Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus possono accedere al beneficio indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto di intervento. Novità anche nella Legge di bilancio 2021
Si chiariscono i dubbi per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus sull’accesso al Superbonus, misura che agevola le ristrutturazioni di immobili per lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico prevista dal Decreto “Rilancio”. L’Agenzia delle entrate con una circolare (n. 30 del 22 dicembre 2020) ha finalmente dichiarato che questi enti del terzo settore possono accedere all’agevolazione indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. La circolare si è resa necessaria per chiarire definitivamente il profilo di accesso a questa misura (per maggiori informazioni consultare qui), aperta anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche (per queste ultime limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
Gli enti beneficiari (Odv, Aps ed Onlus) erano in allarme dopo che la circolare dell’Agenzia delle entrate 24/E/2020 riservava l’agevolazione ai soli fabbricati abitativi: a tale riguardo un importante chiarimento era già stato fornito nell’audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2020, in cui si affermava che il Superbonus per questi enti del Terzo settore spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi.
Con la circolare n. 30 E del 22 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate nella risposta 2.1.1 ha fornito un’ulteriore conferma ribadendo che le Odv, le Aps e le Onlus iscritte ai rispettivi registri possono usufruire della detrazione del 110% per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, fermo restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari.
La circolare specifica che non opera neanche la limitazione relativa alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche (sono tali quelle regolarmente affiliate al Coni) il Superbonus è invece limitato, per espressa previsione normativa, ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per quanto riguarda, inoltre, l’individuazione dei limiti di spesa, sottolinea la circolare, la stessa va effettuata, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.), al pari di qualsiasi soggetto beneficiario dell’agevolazione (maggiori informazioni sull’accesso degli Ets alla misura qui).
Anche la legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) contiene delle modifiche alla disciplina del Superbonus (commi da 66 a 75).
Viene introdotta, tra l’altro, la proroga dell’applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari Iacp fino al 31 dicembre 2022).
Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli Iacp, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).
La norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Viene prorogata l’opzione per la cessione o per lo sconto al posto delle detrazioni fiscali al 2022 e, infine, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio, si autorizzano i Comuni per l’anno 2021, ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile.
A questo link le altre novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021.