Accesso ai dati, tenuta del registro e pubblicità

Accesso e gestione

LA CONSULTAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è un archivio informatico nel quale sono raccolti e registrati atti ed informazioni omogenei e predefiniti per tutti gli enti del Terzo settore (Ets), i quali compongono il patrimonio informativo del registro. Esso è consultabile:

  1. da parte dei terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato;
  2. da parte delle pubbliche amministrazioni, che vi possono accedere anche in modalità interoperabile tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere agli Ets atti o documenti che risultino già depositati al registro unico.

Attraverso il portale del Runts, previa registrazione e autenticazione, l’ente accede alle funzionalità telematiche di compilazione, invio ed integrazione delle istanze, deposito atti, visualizzazione degli stati di avanzamento dell’istruttoria e consultazione dei dati.

Ad ogni invio di istanze e comunicazioni, l’utente riceverà un riscontro dell’avvenuta ricezione e protocollazione di quanto trasmesso, secondo le modalità individuate dall’allegato tecnico A) al decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali (decreto Runts).

Le comunicazioni riguardanti il Runts in arrivo e in partenza da ciascun ufficio dello stesso sono contraddistinte da un numero di protocollo.

Ad ogni ente che si iscrive al registro viene associato un numero di repertorio progressivo, univoco e non modificabile, al quale sono associati i numeri di protocollo delle comunicazioni.

Il numero di repertorio assegnato rimane invariato anche nel caso di trasferimento della sede dell’Ets in altra regione o provincia autonoma.

A partire dalla data di ricezione dell’istanza da parte del Runts decorrono i tempi dettati per lo svolgimento dell’istruttoria. Ogni atto e documento deve essere prodotto nel formato indicato al fine di garantirne l’immodificabilità e la tracciatura di tutte le operazioni nel sistema informatico.

LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Runts sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro i 15 giorni dalla pubblicazione nel Runts, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati impossibilitati ad averne conoscenza.

Tale sistema di pubblicità legale è fondato sulla tipicità degli atti da pubblicare, i quali sono elencati nella Tabella 11.

TABELLA 11

ATTI, INFORMAZIONI E PROVVEDIMENTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE NEL RUNTS
(Art. 26, decreto Runts)

INVIO DI ATTI ED INFORMAZIONI

Per tutti gli Ets in fase di iscrizione, i documenti e le informazioni richiesti ai sensi dell’art.8, commi 5 e 6 del decreto Runts (vedi “schema 1”).

    • Per le reti associative, anche le informazioni previste dall’art. 10, c. 2 del decreto Runts (vedi “schema 2”).
    • Per gli enti dotati di personalità giuridica, anche le informazioni previste dall’art. 16, commi 2 e 6 del decreto Runts (vedi "Tabella 1").

Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i documenti e le informazioni richiesti in fase di iscrizione ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 3 del decreto Runts.

Per tutti gli Ets, una volta iscritti, l’aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 8, c. 6 (vedi “schema 1”), oltre che il deposito degli atti elencati dall’art. 20, c. 1 del decreto Runts (vedi “Tabella 8" e "Tabella 9”).

PROVVEDIMENTI

Il provvedimento di migrazione ad altra sezione del Runts, depositato dall’ufficio competente.
Il provvedimento di cancellazione dal Runts, depositato dall’ufficio competente.

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