Gli enti del Terzo settore non commerciali devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio degli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono invece redigere il bilancio di esercizio ai sensi delle disposizioni del codice civile in tema di società per azioni.
Il bilancio dell’esercizio precedente, insieme ai rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi eventualmente svolte, deve essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), ai fini della pubblicazione.
Gli Ets commerciali, così come le imprese sociali, depositano il bilancio di esercizio e il bilancio sociale presso il registro delle imprese. Quest’ultimo è reso pubblico sul proprio sito web.
Il Cts sottende l’utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore non commerciali, mentre per gli Ets con dimensione economica inferiore ai 220.000,00 euro, che intendono redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa, consente l’utilizzo del principio di cassa.
Ai fini dell’individuazione degli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente. Nell’analisi del volume complessivo si escludono le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le “alienazioni” a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla “gestione corrente” dell’ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.
Gli enti del Terzo settore non commerciali che adottano il bilancio secondo il principio della competenza economica devono redigere anche la relazione di missione.
L’ente dà atto nella relazione di missione dei principi e criteri di redazione adottati nel bilancio e illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale. Si tratta di uno strumento di rendicontazione che tiene conto non solo degli aspetti economici, ma anche dell’impatto sociale dell’ente del Terzo settore.
Gli enti del Terzo settore non commerciali, ivi comprese le Odv e le Aps con regime forfettario di cui all’art. 86, che effettuano raccolte pubbliche di fondi nell’anno precedente devono inserire all’interno del bilancio, un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna evento (art. 79, comma 4, lettera a). I rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi devono essere tenuti e conservati finché non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica che è stata approvata con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali .
Nel bilancio, l’organo di amministrazione documenta anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Gli enti di Terzo settore, inoltre, danno conto del rispetto del limite di differenza retributiva tra lavoratori dipendenti posto dalla legge indicandolo nel bilancio sociale o nella relazione di missione. Tale differenza non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
La riforma disciplina per gli Ets non commerciali la redazione del bilancio di esercizio in maniera differente in relazione alla dimensione economica dell’ente, e prevede comunque l’obbligo di depositare presso il Runts, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio (nella forma del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa) e i rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi svolte nell’esercizio precedente.
Sono inoltre stati previsti per la prima volta dei modelli di bilancio obbligatori per tutti gli Ets.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 13, 25, 48, 60, 61 comma 1c, 87, 95
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 9-10.
La normativa concernente gli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017, mentre quella sull’impresa sociale il 20 luglio 2017.
A partire dal 1° gennaio 2021, gli Ets applicano i principi di redazione dei bilanci secondo quanto previsto dal D.m. 5 marzo 2020. La precettività delle disposizioni di cui all’articolo 13 del Codice e del medesimo decreto si impone anche nei riguardi delle Onlus iscritte alla relativa anagrafe, come indicato dalla Nota n. 19740 del 29 dicembre 2021.
La scheda è aggiornata a luglio 2023.