Agli enti che si sono correttamente accreditati e che sono quindi iscritti negli elenchi 5 per mille spetta la quota loro destinata in base alle scelte espresse dai contribuenti.
Più precisamente, ad essi spetta:
Le quote il cui importo è inferiore a 100 euro non sono corrisposte all’ente e sono ripartite l’anno successivo all’interno della medesima finalità con le modalità già menzionate (vedi lettera b).
La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 ha introdotto una significativa accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’Irpef per il periodo d’imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro Irpef.
Tali importi sono ripartiti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate all’erogazione sulla base dei dati già comunicati dall’Agenzia delle entrate.
Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi appositamente predisposti dall’Agenzia delle entrate.
È importante sapere che il termine ultimo per comunicare il proprio Iban, e quindi per non perdere le quote assegnate, è entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. Ovviamente prima si comunica l’Iban o le eventuali variazioni dello stesso, o ci si accerti della sua correttezza, prima ci si predisporrà per ricevere il pagamento delle somme assegnate
Esemplificando: nel caso dei redditi percepiti dai cittadini nel 2022, e pertanto denunciati nel 2023, l’ente che partecipa alla ricezione del 5 per mille 2023 deve comunicare il proprio Iban entro il 30 settembre 2026 e l’amministrazione competente dovrà effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2026.
Le novità introdotte dalla nuova normativa riguardano anche gli obblighi di rendicontazione per gli enti percettori del 5 per mille.
In particolare, tutti i beneficiari destinatari delle quote di 5 per mille redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
I beneficiari del contributo non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille.
Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni all’amministrazione competente, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto. Tali enti sono anche i soli che hanno l’obbligo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio del rendiconto, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni (ciò è stato chiarito con il decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021, il quale ha disposto le nuove linee guida e modulistica per la rendicontazione del 5 per mille destinato agli enti del Terzo settore).
Nel caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione sul proprio sito degli importi percepiti, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni, e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo erogato. In caso invece di omessa compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa, così come in caso di omesso invio degli stessi (per gli enti che ne sono obbligati), l’amministrazione competente procede al recupero delle somme erogate.
Con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come il 5 per mille non sia da considerare un “contributo pubblico” ai sensi della legge 124 del 2017, e quindi le somme percepite a tale titolo dagli enti non rientrino nel “plafond” dei 10.000 euro annuali, al superamento dei quali scatta l’obbligo di pubblicazione sul sito internet o sui portali digitali dell’ente.
Le amministrazioni erogatrici sono tenute, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo. Le stesse amministrazioni pubblicano inoltre in un’apposita sezione del proprio sito web il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 ha introdotto una significativa accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell’Economia e delle finanze i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’Irpef per il periodo d’imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro Irpef.
Tali importi sono ripartiti con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate all’erogazione sulla base dei dati già comunicati dall’Agenzia delle entrate.
Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi appositamente predisposti dall’Agenzia delle entrate.
Esemplificando: nel caso dei redditi percepiti dai cittadini nel 2020, e pertanto denunciati nel 2021, l’ente che partecipa alla ricezione del 5 per mille 2021 deve comunicare il proprio Iban entro il 30 settembre 2022 e l’amministrazione competente dovrà effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2022.
Le novità introdotte dalla nuova normativa riguardano anche gli obblighi di rendicontazione per gli enti percettori del 5 per mille.
In particolare, tutti i beneficiari destinatari delle quote di 5 per mille redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
I beneficiari del contributo non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille.
Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni all’amministrazione competente all’erogazione delle somme, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto. Tali enti sono anche i soli che hanno l’obbligo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio del rendiconto, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni (ciò è stato chiarito con il Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021, il quale ha disposto le nuove linee guida e modulistica per la rendicontazione del 5 per mille destinato agli enti del Terzo settore).
Nel caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione sul proprio sito degli importi percepiti, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni, e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo erogato. In caso invece di omessa compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa, così come in caso di omesso invio degli stessi (per gli enti che ne sono obbligati), l’amministrazione competente procede al recupero delle somme erogate.
Con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come il 5 per mille non sia da considerare un “contributo pubblico” ai sensi della legge 124 del 2017, e quindi le somme percepite a tale titolo dagli enti non rientrino nel “plafond” dei 10.000 euro annuali, al superamento dei quali scatta l’obbligo di pubblicazione sul sito internet o sui portali digitali dell’ente.
Le amministrazioni erogatrici sono tenute, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo. Le stesse amministrazioni pubblicano inoltre in un’apposita sezione del proprio sito web il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.
Il decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020 è intervenuto disciplinando, nello specifico, i tempi e le modalità di erogazione del contributo e, quindi, anche gli obblighi di rendicontazione sopra descritti.
Le due principali modifiche introdotte dal dpcm del 23 luglio 2020 attengono inoltre:
Legge 124 del 2017, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
Le disposizioni contenute nel dpcm del 23 luglio 2020 sono entrate immediatamente in vigore, risultando perciò applicabili al 5 per mille 2021.
La scheda è aggiornata a marzo 2023.