Indennità, accesso a fondi, agevolazioni sulle sponsorizzazioni, indennità per i collaboratori sportivi, cassa integrazione, concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale. Le principali novità per gli enti, i lavoratori e i collaboratori
Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, meglio noto come Decreto agosto, ha introdotto alcune novità di interesse per il mondo sportivo.
I percettori di tale indennità sono i collaboratori sportivi (ossia coloro che hanno in essere un rapporto di collaborazione con il CONI, il CIP, le federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva nonché associazioni e società sportive iscritte nel Registro CONI) che non percepiscano altro reddito da lavoro, reddito di cittadinanza e indennità Covid di altra natura.
Se l’interessato ha presentato la domanda per le mensilità precedenti non deve fare nulla: in automatico vedrà accreditarsi la somma. Se è stato cambiato il conto corrente è necessario comunicare il nuovo Iban via e-mail all’indirizzo cambioibangiugno@sportesalute.eu.
Chi non aveva presentato l’istanza potrà invece farlo a partire dalle 14,00 dell’8 settembre e fino al 15 settembre sul sito di Sport e salute sempre autocertificando la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione dei redditi sopra specificati.
Il ricorso all’istituto, disciplinato dall’art. 22 del dl Cura Italia, richiede che l’interessato nella stagione sportiva 2019-2020 abbiano percepito retribuzioni lorde non superiori a 50 mila euro (in linea con quanto già previsto dall’art. 98, comma 7 del Decreto Rilancio). La durata massima della Cassa integrazione in deroga è di 9 settimane complessive, ad eccezione delle associazioni che abbiano sede nelle regioni più colpite dall’emergenza (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), in cui si potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane.
Viene modificato l’articolo 13 del Dl Liquidità permettendo a tutti gli enti non commerciali l’accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le Pmi a prescindere dall’iscrizione in specifici registri o dallo svolgimento di attività d’impresa. Con la modifica apportata rientrano così tra i potenziali beneficiari tutti gli enti non commerciali, e quindi non solo gli enti del Terzo settore (intendendo tali, nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, le Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale) né solo gli enti in possesso di partita iva.
Si ricorda che il beneficio consiste nella possibilità di richiedere un prestito alla banca, intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico bancario ed agli altri soggetti abilitati alla concessione del credito che viene garantito dallo Stato (con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione) attraverso un Fondo gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. (istituto bancario a partecipazione pubblica).
L’agevolazione nell’accesso al credito è legata alla circostanza che il richiedente autocertifichi di aver subito dei danni dall'emergenza Covid-19. Per gli enti non commerciali con la espressione ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
Il provvedimento introduce un credito d’imposta volto ad incentivare investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di:
- leghe,
- società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) iscritte nel registro CONI (art. 81 del D.L. 104/2020) a condizione che:
a) presentino ricavi non inferiori a 200.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
b) certifichino lo svolgimento di attività sportiva giovanile;
purché tali soggetti operino in discipline ammesse ai Giochi Olimpici.
La disposizione in esame esclude inoltre dal beneficio “le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398”. C’è pertanto da chiarire se siano escluse dal beneficio tutte le operazioni indicate o esclusivamente gli eventuali contratti di sponsorizzazione se effettuate con Asd/Ssd in regime 398.
L’investimento deve essere effettuato con modalità tracciabile, non deve essere inferiore a 10.000 euro ed il credito di imposta è previsto nella misura del 50% ma spetta agli investitori nel limite previsto dai regolamenti europei in tema di aiuti de minimis e comunque fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate, pari a 90 milioni di euro. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste, è previsto un limite individuale, pari al 5% del totale delle risorse. Quindi con un limite massimo di 4,5 milioni di euro.
Salvo diversa indicazione nel decreto attuativo della misura, lo sponsor dovrebbe poter cumulare con il credito d’imposta del 50% anche la deduzione integrale della spesa di pubblicità. Questo significa che, laddove dovesse essere confermata questa cumulabilità, una società che investe in pubblicità, grazie a questa misura, potrebbe arrivare a recuperare dal fisco fino a quasi l’80% di quanto versato (quindi il 50% di credito di imposta cui sommare la deduzione Ires e Irap).
Il provvedimento prevede interventi finanziari (pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, decurtati dal budget di Sport e Salute) ed altre forme di supporto finanziario alla Federazione Sport Invernali (Fisi), in relazione ai campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021.
Si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo le seguenti disposizioni:
1) le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del DLgs 5/10/1993, n. 400, vigenti al 1° gennaio 2019, hanno una durata di 15 anni;
2) al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui sopra, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 DPR 382/1952, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del dl 400/1993, hanno una durata di 15 anni.
Fatta questa debita premessa, restiamo in attesa del Dpcm attuativo della legge 145/2018 che ha prorogato di 15 anni le concessioni demaniali marittime, decreto che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile 2019.