L'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio prevede una serie detrazioni alle spese per interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Ecco una mini guida con gli esempi specifici
Anche gli enti non profit possono accedere al Superbonus, un’agevolazione prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
In particolare l’art. 119 del Decreto individua:
- le tipologie di enti che possono accedere all’agevolazione;
- le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio;
- la misura della detrazione e gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.
Quali enti non profit possono farne richiesta
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, gli enti non profit interessati a tale misura agevolativa sono:
L’obiettivo del legislatore è quello di riqualificare sul piano energetico e su quello sismico le abitazioni: per poter usufruire del bonus fiscale è quindi necessario che l’intervento consegua i risultati imposti dalla normativa in termini o di efficienza energetica o di tenuta antisismica.
Gli interventi agevolabili si distinguono in “interventi principali o trainanti”, che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed "interventi aggiuntivi o trainati”, che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi.
In particolare, come vedremo meglio in seguito, gli interventi trainanti sono delle seguenti quattro tipologie:
1)interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
2)la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
3) la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
4)interventi antisismici (sismabonus)
Gli interventi aggiuntivi o trainati sono invece suddivisibili nelle seguenti tipologie:
1)Interventi di efficientamento energetico
2)Installazione di impianti solari fotovoltaici
3)Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Questi ultimi tre tipi di intervento per poter beneficiare della detrazione del 110% devono essere svolti congiuntamente con almeno uno dei quattro interventi precedenti e devono essere finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche .
Gli interventi devono essere realizzati:
− su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti” che “trainati”);
− su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” che “trainati”);
− su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” che “trainati”);
− su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo “trainati”).
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale), A8 (Abitazioni in ville: Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all'ordinario) e A9 (A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Secondo quanto stabilito dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, il Superbonus spetta per interventi (i cosiddetti “trainanti”):
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per il superbonus distinguiamo le due tipologie:
Volendo esemplificare se un edificio è composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 190.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 2 (30.000 euro).
Dopo aver analizzato gli interventi “trainanti”, vediamo quali altri tipi di intervento sono agevolabili (interventi “trainati”):
− le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”, ad esempio sostituzione di infissi, schermature solari, etc), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
− l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013;
− l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (eseguiti congiuntamente con almeno uno dei tre interventi “trainanti”).
La norma specifica che, per avere diritto al superbonus, le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati” (il fotovoltaico, le finestre, ecc.) devono essere comprese tra la data di inizio e quella di fine lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. Ad esempio: se l’inizio dei lavori per questi ultimi interventi è il 20 giugno e la fine è il 20 ottobre, per avere diritto al 110% sui pannelli fotovoltaici le spese per l’installazione di questi ultimi deve essere fatta entro quell’intervallo di tempo.
Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione devono essere finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio e devono comportare il miglioramento energetico di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato dal rilascio dell’Ape (Attestato di prestazione energetica) prima dell’intervento e dopo.
Gli interventi del cosiddetto “sismabonus”, finalizzati all’adeguamento antisismico dell’edificio, devono comportare il miglioramento di almeno una classe.
Gli interventi “trainati” per beneficiare della detrazione devono determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque arrivare alla classe energetica più alta.
Gli interventi “trainati” danno diritto alla detrazione anche senza essere legati ad un intervento “trainante”, per gli immobili vincolati per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi “trainanti”, a causa di limitazioni derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.
Ai fini dell'individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:
− per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
− per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Se le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo che non viene detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e va quindi perduto.
Per questo motivo può essere utile, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente esercitare una delle due opzioni previste dalla legge:
L’opzione per lo sconto o per la trasformazione del credito di imposta, deve essere esercitata telematicamente, anche mediante intermediario abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione, utilizzando il Modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito “Comunicazione”), approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020.
La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus è necessario richiedere il visto di conformità rilasciato dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la Guida tematica pubblicata dall’Agenzia delle entrate. In generale, è comunque possibile reperire tutte le informazioni e la modulistica relativa al “Superbonus” nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.