Nell’attività di volontariato deve infatti essere insita la volontà di svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Se non ha preso l’impegno per quei mesi, quindi, potrebbe essere un occasionale. Nel qual caso, si ricorda, dovrà essere comunque assicurato ed inserito nell’elenco dei volontari occasionali o nell’apposita sezione del registro volontari.
Nel libro degli associati vanno inseriti tutti gli associati. L’associato è colui che aderisce all’ente perché ne condivide i relativi scopi istituzionali e a cui devono essere garantiti i diritti di partecipazione democratica alla vita associativa. La domanda di ammissione viene accolta nelle modalità indicate in statuto e viene comunicata all’interessato la relativa accettazione (art. 23 dlgs 117/17) quindi l’associato viene inserito nel libro degli associati.
Con riferimento alle Odv si applicano i seguenti vincoli:
Con riferimento alle Aps si applicano invece i seguenti vincoli:
Per quanto concerne la quantificazione dei lavoratori, il Ministero del Lavoro (nota n. 18244 del 30 novembre 2021) afferma che devono essere comunicati e computati solo i dati di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi con tutela Inail. Il Ministero afferma però “con esclusione, pertanto, dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. Difatti, l’inclusione anche di questi ultimi tra i lavoratori (ovvero al numeratore del rapporto lavoratori/volontari di cui alla norma) potrebbe comportare l’equiparazione di situazioni recanti oggettiva disomogeneità”.
In sintesi, nelle Aps si devono calcolare e comunicare solo i dati di dipendenti e co.co.co. ai fini del requisito di cui al punto 2 ma ai fini del requisito di cui al punto 1 è bene monitorare anche i lavoratori autonomi, soprattutto i titolari di partita iva che svolgono una prestazione continuativa nei confronti dell’associazione.
Per quantificare i volontari si ricorre al criterio capitario (nota n. 18244 del 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro) non assumendo rilevanza l’impegno di ore profuso, criterio questo necessario esclusivamente per calcolare i costi figurativi dell’ente (dm 19 maggio 2021 n. 107). In assenza di indicazioni di prassi, si consiglia di computare solo i volontari continuativi il cui numero va comunicato nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Si ricorda che il Ministero del Lavoro si è soffermato sul tema delle discriminazioni nella nota n. 18244 del 30 novembre 2021 e nella nota n. 1309 del 6 febbraio 2019.
L’assunzione della qualifica di volontario è in ogni caso subordinata al rispetto delle disposizioni regolamentari di cui si è dotato l’ente (es: partecipazione obbligatoria ai percorsi formativi).
Pagamento quota sociale
Se sono esclusivamente volontari – salva diversa previsione statutaria o regolamentare – non sono chiamati a versate contributi associativi.
Nelle cooperative sociali è ammessa la presenza di soci volontari ma il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci (Ministero dello Sviluppo economico nota del 31/1/2019) e nella gestione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) contrattualizzati con la PA (quindi servizi socio-sanitari ed educativi), le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti (legge 381/91).
Si ricorda che a parere del Ministero del Lavoro (nota n. 18244 del 30 novembre 2021) i soci delle organizzazioni di volontariato non possono in ogni caso essere retribuiti.