È necessario avere libri sociali completi ed esaustivi ma nel rispetto del principio di minimizzazione del dato raccolto, anche ai fini del diritto alla riservatezza.
Nel libro delle assemblee vanno riportate tutte le adunanze assembleari. Ad ogni verbale di assemblea è opportuno allegare:
Il contenuto della delibera varia a seconda dei casi, ma è sempre importante trovare un equilibrio tra l’esaustività del verbale, che riporti quanto è effettivamente stato discusso in assemblea, e la necessità di una sintesi pratica.
Se lo statuto prevede la prima e seconda convocazione dell’assemblea, indicare sempre di che convocazione si tratta. Se l’assemblea in prima convocazione non si è validamente costituita, redigere il verbale di assemblea deserta e specificarlo in apertura di assemblea in seconda convocazione riportandolo nel relativo verbale.
Generalmente i contenuti minimi di un verbale di assemblea sono i seguenti:
L’assistenza del segretario non è necessaria nel caso di verbale redatto da un notaio.
È possibile tenere i libri sociali con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte (firma digitale e marcatura temporale).
Il verbale è il documento che maggiormente certifica la partecipazione alla vita associativa e pertanto dovrà descrivere, non solo le modalità di partecipazione e di svolgimento della riunione, ma anche le modalità di espressione del voto.
Ogni delibera deve dimostrare i principi cardine dell’associazione, pertanto si rende necessario monitorare continuamente il loro rispetto durante la riunione:
Gli enti del Terzo settore disciplinano nello statuto le maggioranze necessarie (quorum) affinché l’assemblea ordinaria o straordinaria sia validamente costituita (quorum costitutivi) o affinché possa validamente deliberare su quanto all’ordine del giorno (quorum deliberativi).
Si ricorda di compilare il modello di esempio adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
È necessario avere libri sociali completi ed esaustivi ma nel rispetto del principio di minimizzazione del dato raccolto, anche ai fini del diritto alla riservatezza.
Nel libro delle assemblee vanno riportate tutte le adunanze assembleari. Ad ogni verbale di assemblea è opportuno allegare:
Il contenuto della delibera varia naturalmente a seconda dei casi, ma è sempre è importante trovare un equilibrio tra l’esaustività del verbale, che riporti quanto è effettivamente stato discusso in assemblea, e la necessità di una sintesi pratica.
Se lo statuto prevede la prima e seconda convocazione dell’assemblea, indicare sempre di che convocazione si tratta. Se l’assemblea in prima convocazione non si è validamente costituita, redigere il verbale di assemblea deserta e specificarlo in apertura di assemblea in seconda convocazione riportandolo nel relativo verbale.
Generalmente i contenuti minimi di un verbale di assemblea sono i seguenti:
L’assistenza del Segretario non è necessaria nel caso di verbale redatto da un notaio.
È possibile tenere i libri sociali con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte (firma digitale e marcatura temporale).
Il verbale è il documento che maggiormente certifica la partecipazione alla vita associativa e pertanto dovrà descrivere, non solo le modalità di partecipazione e di svolgimento della riunione, ma anche le modalità di espressione del voto.
Ogni delibera deve dimostrare i principi cardine dell’associazione, pertanto si rende necessario monitorare continuamente il loro rispetto durante la riunione:
Gli enti del Terzo settore approvano con assemblea ordinaria entro i termini previsti da statuto, il bilancio di esercizio che illustra voci di bilancio, andamento economico e finanziario dell’ente e perseguimento delle sue finalità statutarie (art. 13 D.lgs 117/17) da pubblicarsi ogni anno entro il 30 giugno sul RUNTS, su modelli ministeriali DM 39/2020
È obbligatorio approvare in assemblea anche il bilancio sociale solo per Enti del Terzo Settore con entrate superiori a un milione di euro, redatto secondo le Linee guida del DM 4 luglio 2019 (art.14 D.lgs 117/17) da pubblicarsi ogni anno entro il 30 giugno sul RUNTS o se previsto dallo statuto.
Il bilancio preventivo non è obbligatorio ma se previsto dallo statuto è da approvarsi in assemblea ordinaria con le modalità e tempi disposti.
Si ricorda di compilare il modello di esempio adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
È necessario avere libri sociali completi ed esaustivi ma nel rispetto del principio di minimizzazione del dato raccolto, anche ai fini del diritto alla riservatezza.
Nel libro delle assemblee vanno riportate tutte le adunanze assembleari. Ad ogni verbale di assemblea è opportuno allegare:
Il contenuto della delibera varia naturalmente a seconda dei casi, ma è sempre importante trovare un equilibrio tra l’esaustività del verbale che riporti quanto è effettivamente stato discusso in assemblea e la necessità di una sintesi pratica.
Se lo statuto prevede la prima e seconda convocazione dell’assemblea, indicare sempre di che convocazione si tratta. Se l’assemblea in prima convocazione non si è validamente costituita, redigere il verbale di assemblea deserta e specificarlo in apertura di assemblea in seconda convocazione riportandolo nel relativo verbale.
Generalmente i contenuti minimi di un verbale di assemblea sono i seguenti:
L’assistenza del segretario non è necessaria nel caso di verbale redatto da un notaio.
È possibile tenere i libri sociali con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte (firma digitale e marcatura temporale).
Il verbale è il documento che maggiormente certifica la partecipazione alla vita associativa e pertanto dovrà descrivere non solo le modalità di partecipazione e di svolgimento della riunione, ma anche le modalità di espressione del voto.
Ogni delibera deve dimostrare i principi cardine dell’associazione, pertanto si rende necessario monitorare continuamente il loro rispetto durante la riunione:
Negli enti del Terzo settore è competenza inderogabile dell’assemblea la nomina degli organi sociali. Nelle associazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione, che può avere diverse denominazioni (consiglio direttivo, consiglio esecutivo, etc.) e la nomina degli amministratori, salvo diversa previsione statutaria per le associazioni con numero di associati non inferiore a cinquecento, spetta all’assemblea (art. 26 dlgs 117/17). Il presidente dell’associazione, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, può essere eletto sia direttamente dall’assemblea sia nelle forme dell’elezione indiretta da parte dell’organo di amministrazione in un successivo momento. L’organo di controllo e il revisore legale dei conti sono organi la cui nomina da parte dell’assemblea è obbligatoria solo nei casi e con i requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 dlgs 117/17 o se obbligatoriamente previsti in statuto. Altri organi sociali possono essere statutariamente previsti.
Il verbale di assemblea ordinaria di elezione degli organi sociali può essere utilizzato sia a seguito della naturale o anticipata scadenza del mandato precedente dell’organo, sia per l’elezione di un singolo componente mancante per il rispetto del numero legale da statuto (es. consigliere dimessosi).
Si ricorda di compilare il modello di esempio adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
È necessario avere libri sociali completi ed esaustivi ma nel rispetto del principio di minimizzazione del dato raccolto, anche ai fini del diritto alla riservatezza.
Nel libro delle assemblee vanno riportate tutte le adunanze assembleari. Ad ogni verbale di assemblea è opportuno allegare:
Il contenuto della delibera varia naturalmente a seconda dei casi, ma è sempre importante trovare un equilibrio tra l’esaustività del verbale, che riporti quanto è effettivamente stato discusso in assemblea, e la necessità di una sintesi pratica.
Se lo statuto prevede la prima e seconda convocazione dell’assemblea, indicare sempre di che convocazione si tratta. Se l’assemblea in prima convocazione non si è validamente costituita, redigere il verbale di assemblea deserta e specificarlo in apertura di assemblea in seconda convocazione riportandolo nel relativo verbale.
Generalmente i contenuti minimi di un verbale di assemblea sono i seguenti:
L’assistenza del segretario non è necessaria nel caso di verbale redatto da un notaio.
È possibile tenere i libri sociali con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte (firma digitale e marcatura temporale).
Il verbale è il documento che maggiormente certifica la partecipazione alla vita associativa e pertanto dovrà descrivere, non solo le modalità di partecipazione e di svolgimento della riunione, ma anche le modalità di espressione del voto.
Ogni delibera deve dimostrare i principi cardine dell’associazione, pertanto si rende necessario monitorare continuamente il loro rispetto durante la riunione:
Gli enti del Terzo settore deliberano la modifica dello statuto dell’associazione con assemblea straordinaria con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto stesso, in conformità all’art. 22 cc. La delibera di modifica dello statuto è competenza inderogabile dell’assemblea.
Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
È necessario avere libri sociali completi ed esaustivi ma nel rispetto del principio di minimizzazione del dato raccolto, anche ai fini del diritto alla riservatezza.
Nel libro delle assemblee vanno riportate tutte le adunanze assembleari. Ad ogni verbale di assemblea è opportuno allegare:
Il contenuto della delibera varia naturalmente a seconda dei casi, ma è sempre importante trovare un equilibrio tra l’esaustività del verbale, che riporti quanto è effettivamente stato discusso in assemblea, e la necessità di una sintesi pratica.
Se lo statuto prevede la prima e seconda convocazione dell’assemblea, indicare sempre di che convocazione si tratta. Se l’assemblea in prima convocazione non si è validamente costituita, redigere il verbale di assemblea deserta e specificarlo in apertura di assemblea in seconda convocazione riportandolo nel relativo verbale.
Generalmente i contenuti minimi di un verbale di assemblea sono i seguenti:
L’assistenza del segretario non è necessaria nel caso di verbale redatto da un notaio.
È possibile tenere i libri sociali con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte (firma digitale e marcatura temporale).
Il verbale è il documento che maggiormente certifica la partecipazione alla vita associativa e pertanto dovrà descrivere, non solo le modalità di partecipazione e di svolgimento della riunione, ma anche le modalità di espressione del voto.
Ogni delibera deve dimostrare i principi cardine dell’associazione, pertanto si rende necessario monitorare continuamente il loro rispetto durante la riunione:
Gli enti del Terzo settore deliberano lo scioglimento dell’associazione con assemblea straordinaria con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto stesso, in conformità all’art. 22 cc. La delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione è competenza inderogabile dell’assemblea.
Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
È necessario avere libri sociali completi ed esaustivi ma nel rispetto del principio di minimizzazione del dato raccolto, anche ai fini del diritto alla riservatezza.
Nel libro delle assemblee vanno riportate tutte le adunanze assembleari. Ad ogni verbale di assemblea è opportuno allegare:
Il contenuto della delibera varia naturalmente a seconda dei casi, ma è sempre importante trovare un equilibrio tra l’esaustività del verbale che riporti quanto è effettivamente stato discusso in assemblea e la necessità di una sintesi pratica.
Se lo statuto prevede la prima e seconda convocazione dell’assemblea, indicare sempre di che convocazione si tratta. Se l’assemblea in prima convocazione non si è validamente costituita, redigere il verbale di assemblea deserta e specificarlo in apertura di assemblea in seconda convocazione riportandolo nel relativo verbale.
Generalmente i contenuti minimi di un verbale di assemblea sono i seguenti:
L’assistenza del segretario non è necessaria nel caso di verbale redatto da un notaio.
È possibile tenere i libri sociali con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte (firma digitale e marcatura temporale).
Il verbale è il documento che maggiormente certifica la partecipazione alla vita associativa e pertanto dovrà descrivere, non solo le modalità di partecipazione e di svolgimento della riunione, ma anche le modalità di espressione del voto.
Ogni delibera deve dimostrare i principi cardine dell’associazione, pertanto si rende necessario monitorare continuamente il loro rispetto durante la riunione:
Il verbale dell’assemblea telematica avrà le stesse caratteristiche dei verbali delle assemblee in presenza ma, in ragione della delicatezza della partecipazione in modalità telematica dei soci, dovrà descrivere in maniera analitica le modalità di presenza virtuale, di intervento e di voto evidenziando le operazioni di accertamento da parte del presidente.
Il presente format di assemblea telematica si può utilizzare adattandolo alle diverse tipologie di assemblea presenti in altri modelli: assemblea straordinaria, assemblea di approvazione del bilancio, etc.
Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
La compilazione dei libri sociali varia a seconda delle regole interne dell’associazione: non esiste uno standard unico.
È necessario avere libri sociali completi ed esaustivi ma nel rispetto del principio di minimizzazione del dato raccolto, anche ai fini del diritto alla riservatezza.
Nel libro dei verbali dell’organo di amministrazione vanno riportati tutti verbali delle riunioni. Ad ogni verbale di organo di amministrazione è opportuno allegare:
• copia della lettera di convocazione che dimostri l’avvenuto invio a tutti gli amministratori e il rispetto dei tempi di convocazione come da statuto;
• gli allegati che sono stati oggetto di discussione della riunione;
• eventuali deleghe.
Il contenuto della delibera varia a seconda dei casi, ma è sempre importante trovare un equilibrio tra l’esaustività del verbale, che riporti quanto è effettivamente stato discusso nella riunione dell’organo di amministrazione, e la necessità di una sintesi pratica.
Se lo statuto prevede la prima e seconda convocazione della riunione dell’organo di amministrazione, indicare sempre di che convocazione si tratta.
Generalmente i contenuti minimi di un verbale di organo di amministrazione sono i seguenti:
È possibile tenere i libri sociali con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte (firma digitale e marcatura temporale).
Il verbale è il documento che maggiormente certifica la partecipazione alla vita associativa e pertanto dovrà descrivere non solo le modalità di partecipazione e di svolgimento della riunione, ma anche le modalità di espressione del voto.
Ogni delibera deve dimostrare i principi cardine dell’associazione, pertanto si rende necessario monitorare continuamente il loro rispetto durante la riunione:
Si ricorda di compilare il modello di esempio adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
Generalmente i contenuti minimi di una convocazione sono i seguenti:
La convocazione, che dovrà essere inviata con le modalità e nei termini stabiliti a tutti i soci aventi diritto, potrà essere archiviata unitamente al verbale di assemblea, anche divenendone allegato.
Anche la convocazione, così come la delibera, deve dimostrare i principi cardine dell’associazione, pertanto si rende necessario dare evidenza del rispetto dei seguenti principi:
Si ricorda di compilare il modello di esempio adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
La convocazione dell’assemblea deve rispettare le prescrizioni dello statuto o dei regolamenti dell’ente e avvenire nei termini e con le modalità indicate.
Generalmente i contenuti minimi di una convocazione sono i seguenti:
La convocazione, che dovrà essere inviata con le modalità e nei termini stabiliti a tutti i soci aventi diritto, potrà essere archiviata unitamente al verbale di assemblea, anche divenendone allegato.
Anche la convocazione, così come la delibera, deve dimostrare i principi cardine dell’associazione, pertanto si rende necessario dare evidenza del rispetto dei seguenti principi:
Gli enti del Terzo settore deliberano la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione con assemblea straordinaria con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto stesso, in conformità all’art. 22 cc. La delibera di modifica dello statuto e quella di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione sono di competenza inderogabile dell’assemblea.
Si ricorda di compilare il modello di esempio adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
Generalmente i contenuti minimi di una convocazione sono i seguenti:
La convocazione, che dovrà essere inviata con le modalità e nei termini stabiliti a tutti gli amministratori, potrà essere archiviata unitamente al verbale di organo di amministrazione, anche divenendone allegato.
Anche la convocazione, così come la delibera, deve dimostrare i principi cardine dell’associazione, pertanto si rende necessario dare evidenza del rispetto dei seguenti principi:
Si ricorda di compilare il modello di esempio adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
Si raccomanda anche l’approfondimento del documento del Cndcec “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore”.
Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
A cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.