I nodi fiscali

Quando per le Asd non è possibile o non è opportuno diventare Aps

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Le associazioni sportive dilettantistiche che non possono assumere la qualifica di associazione di promozione sociale

Ci sono associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che non possono assumere la qualifica di associazione di promozione sociale (Aps), non potendo dimostrare di svolgere l’attività prevalentemente con l’apporto gratuito dei soci e di instaurare collaborazioni retribuite in misura in ogni caso non superiore al 5% del numero dei soci o in misura inferiore al 50% dei volontari coinvolti. Diventare ente del Terzo settore (Ets) senza assumere la qualifica di Aps implica la perdita delle agevolazioni sulle imposte dirette relativamente ai corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività istituzionali organizzate, agevolazione indispensabile per buona parte delle Asd.

Le associazioni sportive dilettantistiche che potrebbero ritenere non opportuna l’assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale

L’assunzione della qualifica di Ets implica l’impossibilità di applicare alle associazioni titolari di partita iva il regime di forfetizzazione delle imposte contemplato dalla Legge 398/1991 (la decadenza non è immediata essendo prevista dall’esercizio successivo a quello non solo di funzionamento del registro unico nazionale del Terzo settore ma anche di acquisizione del parere della Commissione europea sulle nuove agevolazioni fiscali introdotte dal Codice, parere non ancora richiesto in vista delle possibili modifiche al testo).

Dai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, una parte considerevole di Asd non supera però i 130.000 euro di ricavi commerciali e se assumono la qualifica di Aps potranno optare per il regime forfettario contemplato dall’articolo 86 del Codice, per alcuni versi analogo a quello definito dalla citata Legge 398 anche se non è prevista l’applicazione dell’iva come per i contribuenti in regime minori. Sono pertanto le realtà che superano i 130.000 euro di ricavi commerciali a dover valutare l’incidenza in termini sia di prelievo fiscale che di adempimenti gestionali connessi alla decadenza dal regime 398.

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