Dopo la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’elenco di quelle presenti nell’anagrafe delle Onlus, molti enti chiedono informazioni in più sull’iscrizione al Runts. Ecco alcune utili faq
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet l’elenco degli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus aggiornato al 23 novembre scorso, operazione propedeutica all’iscrizione degli enti nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Ecco alcune utili faq per orientarsi al meglio.
È possibile procedere entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal codice del Terzo settore.
Le Onlus che siano anche iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale (Aps) o delle organizzazioni di volontariato (Odv) in quanto soggette a trasmigrazione.
Il Decreto prevede che la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) si intenderà acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall’inizio del periodo di imposta.
Le Onlus che decideranno di spogliarsi di tale qualifica potranno operare ai sensi del codice del Terzo settore o, eventualmente, ai sensi del dlgs 112/2017 qualora valutino di diventare impresa sociale.
In entrambi i casi potranno svolgere le attività di interesse generale contemplate dai due provvedimenti normativi che risultano più ampie rispetto a quelle previste dal dlgs 460/1997.
Del pari sarà possibile svolgere attività diverse senza essere assoggettate ai vincoli del menzionato dlgs 460/1997 che, a titolo esemplificativo, vietavano il ricorso a contratti di sponsorizzazione e non saranno soggette alle limitazioni in ordine alla possibilità di svolgere le attività nei confronti di un pubblico indifferenziato, atteso che le Onlus, fatta eccezione per alcune attività qualificate come ad intrinseca utilità sociale come la beneficenza, devono indirizzare l’attività a soggetti svantaggiati.
Esistono poi Onlus con personalità giuridica che potrebbero essere interessate ad operare ai sensi del codice del terzo settore che contempla un requisito patrimoniale più contenuto.
In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il 31 marzo gli enti hanno l’obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997.
La circolare 59/E del 31 ottobre 2007 dell'Agenzia delle entrate ha affermato che "nell'ipotesi in cui l'ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati dall'art. 10, comma 1, lett. f, del D.lgs. 460/97, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l'ente aveva fruito della qualifica di Onlus". Ne consegue che in assenza di incremento del patrimonio, l'ente non ha alcun obbligo devolutivo.
Viene, in altre parole, fatto salvo il patrimonio precedentemente acquisito prima della iscrizione nell'anagrafe delle Onlus.
Pertanto, qualora la perdita della qualifica di Onlus non sia accompagnata dallo scioglimento dell'ente, il quale, quindi, continua ad operare come ente privo della medesima qualifica, ai fini di applicare il vincolo devolutivo alla sola parte che si è accresciuta grazie ai benefici derivanti dalla perdita della qualifica, e non anche in forza di altri fattori esterni a detta fattispecie, è necessaria una valutazione comparativa del patrimonio nei due distinti momenti relativi alla:
- acquisizione della qualifica di Onlus;
- perdita di tale qualifica.
Nella sostanza, sarà, dunque, necessario che l'ente predisponga un documento rappresentativo (redatto ai sensi dell'art. 20bis, comma 1, lett. a, del dpr 600/73) della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel momento immediatamente anteriore all'assunzione della qualifica di Onlus e uno analogo nel momento immediatamente successivo alla perdita della suddetta qualifica, in modo da permettere una comparazione dei due momenti.
Sotto il profilo fiscale però non si devono sottovalutare alcuni aspetti controversi.
Bisogna in primo luogo ricordare che stiamo attraversando un periodo transitorio in quanto l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali, salvo quanto di seguito specificato, è prevista dall’esercizio successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea in merito ai nuovi regimi fiscali.
Sotto il profilo delle imposte sui redditi la Onlus che assumerà la qualifica di ente del Terzo settore applicherà il testo unico delle imposte sui redditi e se si qualificherà come ente non commerciale e sia titolare di partita iva, potrà eventualmente optare per il regime di cui alla legge 398/1991.
Le Onlus beneficiano però del regime di esenzione ai fini iva con riferimento ad alcune prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 10 del dpr 633/1972.
Si rende pertanto necessario verificare se l’organizzazione che decide di spogliarsi di tale qualifica possa continuare a beneficiare di tale agevolazione perché solo dall’esercizio successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea detta agevolazione sarà (eventualmente) riconosciuta a tutti gli enti del terzo settore non commerciali (escluse quindi le Onlus che dovessero decidere di assumere la qualifica di impresa sociale).
Le Onlus oggi possono inoltre garantire agevolazioni fiscali ai donatori e accedere ad agevolazioni in materia di imposte indirette.
Il codice del Terzo settore interviene su entrambi i fronti, rispettivamente agli articoli 83 e 82 ma l’articolo 104 del codice del terzo settore prevedendo che:
“1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
appare consentire l’applicazione dei menzionati artt. 82 e 83 esclusivamente alle organizzazioni iscritte nei previgenti registri delle Aps e Odv e nell’anagrafe delle Onlus, ma non anche alle organizzazioni che presentano domanda di iscrizione nel Runts e, si teme, neppure nei confronti delle organizzazioni che decidano di migrare da una sezione all’altra (come nel caso non infrequente di Aps che diventa ente del terzo settore o nel caso di una Odv che intende assumere la qualifica di Aps).
Tali aspetti possono ovviamente condizionare la tempistica di iscrizione nel Runts.
© Foto in copertina di Vito Marzano, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"