Dall’Agenzia delle entrate

Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale

OTTOBRE 2024

Sul tema si è pronunciata l’Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Lombardia, nella risposta ad interpello n. 904-785/2024. L’Amministrazione istante propende per l’assoggettamento ad Iva dei contributi corrisposti ad una ATI composta da due cooperative sociali che avevano partecipato al percorso di coprogettazione per la gestione di due centri sociali e due punti di incontro presenti nel Comune, atteso che il contratto prevede i tratti tipici della prestazione sinallagmatica, la risoluzione del rapporto, oltre a penali per inadempimento. L’Agenzia delle entrate lombarda ritiene invece che non debba trovare applicazione l’Iva qualificando l’importo come contributo “in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli Ets” , ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990, “a fronte della rendicontazione delle spese sostenute nei termini e nelle modalità definiti dalla convenzione” e considerato che le elargizione sono dirette a “finanziare lo svolgimento di un’attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante”.  Tale natura – viene affermato nel provvedimento di prassi – “non è inficiata dalla presenza, nell’ambito degli atti/provvedimenti che ne disciplinano l’erogazione, di clausole che prevedono la trattenuta sul contributo pubblico dovuto a titolo di risarcimento del danno, o il richiamo alla disciplina civilistica della risoluzione”.

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Una srl che produce energia da fonti rinnovabile si qualifica come produttore terzo di una comunità energetica costituita in forma associativa e non come associata della comunità stessa. La srl riteneva di poter qualificare le somme ricevute a titolo di tariffa incentivante e restituzione di componenti tariffarie per la messa a disposizione dell’energia come proventi esclusi dalla base imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) del dpr n. 633 del 1972, in quanto rappresentativi di un contributo a fondo perduto percepito in virtù del contratto di mandato senza rappresentanza in essere per il tramite della Comunità energetica e in assenza di una specifica controprestazione. L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 201 del 11/10/2024, ha invece evidenziato la natura corrispettiva dell’importo ricevuto con conseguente applicazione dell’Iva.

Si ricorda che le comunità energetiche possono qualificare anche gli enti del Terzo settore.

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L’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 188 del 1° ottobre 2024, riepiloga il regime di favore per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici di immobili strumentali a prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali realizzati in immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, detenuti da associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o ONLUS in virtù di un titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto che sussista “sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese” nonché comodato d’uso gratuito che risulti registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione, a condizione che tale condizione permanga “fino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione”. Ulteriore requisito è che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano – e dimostrino di non percepire – alcun compenso o indennità di carica “fino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione”, affrontando anche il tema della cessione del credito e dello sconto in fattura.

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Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 191 del 3/10/2024. Una fondazione di partecipazione che si occupa della gestione e promozione dello spettacolo, della musica e del teatro attraverso la Civica Scuola di Musica e la Civica Scuola di Teatro si è chiesta se le erogazioni liberali in danaro finalizzate al proprio sostegno possono fruire del c.d. Art bonus con riferimento a tutte le erogazioni liberali, ivi incluse quelle a copertura dei costi di formazione, o se siamo ammesse esclusivamente alcuni interventi. L’agenzia – ricordando anche quanto chiarito con la circolare n. 34 del 28 dicembre 2023 – evidenzia che sono ammesse esclusivamente le spese destinate a sostenere le attività riconducibili alle specifiche categorie indicate dalla normativa (decreto ministeriale 27 luglio 2017), restando escluse quelle relative all’attività di formazione ancorché legata allo spettacolo.

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SETTEMBRE 2024

L’Agenzia delle entrate chiarisce, con la Risposta ad interpello n. 182 del 12/9/2024, che si può applicare il regime di non assoggettamento ad Iva ex art. 8, comma 1 lett. b bis, del decreto Iva alla cessione gratuita di beni in favore di una pubblica Amministrazione perché li destini ad interventi umanitari diretti a ripristinare infrastrutture danneggiate da eventi bellici in altro paese. Tale agevolazione trova applicazione anche se non è stato ancora approvato il provvedimento attuativo previsto dalla norma, ritenendo che nelle more dell’emanazione dello stesso, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1988 n. 379. Con riferimento alla prova dell’avvenuta esportazione, la lettera bbis dell’articolo 8 del decreto Iva sembra richiedere esclusivamente la documentazione doganale ma l’Agenzia, rinviando ai chiarimenti forniti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza comunitaria, ricorda che, a determinate condizioni, la prova possa essere fornita con ogni mezzo, ”non potendosi addebitare all’esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità”.

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L’Agenzia delle entrate, con la Risposta ad interpello n. 179/2024 del 12/9/2024, offre chiarimenti sul trattamento IVA da applicare ai servizi dei centri riabilitativi per disabili psicofisiche e sensoriali resi da una impresa sociale in regime di appalto affidato da una Fondazione.

L’Agenzia chiarisce che i servizi residenziali – comprendenti anche i servizi di vitto e alloggio e tutte le prestazioni accessorie, incluso il trasporto – sono esenti Iva ai sensi dell’articolo 10, comma primo, numero 21), del Dpr Iva a prescindere dalla natura del soggetto erogatore e anche se resi in regime di appalto.

Con riferimento ai centri diurni, viene invece riconosciuta l’esenzione esclusivamente con riferimento ai servizi sanitari – da intendere come servizi di diagnosi, cura e riabilitazione – resi da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute oppure da figure elencate nel decreto ministeriale 17 maggio 2002, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto passivo che fornisce la prestazione ai sensi del n. 18 del primo comma del citato articolo 10.

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AGOSTO 2024

Sul tema interviene l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 164/2024 del primo agosto 2024 ricordando che ai fini dell’assoggettamento ad Iva di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall’articolo 1 del Decreto Iva e che il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro.

Ebbene dalla documentazione emerge che le quote sono necessarie per la “copertura delle spese dei servizi centrali [quali ad esempio: materiali di consumo, viaggi del personale, riunioni, attività di sensibilizzazione, servizi (quali la consulenza legale, contabilità, auditing, marketing, ecc.), attrezzature (quali software, licenze, ecc.), nonché la retribuzione del direttore generale] della stessa infrastruttura europea di ricerca (…). Ne consegue che, in tale ipotesi, non realizzandosi tra l’Istante e il Consorzio alfa un rapporto sinallagmatico, non sussiste il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’Iva”.

Sul tema si segnalano anche la risposta pubblicata il 21/5/2021, n. 361, la risoluzione n. 156/E del 22/7/1996, la risposta ad interpello pubblicata il 7/1/2022, n. 2, la circolare n. 34/E del 2013

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LUGLIO 2024

Il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute per iscrivere i figli ad attività sportiva concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente? Per l’Agenzia delle entrate sì, sul tema è intervenuta con la risposta ad interpello n. 144/2024 del 3/07/2024.

La possibilità di applicare l’articolo 51, comma 2, lettera fbis) del testo unico delle imposte sui redditi prevede ai sensi del quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12,” di alcuni servizi è infatti limitata ai “servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». Anche nel caso in cui l’attività sportiva sia svolta all’interno di istituti scolastici ma erogata da associazioni sportive dilettantistiche l’Agenzia delle entrate non ritiene si possa applicare l’agevolazione mentre si può applicare ai costi sostenuti per la partecipazione a ”centri estivi e invernali”, all’accesso ai servizi delle ”ludoteche”, al rimborso di spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico, ivi incluso il rimborso del servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di baby-sitting.

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GIUGNO 2024

Dal 1° luglio 2024 tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione (di qualsiasi natura e importo) devono essere eseguiti “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”. Tale obbligo è stato disposto dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 95, della legge n. 213/2023), che ha modificato l’articolo 11 del decreto legge n. 66/2014 come ricordato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 16 del 28 giugno 2024.

L’obbligo sussiste, quindi, anche quando la compensazione dei crediti con i debiti è solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero” e trova applicazione per tutti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, a prescindere dalla circostanza che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 siano relativi ai tributi che scaturiscono da presupposti, dichiarazioni o istanze concernenti periodi antecedenti alla suddetta data.

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Può accedere ai benefici fiscali del superbonus un ente che aveva i requisiti qualificatori di una Onlus ma non si è mai iscritto alla relativa anagrafe e che intende iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)?

La risposta (n. 138/2024) dell’Agenzia delle entrate è no, atteso che la detrazione si applica agli interventi effettuati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nella rispettiva anagrafe e registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, non essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti qualificatori in quanto è l’iscrizione nella relativa anagrafe e registri che ha effetti costitutivi del relativo status (in tal senso Agenzia delle entrate, circolare n. 23/E del 2022).

Se una Onlus, Odv e Aps si iscrive nel Runts nulla osta alla fruizione del Superbonus nel rispetto delle condizioni e requisiti previsti dal comma 10 bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Diversamente, un ente iscritto al Runts che, pur possedendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’iscrizione alla predetta Anagrafe delle Onlus non si sia iscritto acquisendone la relativa qualifica, non può accedere al Superbonus in quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato articolo 119 non richiama gli enti del Terzo settore.

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MAGGIO 2024

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 115/2024, conferma, in linea con la Circolare 18/2018, la possibilità che le associazioni di promozione sociale effettuino servizi verso persone non associate ma iscritte alle attività i cui corrispettivi specifici sono decommercializzati in quanto trattasi di persone tesserate ad una associazione nazionale a cui l’associazione di promozione sociale risulta affiliata.

Resta da verificare, caso per caso, se l’ente affiliante preveda o meno la possibilità che sia richiesto il tesseramento di una persona che non sia legata da un rapporto associativo con l’affiliata ma che sia un mero fruitore dei relativi servizi.

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Con la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 15 maggio sono state fornite agli uffici indicazioni in merito al c.d. ravvedimento speciale. Si ricorda che con il “decreto Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), è stato prevista l’applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fornite indicazioni in relazione alla riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.

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MARZO 2024

L’Agenzia delle entrate, nel rispondere all’interpello n. 75/2024, chiarisce che il social housing non è contemplata come attività tipica delle Onlus e che affinché questa possa essere ricondotta nel settore della ”assistenza sociale” si rende necessario operare nei confronti di persone in condizione di svantaggio, dove il criterio del disagio economico può concorrere con altri criteri relativi alle condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. In mancanza di dette condizioni, la mera messa a disposizione di alloggi senza una specifica attività di assistenza che si concretizza in una serie articolata di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati, non sembra pertanto rientrare all’interno del settore di attività dell’assistenza sociale.

Dalla documentazione prodotta a parere dell’Agenzia delle entrate non sussiste tale presupposto per cui non può trovare applicazione il superbonus sull’intervento da realizzare sul convento da adibire a tali servizi.

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Con la risoluzione n. 17/E del 27 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “7066” – denominato “Credito d’imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Articolo 6, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22” da esporre nella sezione erario e da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Con l’articolo 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2022, n. 22 la Regione ha concesso contributi nella forma di credito d’imposta a favore di chi (persone fisiche, imprese e fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale) effettua erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva localizzati in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge. I beneficiari possono essere sia soggetti pubblici che privati, tra questi soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive; società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive ed enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

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GENNAIO 2024

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 2/2024 all’interpello di una Onlus, fornisce alcuni chiarimenti sul calcolo del superbonus relativo ad interventi di risparmio energetico realizzati su diverse unità immobiliari.

Il beneficio fiscale trova disciplina nell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con particolare riferimento al comma 10 bis che disciplina le modalità di calcolo su si segnalano anche i chiarimenti forniti con le circolari 3/2023 e 13/2023. Destinatari dell’agevolazione sono Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021.

Con il provvedimento di prassi in commento vengono chiariti i seguenti aspetti:

  • il beneficio si applica anche se si svolgono solo servizi sociosanitari o solo servizi assistenziali;
  • in assenza di specifiche indicazioni nella norma, la Onlus può applicare l’agevolazione anche quando negli immobili svolga attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate nel rispetto dei limiti indicati dal d.lgs. n. 460 del 1997;
  • l’agevolazione spetta quando si detiene l’immobile in virtù di un titolo idoneo che può essere la proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito purché il proprietario abbia espresso il consenso all’esecuzione dei lavori. Non rappresentano titoli validi invece un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie. Per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l’Istante non potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10 bis ma potrà usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8 bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

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