Se non risulta espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
COME FUNZIONA
Con la trasformazione l’ente conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Si applicano inoltre alcune norme riguardanti le società, in particolare:
la trasformazione è possibile anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa;
l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato e alle relative forme di pubblicità, tra cui quella richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione. La trasformazione ha effetto a partire dall’ultimo di tali adempimenti pubblicitari;
la pubblicità ha un effetto sanante: seguita la dovuta pubblicità, l’atto di trasformazione non può essere ritenuto invalido, e rimane solo il diritto all’eventuale risarcimento del danno;
il capitale dell’ente risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, e deve risultare da relazione di stima;
la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione. Quest’ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;
la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che acquisisca il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società.
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni, che normalmente sono iscritti nel registro delle imprese ai sensi del codice civile, sono iscritti nel registro delle persone giuridiche oppure, nel caso di enti del Terzo settore, nel registro unico nazionale del Terzo settore.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
La riforma del Terzo settore ha introdotto una regola generale nel codice civile, individuando il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi.
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