Il volontario non può ricevere una retribuzione per l’attività svolta: può unicamente ricevere il rimborso dal suo ente del Terzo settore (Ets) delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività stessa, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.
Le previsioni concernenti le modalità di rimborso si applicano unicamente ai soggetti qualificabili come volontari.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Ai fini del rimborso, il codice ammette anche un’autocertificazione, purché i rimborsi non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Quello appena menzionato è il cosiddetto “rimborso autocertificato”, per il quale non è necessario che il volontario presenti all’ente i documenti giustificativi delle spese sostenute: questi ultimi però devono comunque esserci e, in caso di controllo, il volontario li deve presentare. Il “rimborso autocertificato” non costituisce quindi un rimborso spese forfetario, il quale è vietato espressamente dal codice.
La riforma del Terzo settore riprende i principi posti dalle precedenti disposizioni in tema di rimborso spese per i volontari, confermando la preventiva autorizzazione della spesa da parte dell’ente e la necessaria presentazione dei giustificativi di spesa da parte del volontario.
La novità è rappresentata dalla possibilità di autocertificare il rimborso nei limiti di spesa prima menzionati: si ribadisce però come tale rimborso, pur non obbligando il volontario a presentare all’ente i documenti giustificativi di spesa, non costituisca affatto un rimborso forfetario. In altre parole, il volontario deve essere in possesso e conservare i giustificativi di spesa anche nel caso di tali rimborsi.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 17
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
La normativa concernente i rimborsi ai volontari è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La scheda è aggiornata a giugno 2022.