tutte le indicazioni in base all’ente. Tante le incongruenze
A causa dell’emergenza coronavirus e la conseguente sospensione delle attività, anche i soggetti senza scopo di lucro stanno soffrendo problemi di liquidità. Per sostenerli in questa difficile fase, è stata prevista la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi, introdotta dal Decreto Cura Italia (DL 18/2020) e successivamente rimodulato dal Decreto Liquidità (DL 23/2020), che ha previsto anche la sospensione dei versamenti IVA.
Non è prevista, invece, la sospensione del versamento delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo che dovrà pertanto essere effettuato. Giusto per fare un esempio, non ci sono sospensioni per la es: ritenuta sulla fattura del professionista, a meno che egli non sia esonerato in quanto in regime forfettario o in quanto si sia avvalso della possibilità di versare la ritenuta autonomamente, ma in un momento successivo, in virtù dell’art. 19 del DL Liquidità.
La sospensione dei versamenti è prevista per i mesi di aprile e maggio fino al 31 maggio 2020 per cui il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Il Decreto Liquidità non ha abrogato quanto previsto dal Decreto Cura Italia per cui si rende necessario coordinarne i relativi contenuti: per supportarne l’interpretazione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.9 del 13 aprile che ha lasciato ancora alcuni dubbi interpretativi.
Si devono quindi, nell’ambito degli enti non profit, distinguere diverse tipologie di contribuenti, ossia:
Del pari è riconosciuta (chiarimento dell’Agenzia delle Entrate) la sospensione del versamento anche agli enti non commerciali titolari di partita Iva quando l’attività commerciale non sia esclusiva o principale, nel qual caso si applicano le regole previste per le imprese. Ne consegue che la sospensione dei versamenti relativi a ritenute e Iva opera:
a) se si tratta di un ente con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e che ha subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019;
b) se si tratta di un ente con ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e che ha subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019.
Per esemplificare si riporta un prospetto riepilogativo con esclusivo riferimento agli enti che svolgono attività di interesse generale.
Tabella riepilogativa contributi da versare - enti non profit
La formulazione delle norme e della Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha sollevato molti dubbi interpretativi tra i quali si segnalano le seguenti incongruenze:
L’Agenzia delle Entrate sembra affermare - il condizionale è d’obbligo - che la disposizione faccia esclusivo riferimento agli enti non commerciali titolari di solo codice fiscale. La stessa Agenzia però ha riconosciuto la sospensione del versamento anche agli Enc che svolgono attività commerciale purché rispettino i requisiti richiesti per le imprese. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, sicuramente favorevole al contribuente, è coerente con il dettato normativo?
La disposizione non poteva invece intendersi applicabile anche agli Enc titolari di partita iva con il limite, in questo caso, di non poter sospendere il versamento dell’Iva come per le associazioni e società sportive? Se la norma (art. 18 comma 5) deve intendersi relativa solo agli enti privi di partita iva per quale motivo: