Faq. Domande e risposte utili

Una raccolta in continuo aggiornamento sull'utilizzo del green pass per le attività di volontariato organizzate per temi

Quando e a chi si applica l’obbligo nei luoghi di lavoro

1. L’obbligo si applica anche ai soggetti che operano in regime di somministrazione, appalto o distacco? In questo caso chi ha l’obbligo dei controlli?

Anche tali soggetti hanno l’obbligo del green pass (“base” o “rafforzato” a seconda dell’età) e il controllo è svolto dal soggetto presso cui la prestazione è resa. Si applica anche ai tirocinanti ed ai giovani in servizio civile.

2. L’obbligo si applica anche ai soggetti che occasionalmente accedono al luogo di lavoro pubblico o privato per servizi di consegna o fornitura?

Sì, dato che sono soggetti che hanno titolo all’accesso ai luoghi di lavoro.

3. Se la prestazione di lavoro, formativa o di volontariato è svolta in luogo di lavoro all’aperto, e quindi in un luogo non fisicamente determinato, vige l’obbligo di green pass?

Sì, l’obbligo del green pass (“base” o “rafforzato” a seconda dell’età) è implicitamente ricavabile dalla previsione per cui chiunque ha titolo di accesso a luoghi di lavoro pubblici o privati (senza distinzione fra luoghi all’aperto o al chiuso) deve possedere la certificazione verde.

4. Ai volontari che svolgono la loro attività in luoghi non prettamente “lavorativi”, sia al chiuso (ad esempio in un’abitazione privata, una parrocchia, un oratorio, un centro culturale) che all’aperto, deve essere richiesta la certificazione verde Covid-19 “rafforzata” o “base”?

Le disposizioni che disciplinano l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde covid-19 si applicano indifferentemente a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato.

Pertanto, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, sembra si possano applicare a tutti i volontari le stesse regole vigenti per i lavoratori: essi devono, quindi, possedere il green pass “base”, salvo i cinquantenni che devono avere il green pass “rafforzato” (rilasciato solo a seguito di vaccinazione completa o di avvenuta guarigione).

Per le attività presso i centri culturali, così come di animazione, è obbligatorio il green pass “rafforzato” per coloro che vi partecipano, sia che si svolgano al chiuso che all’aperto; per i volontari che organizzano tali attività sembra possano valere, invece, le stesse regole previste per i lavoratori: in generale è richiesto il green pass “base”, ma vi è l’obbligo del “rafforzato” per coloro che hanno compiuto cinquant’anni.

5. È obbligatorio il “green pass” per i volontari che partecipano ad attività di volantinaggio o ad attività di raccolta fondi (ad esempio ai banchetti di piazza, raccolta di rifiuti all’aperto)?

Si, l’obbligo di green pass (“base” o “rafforzato” a seconda dell’età) non è legato al fatto che il luogo di lavoro sia al chiuso o all’aperto, ma persiste per tutti i soggetti che prestino attività lavorativa, di formazione o di volontariato.

6. L’obbligo si estende anche ai ragazzi e alle ragazze che fanno percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto), meglio conosciuti come alternanza scuola-lavoro? I ragazzi delle scuole superiori coinvolti in questi progetti, infatti, non sono obbligati dalla normativa odierna al possesso del green pass, ma nel momento in cui vengono inviati a fare attività di volontariato in un’azienda del territorio, le condizioni cambiano? Su chi ricade un eventuale onere di richiedere il green pass?

Anche in tal caso vale quanto sopra detto: si tratta di un’attività di formazione e lavoro esercitata in un luogo - l’azienda - presso il quale lo studente svolge il tirocinio; in tale luogo opera già l’obbligo di green pass (“base” o “rafforzato” a seconda dell’età), in quanto luogo dove si svolge l’attività lavorativa tipica dell’azienda medesima. Pertanto da un lato sussiste l’obbligo per lo studente di possesso ed esibizione del green pass “base”, dall’altro l’onere di richiederlo grava sul datore di lavoro dell’azienda ospitante, opportunamente preceduto da una informativa della scuola di provenienza agli studenti.

7. Per i corsi di formazione organizzati da un’associazione che tipo di certificazione verde Covid-19 deve essere richiesta ai partecipanti? E ai docenti? Cambia qualcosa se il docente è un volontario o persona retribuita?

Per i corsi di formazione privati svolti in presenza è richiesto ai partecipanti il green pass “base”, salvo alle persone di età pari o superiore ai cinquant’anni ed in zona arancione dove è richiesto il green pass “rafforzato”.

Per i docenti (sia retribuiti che volontari) valgono le stesse regole previste per i lavoratori: in generale è richiesto il green pass “base”, ma vi è l’obbligo del “rafforzato” per coloro che hanno compiuto cinquant’anni.

8. Quali sono le regole per le riunioni private, quali ad esempio le assemblee delle associazioni? Ai partecipanti deve essere richiesta la certificazione verde Covid-19? E, se sì, “base” o “rafforzata”?

Innanzitutto è opportuno ricordare che le riunioni degli organi sociali sono svolgibili in modalità telematica ancora fino al 31 luglio 2022, anche qualora non vi sia una espressa previsione statutaria relativa a tale modalità.

In tale ambito non esiste ad oggi un riferimento di legge espresso, ma si ritiene comunque opportuno che, al fine di tutelare la salute pubblica l’ente richieda ai partecipanti quantomeno il green pass nella modalità “base” o in quella “rafforzata” (rappresentando quest’ultima la modalità certamente più tutelante anche per l’associazione).

9. I soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età o in base ad idonea certificazione medica, devono comunque effettuare un tampone per poter accedere alle attività per le quali è obbligatoria la certificazione verde?

Sempre il dl 127/2021 prevede sia per i casi di attività svolta nel pubblico, che nel privato, che le disposizioni relative all’obbligo di possesso ed esibizione del green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle aziende ed enti dei servizi sanitari regionali, o dai medici di medicina generale, o pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla normativa vigente.

In particolare, è disposto che la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 sia rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Pertanto tali soggetti non dovranno esibire il green pass (né “base” né “rafforzato”), ma dovranno ovviamente esibire il certificato di esenzione.

Infine, i soggetti di età inferiore ai 12 anni sono esenti dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il green pass (“base” o “rafforzato”).

Controlli, verifiche e sanzioni

10. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore privato?

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle previsioni del Dpcm 12 ottobre 2021.

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti.

È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso.

Oltre all’app “VerificaC19”, sono disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche, per il settore privato, possono avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.
11. È possibile effettuare la verifica del “green pass” anche tramite autocertificazione?

Il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

12. Con quali modalità è opportuno informare i lavoratori e i volontari dell’obbligo del green pass e delle modalità di verifica?

Sul punto il dl n. 127/2021 non si esprime, ma da un punto di vista operativo appare necessario rendere un’informativa a tutti i dipendenti e ai volontari sulle modalità e sui soggetti incaricati del controllo. È possibile scaricare qui un modello fac-simile di tale informativa.

13. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, devono esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio dell’applicativo, il personale esente, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza, non può essere soggetto ad alcun controllo.

14. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde Covid-19 e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, è possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

15. È necessario verificare quotidianamente il possesso della certificazione verde del lavoratore?

Al   fine   di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al  datore di lavoro copia della propria certificazione verdeI lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

16. I soggetti incaricati alla verifica delle violazioni devono essere dipendenti o possono essere soggetti terzi?

Il dl n. 127/2021 non specifica nulla al riguardo, ma la risposta pare poter essere positiva circa l’utilizzo di soggetti terzi.

17. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non è più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

18. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

19. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo, quindi anche i lavoratori autonomi.

20. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Nel caso di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

21. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

22. In caso di verifica non a campione, è immaginabile un procedimento disciplinare nei confronti dell’addetto al controllo nel caso in cui si riscontri un accesso di un soggetto privo di green pass?

Sì, pare sostenibile la contestazione in considerazione del fatto che si sarebbe in presenza di una violazione rispetto ad una mansione assegnata.

23. Quali sono le conseguenze qualora un volontario non fosse in possesso del “green pass”? L’associazione che non controlla il “green pass” ai volontari potrebbe incorrere in sanzioni?

Se, a seguito del controllo prima dell’accesso al posto di lavoro, il volontario risultasse privo del green pass, potrebbe essere allontanato dal posto di lavoro.
Qualora, invece, il volontario prestasse la propria attività senza il possesso del green pass, potrebbe essere punito con sanzione dai 600 ai 1500 euro.
Il datore di lavoro può essere punito con sanzione da 400 a 1000 solo nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure per disporre le verifiche del possesso del green pass, anche a campione.

Informativa e tutela della privacy

24. È necessario fornire un’informativa privacy ai lavoratori, ai volontari ed in generale a coloro nei confronti dei quali deve essere controllata la certificazione verde Covid-19?

La visualizzazione dei dati collegati al Green pass (validità o meno della certificazione, nome cognome e data di nascita dell’intestatario) costituisce un trattamento di dati personali e quindi va data adeguata informativa. Ciò può essere fatto anche tramite l’affissione di cartelli di avviso agli ingressi. È possibile scaricare qui un modello fac-simile di tale informativa.

25. I lavoratori possono consegnare la propria certificazione verde Covid-19 al datore di lavoro?

Al   fine   di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verdeI lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Foto di Anemone123 da Pixabay

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