Quando e a chi si applica l’obbligo nei luoghi di lavoro

L'inquadramento generale sulla normativa che disciplina l'uso del green pass

* Contenuti aggiornati al 23 febbraio 2022

QUAL È IL PERIODO DI APPLICAZIONE

Dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI

Chiunque svolga un’attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso un luogo di lavoro pubblico o privato, e abbia fino a 49 anni di età, è obbligato a possedere e ad esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (Green pass) “base”, la quale è rilasciata anche a seguito di test antigenico rapido o molecolare.

Vi è invece l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (Green pass) “rafforzata”, la quale è rilasciata solamente a seguito di vaccinazione completa o di avvenuta guarigione, qualora gli stessi soggetti abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età.

Per quanto riguarda il settore pubblico, l’obbligo interessa il personale di tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice.

CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

FAQ. DOMANDE E RISPOSTE UTILI

1. L’obbligo si applica anche ai soggetti che operano in regime di somministrazione, appalto o distacco? In questo caso chi ha l’obbligo dei controlli?

Anche tali soggetti hanno l’obbligo del green pass (“base” o “rafforzato” a seconda dell’età) e il controllo è svolto dal soggetto presso cui la prestazione è resa. Si applica anche ai tirocinanti ed ai giovani in servizio civile.

2. L’obbligo si applica anche ai soggetti che occasionalmente accedono al luogo di lavoro pubblico o privato per servizi di consegna o fornitura?

Sì, dato che sono soggetti che hanno titolo all’accesso ai luoghi di lavoro.

3. Se la prestazione di lavoro, formativa o di volontariato è svolta in luogo di lavoro all’aperto, e quindi in un luogo non fisicamente determinato, vige l’obbligo di green pass?

Sì, l’obbligo del green pass (“base” o “rafforzato” a seconda dell’età) è implicitamente ricavabile dalla previsione per cui chiunque ha titolo di accesso a luoghi di lavoro pubblici o privati (senza distinzione fra luoghi all’aperto o al chiuso) deve possedere la certificazione verde.

4. Ai volontari che svolgono la loro attività in luoghi non prettamente “lavorativi”, sia al chiuso (ad esempio in un’abitazione privata, una parrocchia, un oratorio, un centro culturale) che all’aperto, deve essere richiesta la certificazione verde Covid-19 “rafforzata” o “base”?

Le disposizioni che disciplinano l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde covid-19 si applicano indifferentemente a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato.

Pertanto, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, sembra si possano applicare a tutti i volontari le stesse regole vigenti per i lavoratori: essi devono, quindi, possedere il green pass “base”, salvo i cinquantenni che devono avere il green pass “rafforzato” (rilasciato solo a seguito di vaccinazione completa o di avvenuta guarigione).

Per le attività presso i centri culturali, così come di animazione, è obbligatorio il green pass “rafforzato” per coloro che vi partecipano, sia che si svolgano al chiuso che all’aperto; per i volontari che organizzano tali attività sembra possano valere, invece, le stesse regole previste per i lavoratori: in generale è richiesto il green pass “base”, ma vi è l’obbligo del “rafforzato” per coloro che hanno compiuto cinquant’anni.

5. È obbligatorio il “green pass” per i volontari che partecipano ad attività di volantinaggio o ad attività di raccolta fondi (ad esempio ai banchetti di piazza, raccolta di rifiuti all’aperto)?

Si, l’obbligo di green pass (“base” o “rafforzato” a seconda dell’età) non è legato al fatto che il luogo di lavoro sia al chiuso o all’aperto, ma persiste per tutti i soggetti che prestino attività lavorativa, di formazione o di volontariato.

6. L’obbligo si estende anche ai ragazzi e alle ragazze che fanno percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto), meglio conosciuti come alternanza scuola-lavoro? I ragazzi delle scuole superiori coinvolti in questi progetti, infatti, non sono obbligati dalla normativa odierna al possesso del green pass, ma nel momento in cui vengono inviati a fare attività di volontariato in un’azienda del territorio, le condizioni cambiano? Su chi ricade un eventuale onere di richiedere il green pass?

Anche in tal caso vale quanto sopra detto: si tratta di un’attività di formazione e lavoro esercitata in un luogo - l’azienda - presso il quale lo studente svolge il tirocinio; in tale luogo opera già l’obbligo di green pass (“base” o “rafforzato” a seconda dell’età), in quanto luogo dove si svolge l’attività lavorativa tipica dell’azienda medesima. Pertanto da un lato sussiste l’obbligo per lo studente di possesso ed esibizione del green pass “base”, dall’altro l’onere di richiederlo grava sul datore di lavoro dell’azienda ospitante, opportunamente preceduto da una informativa della scuola di provenienza agli studenti.

7. Per i corsi di formazione organizzati da un’associazione che tipo di certificazione verde Covid-19 deve essere richiesta ai partecipanti? E ai docenti? Cambia qualcosa se il docente è un volontario o persona retribuita?

Per i corsi di formazione privati svolti in presenza è richiesto ai partecipanti il green pass “base”, salvo alle persone di età pari o superiore ai cinquant’anni ed in zona arancione dove è richiesto il green pass “rafforzato”.

Per i docenti (sia retribuiti che volontari) valgono le stesse regole previste per i lavoratori: in generale è richiesto il green pass “base”, ma vi è l’obbligo del “rafforzato” per coloro che hanno compiuto cinquant’anni.

8. Quali sono le regole per le riunioni private, quali ad esempio le assemblee delle associazioni? Ai partecipanti deve essere richiesta la certificazione verde Covid-19? E, se sì, “base” o “rafforzata”?

Innanzitutto è opportuno ricordare che le riunioni degli organi sociali sono svolgibili in modalità telematica ancora fino al 31 luglio 2022, anche qualora non vi sia una espressa previsione statutaria relativa a tale modalità.

In tale ambito non esiste ad oggi un riferimento di legge espresso, ma si ritiene comunque opportuno che, al fine di tutelare la salute pubblica l’ente richieda ai partecipanti quantomeno il green pass nella modalità “base” o in quella “rafforzata” (rappresentando quest’ultima la modalità certamente più tutelante anche per l’associazione).

9. I soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età o in base ad idonea certificazione medica, devono comunque effettuare un tampone per poter accedere alle attività per le quali è obbligatoria la certificazione verde?

Sempre il dl 127/2021 prevede sia per i casi di attività svolta nel pubblico, che nel privato, che le disposizioni relative all’obbligo di possesso ed esibizione del green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle aziende ed enti dei servizi sanitari regionali, o dai medici di medicina generale, o pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla normativa vigente.

In particolare, è disposto che la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 sia rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Pertanto tali soggetti non dovranno esibire il green pass (né “base” né “rafforzato”), ma dovranno ovviamente esibire il certificato di esenzione.

Infine, i soggetti di età inferiore ai 12 anni sono esenti dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il green pass (“base” o “rafforzato”).

Foto di Jeyaratnam Caniceus da Pixabay

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