ASSICURAZIONE

Assicurazione soci

Non tutti gli associati sono necessariamente anche volontari. Non tutti i volontari devono essere necessariamente associati.

Devono essere assicurati – per malattia, infortunio, responsabilità civile – i volontari (associati e non) sia continuativi che occasionali (ex art. 18 del CTS).

Devono essere assicurati – per infortuni avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente – i soci delle associazioni sportive dilettantistiche (ex art. 51 della Legge 289/2002).

È sempre opportuno che gli associati siano assicurati per infortunio per limitare la responsabilità del legale rappresentante dell’ente.

Assicurazione volontari continuativi e occasionali

Si, è possibile.

Incidente stradale

È necessario verificare la polizza assicurativa ma certamente è considerabile infortunio anche in analogia alla definizione che ne dà l’Inail parlando di infortunio sul lavoro: per infortunio si intende ogni lesione originata, in occasione di attività, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità operativa.

Massimali

I massimali relativi ad una polizza assicurativa variano al variare del numero degli assicurati ed alla rischiosità coperta e sono direttamente proporzionali al premio versato. Tale analisi, quindi, è da fare con il proprio consulente assicurativo in modo da rispondere coerentemente alla responsabilità prevista. A puro titolo di esempio un ente a carattere nazionale ha coperto circa 150.000 volontari con massimale di 2.000.000 di euro (per sinistro, per persona e per danni per ogni singolo evento) con un premio annuo di circa 250.000 euro.

Volontariato convenzionato con il pubblico

L’obbligo assicurativo è in capo all’ente del Terzo settore, infatti il 1° comma dell’art. 1 del Decreto 6 ottobre 2021 testualmente recita: “Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima”. Il legislatore poi ha stabilito che il costo di tale copertura assicurativa, nel caso di convenzionamento pubblico, sia a carico dell’ente richiedente.

Obblighi

Il 1° comma dell’art. 1 del Decreto 6 ottobre 2021 precisa che la copertura assicurativa deve essere contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.

Volontari occasionali

Il 1° comma dell’art. 1 del Decreto 6 ottobre 2021 precisa che: “ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 (obbligo assicurativo), per volontari si intendono i soggetti di cui all’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgono la loro attività anche in modo occasionale, per il tramite degli enti di cui al comma 1. Quindi dovranno essere considerati come i volontari continuativi (con conseguente copertura assicurativa ed inserimento nell’elenco dei volontari occasionali o in apposita sezione del registro volontari).

Associazioni di promozione sociale

Le principali compagnie già hanno polizze cumulative in essere, bisogna chiedere al proprio assicuratore.

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