Raccolta fondi, donazioni e contributi

Gli enti (associazioni, fondazioni, Onlus) che nel corso dell’esercizio abbiano ricevuto contributi pubblici per un importo pari o superiore a 10.000 euro, devono pubblicare annualmente sul proprio sito, o analogo portale digitale, o della rete associativa alla quale l’ente aderisce, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici con espressa indicazione di:

  • denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente;
  • denominazione e codice fiscale dell’ente pubblico erogante;
  • importo del contributo;
  • data dell’incasso;
  • causale del contributo.

Per l’individuazione dei contributi è necessario tener conto di tutte le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Non viene conteggiato a tali fini il contributo del 5 per mille.

Sono da considerarsi non solo i contributi monetari ma anche i contributi in natura (comodati d’uso gratuiti per immobili o altre risorse strumentali concessi in comodato, etc.), chiedendo alla amministrazione erogante il valore del bene ricevuto o, se non fosse possibile individuarlo, con riferimento al valore di mercato di un bene simile.

Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’ente.

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Le donazioni agli enti del Terzo settore (Ets) consentono delle agevolazioni fiscali per il donatore, se rispettano determinate formalità.

Le donazioni in denaro per consentire tali agevolazioni devono essere effettuate tramite intermediario, banca, posta o altri sistemi di pagamento che lo rendano tracciabile.

Se effettuate da parte di persone fisiche, il donatore può detrarre dall’imposta sul reddito il 30% della donazione, il 35% se l’Ets è una organizzazione di volontariato (Odv), per un importo non superiore a 30.000 euro, oppure può dedurre dal reddito complessivo dichiarato l’intero importo della donazione ma fino ad un massimo del 10% del reddito stesso.

Se effettuate da parte di enti o società, il donatore può dedurre dal reddito complessivo dichiarato la donazione, non superando il limite del 10% del reddito. Se la deduzione risulta superiore al reddito è possibile sommare l’eccedenza alle deduzioni degli esercizi successivi ma non oltre il quarto. I diversi tipi di agevolazione non sono cumulabili ma alternativi.

La ricevuta della donazione, oltre a contenere tutti gli estremi del donatore e dell’Ets beneficiario, richiama le agevolazioni fiscali consentite al donatore.

Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’ente.

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Le donazioni agli enti del Terzo settore (Ets) consentono delle agevolazioni fiscali per il donatore, se rispettano determinate formalità. Per le donazioni di beni è necessario quantificare in modo sufficientemente preciso l’ammontare del valore della donazione in natura, in quanto su questo valore viene calcolata l’agevolazione. Il criterio generale è quello del valore “normale” del bene donato, facendo riferimento quindi a beni della stessa specie o similari.

Se effettuate da parte di persone fisiche, il donatore può detrarre dall’imposta sul reddito il 30% della donazione, il 35% se l’Ets è una organizzazione di volontariato (Odv), per un importo non superiore a 30.000 euro, oppure può dedurre dal reddito complessivo dichiarato l’intero importo della donazione ma fino ad un massimo del 10% del reddito stesso.

Se effettuate da parte di enti o società, il donatore può dedurre dal reddito complessivo dichiarato la donazione, non superando il limite del 10% del reddito. Se la deduzione risulta superiore al reddito è possibile sommare l’eccedenza alle deduzioni degli esercizi successivi ma non oltre il quarto. I diversi tipi di agevolazione non sono cumulabili ma alternativi.

Se il valore della donazione di un singolo bene è superiore a 30.000 euro oppure nel caso in cui sia impossibile determinarne il valore, il donatore dovrà farsi rilasciare una perizia giurata di non oltre novanta giorni prima, che attesti il valore del bene donato.

Tutte le donazioni in natura, infine, richiedono una dichiarazione rilasciata dal donatore con l’elenco dei beni ricevuti e dei relativi valori.

La ricevuta della donazione, oltre a contenere tutti gli estremi del donatore e dell’Ets beneficiario, richiama le agevolazioni fiscali consentite al donatore e l’elenco con descrizione analitica dei beni e dei relativi valori, corrispondente alla dichiarazione consegnata dal donatore.

Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’ente.

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Le cessioni da parte di società di alcuni beni con determinate caratteristiche, tali che se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere un rifiuto, configura una donazione con particolari agevolazioni se svolta nei confronti degli enti senza scopo di lucro che realizzano attività di interesse generale perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in primis gli enti del Terzo settore.

L’ente è tenuto a trasmettere un’apposita dichiarazione trimestrale di quanto ricevuto con l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Tale dichiarazione trimestrale, che può avere anche funzione di ricevuta della cessione del bene, deve riportare gli estremi dei documenti di trasporto per i beni (Ddt) o documento equipollente relativi alle cessioni.

Il donatore è tenuto ad emettere un documento di trasporto per i beni (Ddt) o documento equipollente, con data, estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

La società che dona tali beni, se le singole cessioni sono superiori di valore a 15.000 euro o se non si tratta di beni alimentari facilmente deperibili, deve trasmettere all’amministrazione finanziaria comunicazione mensile (entro il giorno 5 del mese successivo alle cessioni) riepilogativa delle cessioni effettuate, con i dati contenuti nel Ddt, del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita.

Il donatore può detrarre interamente l’Iva relativo all’acquisto o fabbricazione, in quanto i beni vengono considerati distrutti, se i beni donati rientrano tra quelli descritti all’art. 16 della legge 166/16 (“Antisprechi”), es. prodotti alimentari invenduti, medicinali inutilizzati, prodotti cura e igiene, etc.

Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’ente.

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Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, ai sensi dell’art. 14 co. 2 D.Lgs 117/17.

Il dettato di cui all’art. 14 del codice del Terzo settore testimonia la volontà del legislatore di prevedere, in applicazione del criterio di proporzionalità, adempimenti differenziati in base alla dimensione economica dell’ente.

Da un lato, il bilancio sociale (obbligatorio per gli Ets con entrate annuali superiori ad 1 milione di euro), è un documento articolato ed approfondito che ha come obiettivo quello di rendere disponibili una serie di elementi informativi analitici che descrivono i vari aspetti dell’ente, del suo funzionamento interno e in generale del suo operare; dall’altro, la pubblicazione di dati di più immediata conoscibilità (quali appunto quelli richiamati all’art. 14, co. 2), obbligatoria per Ets di dimensioni sensibilmente più ridotte.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 34 D.lgs 117/17 per le organizzazioni di volontariato (Odv) ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell’organo di controllo e dei revisori legali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.

Il codice del Terzo settore non fornisce un termine per l’adempimento in esame: si consiglia comunque di allineare la scadenza alla data del 30 giugno di ogni anno, come per altri adempimenti di trasparenza e informazione.

Le informazioni sui compensi possono essere pubblicate anche in forma anonima individuando categorie retributive, essendo invece insufficiente il dato aggregato che non dia evidenza di trattamenti differenziati. Devono essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce).

Anche nel caso in cui un Ets con entrate annuali superiori a 100.000 euro non abbia erogato nell’annualità di riferimento, somme a titolo di emolumenti, compensi o corrispettivi nei termini sopra indicati, deve comunque procedere alla pubblicazione con apposita dichiarazione, quale ad esempio “L’ente dichiara che nell’esercizio ____ non ha attribuito somme a titolo di emolumenti, compensi o corrispettivi nei termini sopra indicati”.

Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’ente.

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