In risposta a una serie di richieste di chiarimento, le indicazioni sulla gestione degli appalti per favorire la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali, assicurare il pieno rispetto del codice dei contratti pubblici, applicare i principi di pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza e parità di trattamento anche nel Terzo settore
Più qualità e diffusione di buone pratiche: sono questi gli indirizzi delle nuove linee guida di Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, sull’affidamento dei servizi sociali. Si tratta, nello specifico, di indicazioni sulla gestione degli appalti per favorire la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali, assicurare il pieno rispetto del codice dei contratti pubblici, applicare i principi di pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza e parità di trattamento anche nel Terzo settore.
“L’Autorità intende così agevolare le stazioni appaltanti del Terzo Settore nell’individuare la normativa applicabile agli specifici affidamenti, garantendo sempre il rispetto del codice dei contratti”, ha dichiarato il Presidente di Anac, Giuseppe Busia nella comunicazione pubblicata sul sito di Anac. “Le indicazioni di Anac sono volte a favorire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi, sviluppando migliori pratiche. Vogliamo assicurare maggiore qualità delle prestazioni attraverso la garanzia di professionalità dei prestatori di servizi e il monitoraggio dell’esecuzione del contratto”.
Da quanto riportato nella comunicazione ufficiale di Anac, numerose sono state negli ultimi tempi, le richieste pervenute ad Anac da parte del Terzo settore di chiarimenti e aiuti per applicare la giusta normativa nell’assegnazione dei servizi sociali, specie dopo la legge N.120/2020, e dopo l’emanazione del codice del Terzo settore che si applica ad ambiti coperti anche dal codice degli Appalti. Inoltre, sono emerse difficoltà nell’effettuare una scelta consapevole tra le diverse forme di affidamento disponibili.
L’Autorità ha ritenuto, quindi, di intervenire per agevolare le stazioni appaltanti in tale contesto normativo caratterizzato da diverse fonti concorrenti, spesso non coordinate. E per garantire che gli affidamenti abbiano buon fine.
Dai dati si evince che circa la metà degli affidamenti di servizi sociali per numero e oltre un quarto degli affidamenti per valore dell’importo di aggiudicazione sono assegnati con la partecipazione di un solo concorrente. In alcuni casi, la partecipazione di un solo concorrente dipende dal ricorso ad affidamenti diretti consentiti dalla normativa, in altri casi è il segnale di una ridotta concorrenza presente nel settore.
Si pensi che circa il 30-35% delle procedure aperte o ristrette ha visto la partecipazione di un solo concorrente. Per altro verso, gli appalti aggiudicati con almeno sei concorrenti rappresentano meno del 15% del totale, anche se tali affidamenti si riferiscono alle gare di importo maggiore, rappresentando il 35% del totale. I dati si riferiscono ad affidamenti di importo superiore a 150 mila euro e, quindi, non considerano gli affidamenti diretti permessi dal ridotto valore dell’appalto.
Le Linee Guida di Anac, oltre ad individuare e descrivere le fattispecie estranee ed escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, chiariscono meglio che il codice dei contratti pubblici si applica nei soli casi in cui le stazioni appaltanti decidano di affidare i servizi sociali ricorrendo alle procedure previste dal codice. Sono escluse, quindi, le ipotesi in cui la scelta dell’amministrazione ricada su modalità alternative di svolgimento del servizio, quali la co-programmazione e co-progettazione, le convenzioni con le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, le forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale. È stata, inoltre, accolta la richiesta pervenuta dal mondo del Terzo Settore di precisare la disciplina applicabile alle concessioni di servizi sociali.
Viene specificato, infine, che la scelta tra le diverse modalità disponibili di svolgimento del servizio spetta alle stazioni appaltanti, ed è effettuata in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall’altro, di prevedere la compartecipazione dell’amministrazione allo svolgimento dello stesso.
© Foto in copertina di Patrizia Sonato, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"